Concordato minore e soggettività dell’imprenditore cessato.

Nota a Trib. Ancona, 3 aprile 2025. Segnalazione a cura dell’Avv. Fabiola Tombolini. di Monica Mandico Mandico & Partners La nota analizza il decreto del Tribunale di Ancona che ammette alla procedura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII un soggetto già imprenditore individuale, la cui attività risulta cessata e cancellata da oltre un […]

Apr 5, 2025 - 18:01
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Concordato minore e soggettività dell’imprenditore cessato.

Nota a Trib. Ancona, 3 aprile 2025.

Segnalazione a cura dell'Avv. Fabiola Tombolini.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

La nota analizza il decreto del Tribunale di Ancona che ammette alla procedura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII un soggetto già imprenditore individuale, la cui attività risulta cessata e cancellata da oltre un anno dal Registro delle Imprese. La pronuncia si distingue per l’interpretazione sistematica dell’art. 33, comma 4, CCII, in chiave costituzionalmente orientata, e per la valorizzazione della soggettività residua del debitore individuale non estinto.

Il contributo ricostruisce i presupposti normativi, l’evoluzione giurisprudenziale e le implicazioni sistemiche dell’accesso al concordato minore in presenza di una debitoria mista e in prevalenza d’impresa, con focus sul ruolo dell’apporto esterno, sull’attività valutativa dell’OCC e sulla distinzione tra imprenditore cessato e imprenditore collettivo estinto.

L’analisi si inserisce nel più ampio dibattito sulla funzione sociale del Codice della crisi e sulla necessità di assicurare un effettivo percorso di esdebitazione, evitando soluzioni liquidatorie imposte per ragioni meramente formali.

1. Il perimetro soggettivo del concordato minore e l’art. 33, comma 4, CCII.

La decisione si confronta con il divieto contenuto nell’art. 33, comma 4, CCII, che esclude l’accesso al concordato minore per l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese. La lettura fornita dal Tribunale è orientata alla finalità della norma e ne delimita l’ambito applicativo al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina l’estinzione ex art. 2495 c.c.

L’imprenditore individuale, al contrario, non viene meno con la cessazione dell’attività, e permane nella titolarità delle obbligazioni contratte, potendo così rientrare a pieno titolo tra i soggetti legittimati ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi.

L’interpretazione fornita dal giudice si pone in linea con i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e con la ratio stessa del Codice della crisi, che mira a favorire l’esdebitazione e il superamento dell’insolvenza anche attraverso strumenti non liquidatori, come il concordato minore.

2. Il dato normativo sistematico: artt. 2, 74 e 271 CCII.

Il Tribunale valorizza altresì la formulazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, che include tra i destinatari della normativa “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”, formula che consente di includere anche l’imprenditore cessato e cancellato, purché ancora titolare di obbligazioni.

In tal senso, l’art. 74 CCII consente al debitore sovraindebitato di proporre un piano di concordato minore, purché sia in possesso dei requisiti soggettivi, e sempre che non ricorrano le ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 77 CCII. Nel caso di specie, il debitore risulta non solo legittimato sotto il profilo soggettivo, ma anche in possesso dei requisiti documentali e patrimoniali richiesti dagli artt. 75 e 76.

Viene inoltre richiamato l’art. 271 CCII, che prevede, a valle di una liquidazione controllata, la possibilità per il debitore di accedere a una procedura “di cui al capo IV del titolo IV”, includendovi espressamente anche il concordato minore. Tale previsione conferma l’accessibilità agli strumenti negoziali anche per soggetti cessati, una volta esclusa la via liquidatoria.

3. Struttura della proposta: prededuzioni, classi e apporto esterno.

La proposta approvata dal giudice prevede il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili – tra cui il compenso dell’OCC e del legale istante – e un pagamento del 5% a favore dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati.

Particolare rilievo assume l’apporto di finanza esterna, elemento decisivo per assicurare la convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata e per superare le possibili contestazioni sul requisito della fattibilità economica.

La proposta si articola secondo quanto previsto dall’art. 74, comma 2, lett. b) CCII, che consente al debitore di proporre la soddisfazione parziale dei creditori, purché il piano assicuri “il miglior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria”.

4. Debitoria mista e qualifica soggettiva: tra impresa e consumo.

Il Tribunale rileva come l’indebitamento del ricorrente abbia natura mista, derivando in via prevalente da debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale cessata. Ne discende l’inapplicabilità del piano del consumatore ex art. 67 CCII, e la coerenza del ricorso al concordato minore, unico strumento non liquidatorio effettivamente percorribile.

La valutazione sulla natura dell’indebitamento è decisiva per definire la soggettività del debitore e per evitare letture eccessivamente formalistiche o frammentate dell’indebitamento misto, in linea con l’orientamento espresso nella relazione illustrativa del Codice (Cass., sez. civ., n. 10/2025, massima inedita).

5. Il controllo OCC: merito creditizio e diligenza del debitore.

L’OCC ha attestato la diligenza del debitore nel contrarre l’indebitamento e ha escluso la presenza di atti in frode o di indebito aggravamento della crisi. La relazione ha inoltre censurato il comportamento degli istituti di credito mutuanti per carenza di merito creditizio, in quanto il finanziamento era stato concesso a fronte di una evidente incapacità restitutoria, già all’epoca della concessione.

Tale valutazione trova fondamento nella giurisprudenza costante in materia di concessione abusiva del credito, che attribuisce rilevanza all’assenza di istruttoria adeguata da parte dell’ente finanziatore (Cass. civ., sez. I, n. 9479/2023).

Conclusioni.

Il provvedimento del Tribunale di Ancona si distingue per una lettura coerente e teleologicamente orientata del CCII, volta a garantire l’accesso effettivo alla procedura di concordato minore anche a soggetti formalmente cancellati ma ancora gravati da passività.

In un sistema che afferma il principio del favor debitoris e riconosce la centralità dell’esdebitazione quale strumento di rilancio economico e personale, l’interpretazione offerta appare in linea con la funzione costituzionale e sociale del diritto concorsuale contemporaneo.

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