La scelta dei commissari di concorso: il segretario della commissione
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È evidente che la scelta dei commissari di concorso è fondamentale nel processo di scelta del miglior candidato per il ruolo da ricoprire, e ciò che gioca un ruolo decisivo nell’efficacia della procedura sono indubbiamente la competenza e la neutralità dei componenti della commissione di esame.
Oltre che dalle norme sopra esaminate, tale rilevanza è stata messa in evidenza da ultimo dal D.P.R. 16/06/2023, n. 821 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi“, ove all’art. 9 si afferma che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.
La scelta dei commissari di concorso
Recentemente, il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza n. 750/2022 ha sostenuto che la qualificazione di “esperto” esige di verificare che il membro della commissione abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un’adeguata conoscenza delle materie oggetto di concorso. I magistrati hanno sostenuto che i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (diversamente da quanto emergeva nel caso in esame).
Il divieto di aggravamento del procedimento è, infatti, alla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il requisito della competenza dei membri della commissione di concorso “va verificato con riferimento alla commissione nel suo complesso, e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso: infatti, intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di “esperto” proprio di ciascun commissario sia valutato con una certa ragionevolezza, ad evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale etc.) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati” (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, n. 5137 del 2015; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6366).
Un caso pratico
Nella sentenza n. 323 del 13 maggio 2021, il Tar Lazio-Latina, sezione I, respinge il ricorso presentato da un candidato che, dopo aver sostenuto la prova scritta, non risultava ammesso alle successive prove pratica e orale; il ricorrente sosteneva l’asserita illegittima composizione della commissione, a causa della presenza di componenti non di comprovata esperienza nelle materie di esame.
Su questa tipologia di eccezione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che è onere del ricorrente dimostrare quale efficienza causale l’asserita illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto a lui attribuito e che la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può sempre comportare l’automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento “ex tunc” del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata.
Mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico “vulnus” sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere della parte ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato, i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l’esito complessivo del concorso (TAR Lazio, Sez. I quater, 2.4.21, n. 3966).
La funzione del segretario
Ma la funzione del segretario verbalizzante nei concorsi come si configura? Che cosa deve verbalizzare? Quali sono le caratteristiche di nomina di questa figura? In primis si ricorda che l’art.35 bis del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 in materia di prevenzione della corruzione, statuisce che non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici, anche con compiti di segretario, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. Se ne deduce una funzione rafforzata e quindi emerge come la composizione della commissione è sempre un organo perfetto. Inoltre, andranno verificate, esattamente come per gli altri commissari prima della sua individuazione:
- la non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i componenti della commissione e con il segretario verbalizzante;
- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione che bandisce il concorso, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali nonché rappresentante dei dipendenti;
- che, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali, non sussistono situazioni di incompatibilità con nessuno dei concorrenti, ai sensi dell’art. 51 c.p.c. (parenti e affini sino al quarto grado);
- che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle norme specifiche del Codice di comportamento di ente;
- di essere in regola con quanto previsto dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in materia di Inconferibilità e incompatibilità.
La verbalizzazione
La funzione di verbalizzazione che compete al segretario di commissione può essere riassunta da una interessante sentenza dove si evince che nei concorsi pubblici, oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell’attività amministrativa, ….la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa. …Chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può basare la sua deduzione solo sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l’onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo.
In assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono. (Cons. Stato Sez. VII, 02/02/2022, n. 743)
Costituisce principio generale quello della certificazione in verbale degli atti o fatti salienti ai fini della documentazione dell’attività amministrativa.
Non tutti gli atti vanno verbalizzati
Tuttavia, non tutti gli atti o fatti devono essere necessariamente documentati nel verbale, ma solo quelli che, secondo un criterio di ragionevole individuazione, assumono rilevanza proprio in relazione alle finalità cui l’attività di verbalizzazione è preposta. Quindi, nel caso dell’attività di un organo collegiale, non potranno mancare l’indicazione del luogo e della data della seduta, i componenti dell’organo presenti, l’oggetto delle singole deliberazioni, le modalità di formazione della volontà della pubblica amministrazione, con particolare riguardo all’espressione del voto che si può estrinsecare in vari modi.
Le pubbliche amministrazioni normalmente predispongono alcune linee guida per per le Commissioni per spiegare in modo chiaro e sintetico le modalità di svolgimento dei concorsi soffermandosi in particolare sugli adempimenti cui è tenuta la Commissione giudicatrice in ogni specifica fase del concorso accompagnati di solito dai fac-simile dei verbali.
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