Imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale: guida alle nuove regole

L'Agenzia delle Entrate pubblica la maxi-circolare applicativa delle novità in materia di imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale.

Mar 17, 2025 - 16:51
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Imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale: guida alle nuove regole

Calcolo e pagamento imposta di registro anche per cessioni di azienda, rettifiche imposta di bollo, novità per imposte ipotecaria e catastale: tutte le istruzioni sulle novità della riforma fiscale, attuata con il Dlgs 139/2024, sono contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2025.

Vediamo quali sono le indicazioni contenute nel documento di prassi.

Autoliquidazione imposta di registro

Partiamo dall’imposta di registro, di cui la riforma introduce l’autoliquidazione. Anziché essere effettuata dall’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione, in base alla nuova norma compete direttamente al soggetto obbligato al versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari (articolo 37 del TUR) e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito (articolo 59 e seguenti del TUR).

Resta inalterata la regola sull’autoliquidazione dell’imposta dovuta nei casi in cui è prevista la presentazione per via telematica del modello unico informatico.

Sono poi state disciplinate le modalità dei controlli sulla regolarità della predetta liquidazione, autonomamente effettuata dal contribuente. Il Fisco effettua verifiche sulla base degli elementi desumibili dall’atto.

Se emerge una maggiore imposta dovuta rispetto a quella versata, invia un avviso di liquidazione con l’invito a effettuare il pagamento entro 60 giorni. Sono dovuti gli interessi di mora, la sanzioni amministrativa può essere ridotta a un terzo a fronte del pagamento nel termine dei 60 giorni.

Imposta sulle cessioni d’azienda

Sempre in materia di imposta di registro, ci sono novità sul fronte della cessione d’azienda. In questo caso, si applicano le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti, in luogo di un’aliquota unica, che in base alla precedente normativa era la più elevate fra quelli ricomprese nell’operazione.

Quindi, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote relative alle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.

Se però questa ripartizione non viene indicata espressamente, si applica la precedente regola dell’aliquota unica più elevata.

La base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed escluse le unità da diporto e i veicoli iscritti al PRA. Si sottraggono le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.

Ci sono poi una serie di chiarimenti relativi a comunioni ereditarie, provvedimenti giudiziari, diritti edificatori e contratti preliminari.

Imposta di bollo

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, la principale modifica riguarda la possibilità, prima non prevista, di correggere errori oppure omissioni, anche in relazione alle dichiarazioni già presentate per le quali, al primo gennaio 2025, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. Stessa regola anche per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

La dichiarazione integrativa si presentata utilizzando modelli conformi approvati per il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

Servizi ipotecari e catastali

Infine, viene recepita la gratuità dei servizi ipotecari e catastali per le operazioni eseguite nell’interesse di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato (per questa fattispecie era già previsto che il tributo non fosse dovuto). La nuova regola si applica a tutte le richieste per operazioni catastali e ipotecarie presentate dal primo gennaio 2025.

Per quanto riguarda i tributi speciali, sul rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti per i servizi resi dall’Agenzia delle entrate si pagano 16 euro, mentre per la documentazione a seguito di istanze di accesso all’Anagrafe Tributaria e all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari il prelievo è pari a 25 euro.

E’ inoltre diventata gratuita la consultazione telematica catastale, e nei casi consultazione telematica in via diretta non si applica più la maggiorazione con sulle tasse ipotecarie.

Le nuove sanzioni

La circolare chiarisce infine che tutte le nuove sanzioni su imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale si applicano alle violazione commesse a partire dal primo settembre 2024. Queste le sanzioni:

  • omessa richiesta di registrazione degli atti: 120% e non più dal 120 al 240 per cento;
  • richiesta effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni: 45% (in luogo della sanzione dal 60 al 120 per cento). E’ abrogata la misura sanzionatoria minima di 200 euro (articolo 69);
  • insufficiente dichiarazione di valore: 70% (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento);
  • occultamento di corrispettivo: 120% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (in luogo di quella dal 120 al 240 per cento), detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata;
  • omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie: 80% dell’imposta (in luogo di quella dal 100 al 200%). Se il ritardo è inferiore ai 30 giorni, l’imposta scende al 45% (prima era dal 50 al 100%).
  • omesso o insufficiente pagamento dell’imposta: 80%, invece della precedente sanzione dal 100 al 500%;
  • omessa o infedele dichiarazione di conguaglio: 80%, oppure 45% con ritardo non superiore a 30 giorni.