Impatriati: rimborso IRPEF legittimo anche se si disattendono le istruzioni di prassi

![CDATA[La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 412/21/2025, ha riconosciuto, a un lavoratore rientrato in Italia, il diritto al rimborso IRPEF legato al regime agevolato per impatriati, nonostante il beneficio non fosse stato applicato dal sostituto d’imposta. Il caso riguardava, in particolare, un lavoratore che, pur rientrando nei requisiti del regime degli impatriati ex art. 16 del D.Lgs.147/2015 (vecchia disciplina), non aveva fruito dell’agevolazione fiscale in quanto non aveva richiesto al datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) di applicarla in busta paga (né ne aveva fruito tramite dichiarazione dei redditi nei termini indicati dalla circolare A.E. 33/2020). Il contribuente, quindi, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso direttamente all’Agenzia delle Entrate, che aveva respinto l’istanza, sostenendo che l’agevolazione spettasse solo se effettivamente riconosciuta dal sostituto nel corso dell’anno. La Corte lombarda, tuttavia, ha stabilito che il diritto al beneficio sussiste anche in assenza di applicazione da parte del datore di lavoro, purché il contribuente dimostri di avere tutti i requisiti richiesti. Ha, inoltre, affermato che l’omessa attivazione da parte del sostituto non può impedire il riconoscimento del regime agevolato. La pronuncia rafforza la tutela per i lavoratori impatriati, chiarendo che il diritto al regime speciale non dipende da un comportamento formale del lavoratore (e/o del datore di lavoro) che, nella fattispecie non ha osservato le indicazioni di prassi contenute in una circolare, ma dalla sostanza della posizione fiscale del contribuente.]]

Mag 6, 2025 - 00:56
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Impatriati: rimborso IRPEF legittimo anche se si disattendono le istruzioni di prassi
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La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 412/21/2025, ha riconosciuto, a un lavoratore rientrato in Italia, il diritto al rimborso IRPEF legato al regime agevolato per impatriati, nonostante il beneficio non fosse stato applicato dal sostituto d’imposta.

Il caso riguardava, in particolare, un lavoratore che, pur rientrando nei requisiti del regime degli impatriati ex art. 16 del D.Lgs.147/2015 (vecchia disciplina), non aveva fruito dell’agevolazione fiscale in quanto non aveva richiesto al datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) di applicarla in busta paga (né ne aveva fruito tramite dichiarazione dei redditi nei termini indicati dalla circolare A.E. 33/2020).

Il contribuente, quindi, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso direttamente all’Agenzia delle Entrate, che aveva respinto l’istanza, sostenendo che l’agevolazione spettasse solo se effettivamente riconosciuta dal sostituto nel corso dell’anno.

La Corte lombarda, tuttavia, ha stabilito che il diritto al beneficio sussiste anche in assenza di applicazione da parte del datore di lavoro, purché il contribuente dimostri di avere tutti i requisiti richiesti. Ha, inoltre, affermato che l’omessa attivazione da parte del sostituto non può impedire il riconoscimento del regime agevolato.

La pronuncia rafforza la tutela per i lavoratori impatriati, chiarendo che il diritto al regime speciale non dipende da un comportamento formale del lavoratore (e/o del datore di lavoro) che, nella fattispecie non ha osservato le indicazioni di prassi contenute in una circolare, ma dalla sostanza della posizione fiscale del contribuente.]]