Il recesso dalle trattative e la responsabilità precontrattuale nell’M&A
Nell’ambito di un’operazione di M&A, il recesso dalle trattative, in assenza di un giustificato motivo, integra gli estremi della responsabilità precontrattuale qualora una delle parti abbia maturato un ragionevole affidamento sulla positiva chiusura delle trattative, in forza dell’accordo raggiunto sugli elementi essenziali del contratto. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano […] L'articolo Il recesso dalle trattative e la responsabilità precontrattuale nell’M&A proviene da Iusletter.

Nell’ambito di un’operazione di M&A, il recesso dalle trattative, in assenza di un giustificato motivo, integra gli estremi della responsabilità precontrattuale qualora una delle parti abbia maturato un ragionevole affidamento sulla positiva chiusura delle trattative, in forza dell’accordo raggiunto sugli elementi essenziali del contratto.
In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano con sentenza emessa il 3 giugno 2024, a definizione di un procedimento introdotto dall’acquirente di quote societarie nei confronti delle venditrici al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno lamentato, causato dall’interruzione delle trattative da parte di quest’ultime.
Nello specifico, le parti avviavano articolate negoziazioni finalizzate alla cessione di quote societarie, giungendo alla sottoscrizione di una lettera di intenti e al successivo svolgimento di un’attività di due diligence. Tuttavia, in prossimità della conclusione di tale attività, le società cedenti comunicavano alla potenziale acquirente l’intenzione di interrompere le trattative, in ragione del protrarsi della mancanza di un accordo sul prezzo e sul criterio da utilizzarsi per la sua determinazione.
La società acquirente riteneva ingiustificata e pretestuosa l’interruzione delle trattative e, per tali ragioni, agiva in giudizio nei confronti delle società cedenti, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., nonché la loro condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Di contro, le società convenute contestavano integralmentela presunta predeterminazione del corrispettivo invocata dall’attrice e sostenevano la non vincolatività del contenuto della lettera di intenti e, soprattutto, la mancata intesa sul prezzo della compravendita che avrebbe giustificato l’interruzione delle trattative.
Il Tribunale, accertata la sussistenza delle trattative e il disallineamento tra le parti in merito alla fissazione del corrispettivo, rigettava la domanda attorea poiché ritenuta infondata. Nel motivare la propria decisione, i Giudici ribadivano che la responsabilità precontrattuale, conseguente al recesso ingiustificato dalle trattative, può configurarsi solo laddove “le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”.
In tale prospettiva, anche nell’ambito delle operazioni di M&A, affinché possa ritenersi sussistente un affidamento giuridicamente rilevante, “è necessario che nel corso delle trattative le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto, come la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi”. Per contro, il mancato raggiungimento di un accordo su tali elementi essenziali non potrebbe ingenerare nella controparte quel livello minimo di affidamento nella conclusione dell’affare richiesto ai fini della configurabilità di un’eventuale responsabilità precontrattuale.
Ciò considerato, alla luce della documentazione in atti, il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, le trattative non potevano essere ritenute “affidanti” per la mancata intesa tanto sul prezzo, quanto sui criteri per la sua determinazione alla data del Closing. Dunque, mancavano i presupposti perché parte acquirente potesse maturare un ragionevole affidamento sulla positiva conclusione dell’accordo.
In un simile contesto, la decisione delle venditrici di interrompere le trattative non poteva, dunque, considerarsi ingiustificata, né contraria ai canoni di correttezza e buona fede, poiché “le trattative, anche se avanzate, non vincolano le parti alla conclusione dell’accordo” e la loro interruzione non è, a priori, causa di responsabilità precontrattuale, essendo tale solamente quando una parte ha creato “un ragionevole affidamento nella controparte”, salvo poi recedere pretestuosamente.
Tribunale di Milano, Sezione Impresa, sentenza n. 5669/2024.
L'articolo Il recesso dalle trattative e la responsabilità precontrattuale nell’M&A proviene da Iusletter.