Il diritto dei nonni ad incontri con i nipoti anche in assenza dei genitori

La recente ordinanza della Cassazione n. 6658/2025 affronta un tema di crescente rilevanza nel diritto di famiglia: il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e le modalità concrete di esercizio di tale diritto. Il caso esaminato riguarda una controversia tra i nonni paterni e la madre di un minore, trasferitasi […] L'articolo Il diritto dei nonni ad incontri con i nipoti anche in assenza dei genitori proviene da Iusletter.

Mar 25, 2025 - 10:29
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Il diritto dei nonni ad incontri con i nipoti anche in assenza dei genitori

La recente ordinanza della Cassazione n. 6658/2025 affronta un tema di crescente rilevanza nel diritto di famiglia: il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e le modalità concrete di esercizio di tale diritto.

Il caso esaminato riguarda una controversia tra i nonni paterni e la madre di un minore, trasferitasi in altra città dopo la separazione. Il Tribunale aveva inizialmente disposto un calendario di visite autonome per i nonni, prevedendo sia incontri presso la loro residenza che presso quella del minore. La Corte d’Appello, riformando tale decisione, aveva invece limitato gli incontri ai soli momenti in cui il minore si trovava con il padre.

La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda la natura e i limiti del diritto degli ascendenti previsto dall’art. 317-bis c.c., che riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui tale diritto non ha carattere incondizionato, ma è subordinato a una valutazione giudiziale orientata esclusivamente all’interesse del minore. L’interesse del minore sussiste quando il coinvolgimento degli ascendenti si traduce in una fruttuosa cooperazione con i genitori nell’adempimento dei loro obblighi educativi, contribuendo alla realizzazione di un progetto formativo equilibrato.

La novità della pronuncia risiede nell’affermazione che, una volta accertata la ricorrenza delle condizioni per consentire la frequentazione, il giudice che intenda limitare gli incontri alla sola presenza del genitore deve espressamente motivare tale limitazione. La Corte sottolinea come sia necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili, incluso il supporto dei Servizi Sociali, per contemperare la regolamentazione della frequentazione con le altre esigenze di vita del minore.

Particolarmente significativo è il richiamo alla necessità di una regolamentazione chiara ed equilibrata soprattutto in situazioni caratterizzate da elevata conflittualità familiare e distanza geografica tra le residenze. Occorre infatti individuare strumenti di modulazione delle relazioni che favoriscano la spontaneità dei rapporti.

Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso dei nonni, censurando la decisione della Corte d’Appello per non aver adeguatamente motivato la limitazione degli incontri alla sola presenza paterna e per non aver delineato una concreta regolamentazione che tenesse conto di tutte le esigenze coinvolte.

La pronuncia appare condivisibile nella misura in cui cerca di bilanciare il diritto dei nonni con l’interesse superiore del minore, richiedendo una motivazione rafforzata per eventuali limitazioni al diritto di visita autonomo. Tuttavia, sarebbe stato opportuno fornire indicazioni più dettagliate sui criteri da seguire per valutare l’opportunità degli incontri autonomi, specialmente in situazioni di elevata conflittualità familiare.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza che riconosce che la mera esistenza di una conflittualità tra nonni e genitore non costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento del diritto di visita, purché sia accertata la capacità degli ascendenti di contribuire positivamente alla formazione del minore.

In conclusione, la sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra nonni e nipoti, richiedendo una valutazione attenta e motivata delle modalità di frequentazione, nell’ottica di garantire il superiore interesse del minore senza sacrificare ingiustificatamente il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti.

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