Domicilio digitale e atti estranei alla professione: parola alla Cassazione

“In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si […] L'articolo Domicilio digitale e atti estranei alla professione: parola alla Cassazione proviene da Iusletter.

Mar 25, 2025 - 10:29
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Domicilio digitale e atti estranei alla professione: parola alla Cassazione

“In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” questo è quanto è affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza in commento.

La vicenda trae origine da un atto di citazione notificato a mezzo pec a due soggetti, al fine di ottenere dalla Corte d’Appello di Roma la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario dagli stessi celebrato nel 1998 e mai trascritto nei registri di stato civile; ciò al fine di vedere riconosciuta la validità del successivo matrimonio contratto dalla stessa attrice, all’estero e nel 2008, con uno dei due convenuti.

Quindi, parte convenuta si costituiva in giudizio contestando preliminarmente la nullità della domanda per mancato rispetto del termine a comparire e chiedendo, in secondo luogo, la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un altro da lui introdotto per sentire dichiarare proprio la nullità del secondo matrimonio celebrato all’estero.

Per l’effetto, la Corte d’Appello disponeva il rinvio della causa ad una nuova udienza, ordinando il rinnovo della notifica dell’atto di citazione da parte dell’attore.

Nonostante fosse stato rinotificato l’atto di citazione, la mancata indicazione da parte dell’attore dell’inclusione dell’indirizzo pec del destinatario negli appositi elenchi INIPEC o REGINDE, è stata motivo per la Corte d’Appello per dichiarare l’estinzione del giudizio per manifesta irregolarità della notificazione e comunque per mancato rispetto del termine assegnato.

Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso per Cassazione deducendo principalmente l’erronea interpretazione di norme di legge, per aver i giudici di secondo grado ritenuto essere un onere dell’attrice quello di dimostrare la riconducibilità dell’indirizzo pec del convenuto nei pubblici registri. In particolare, la ricorrente eccepiva che tale onere non fosse sancito da alcuna norma e che, in ogni caso, l’apposita attestazione dell’avvocato, in veste di pubblico ufficiale, fosse sufficiente a superarne la mancata indicazione.

La Corte di Cassazione nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso ha richiamato suoi precedenti giurisprudenziali in cui era stato affermato che, a seguito dell’istituzione del “domicilio digitale”, la notifica o la comunicazione di atti giudiziari in materia civile è correttamente eseguita se effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto indistintamente dal registro INIPEC o REGINDE.

Inoltre, la stessa Corte, ha avuto modo di precisare che debbano essere ritenute valide le notifiche pervenute all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri e attivato con riferimento ad una specifica attività professionale, da parte dei soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, anche quando la comunicazione abbia ad oggetto atti estranei alla professione svolta.

Ebbene, sulla scorta di questa giurisprudenza, i giudici hanno accolto il ricorso ritenendo la citazione in questione correttamente notificata all’indirizzo pec del convenuto estratto dall’apposito registro dell’ordine dei medici, che seppur attivato in relazione alla sua professione, resta validamente utilizzabile per la notificazione anche di atti estranei alla stessa.

Infine, la Corte ha colto l’occasione per precisare che sotto il profilo probatorio, l’onere di dimostrare che l’indirizzo pec non rientri in un pubblico registro grava sulla controparte che, nel caso di specie, si era invece limitata ad eccepire la sola mancanza della dichiarazione di estrazione dell’indirizzo pec da uno dei pubblici registri.

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