Garanzia MCC: la Banca è tenuta ad accertare la condizione economico-finanziaria del soggetto finanziato.

Nota a Trib. Verona, Sez. II, 16 dicembre 2024. Massima redazionale Il giudice veronese osserva, in primo luogo, che gli istituti di credito, durante l’istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento, sono tenuti alla corretta valutazione del merito creditizio, secondo le norme e disposizioni di vigilanza sia nazionali che sovranazionali vigenti al momento della richiesta e, […]

Apr 21, 2025 - 09:50
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Garanzia MCC: la Banca è tenuta ad accertare la condizione economico-finanziaria del soggetto finanziato.

Nota a Trib. Verona, Sez. II, 16 dicembre 2024.

Massima redazionale

Il giudice veronese osserva, in primo luogo, che gli istituti di credito, durante l’istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento, sono tenuti alla corretta valutazione del merito creditizio, secondo le norme e disposizioni di vigilanza sia nazionali che sovranazionali vigenti al momento della richiesta e, comunque, in base ai criteri generali di diligenza professionale qualificata gravanti sull’operatore bancario ai sensi dell’art. 1176, comma, 2 c.c.

Tali obblighi di corretta valutazione dovevano essere rispettati anche in relazione ai finanziamenti con garanzia statale erogati in conseguenza della pandemia Covid 19 ai sensi dell’art. 13 del DL n. 23/2020[1].

L’operatore bancario è, quindi, tenuto ad accertare la condizione economico/finanziaria del soggetto finanziato all’attualità, posto che solo avendo a disposizione dati aggiornati è possibile valutare in modo attendibile la capacità di restituzione del prestito. Il che significa che, in presenza di dati ed informazioni autonomamente reperibili datati e non aggiornati, la banca – per assolvere correttamente al proprio compito di valutazione del merito creditizio – è tenuta a richiedere all’interessato ulteriori dati ed informazioni in suo possesso, che siano in grado di fornire una rappresentazione all’attualità della sua condizione economica e finanziaria.

Nella fattispecie, posto che l’ultimo bilancio disponibile risaliva al 31.12.18 e che, inoltre, si proveniva dal periodo di lock down conseguente alla pandemia da Covid 19 che aveva notoriamente comportato serie difficoltà in generale per le tutte le imprese – deve ritenersi che l’Istituto di credito, per assolvere al proprio dovere di corretta valutazione del merito creditizio, avrebbe dovuto richiedere alla società quantomeno una rappresentazione patrimoniale e finanziaria aggiornata. Poiché la stessa banca non nega certo di avere proceduto alla valutazione del merito creditizio in modo corretto prima di concedere il mutuo, non vi è ragione di dubitare che fosse stata affettivamente richiesta una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla primavera del 2020, sicché l’Istituto era evidentemente venuto a conoscenza delle informazioni e dei dati che, nel medesimo periodo, gli amministratori della società avevano elaborato e trasfuso nel progetto di bilancio poi approvato dall’assemblea, dati dai quali emergeva in modo manifesto la condizione di insolvenza della società.

Per le ragioni che precedono, quindi, deve ritenersi comprovato in via presuntiva che la Banca fosse in realtà edotta della condizione di insolvenza in cui versava alla data del 4.6.2020 e che, ciò nonostante, avesse comunque erogato il finanziamento per cui è causa, probabilmente a ciò indotto dal fatto che lo stesso avrebbe goduto della garanzia pubblica di MCC nella misura dell’80%.

L’accoglimento dell’eccezione di revocatoria comporta l’inopponibilità al fallimento del contratto di mutuo.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 26248/24.

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