Il Collegio piacentino rileva come, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la precisazione che l’intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica; a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse – di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex L. 662/19962.
Conseguentemente, l’autonomia causale del credito che sorge in capo a MCC fa sì che il credito pubblico sorto risulta insensibile alle vicende invalidanti del rapporto privatistico sorto tra ente finanziatore e impresa beneficiaria, avendo una fonte squisitamente legale e natura differente rispetto all’originario debito privatistico garantito, sicché si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia, sulla cui base la Curatela muove le proprie censure.
In aggiunta, irrilevanti, al fine di stabilire la esistenza o meno del credito insinuato, risultano gli eventuali addebiti di negligenza mossi a carico dell’Istituto per la fase di concessione della relativa garanzia; si tratta, infatti, di censure all’operato dell’Ente che non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, che sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario.