Flash news: La commissione di apertura del mutuo è valida se chiara, trasparente e proporzionata
Con sentenza del 30 aprile 2025 (causa C-699/2023) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a chiarire se, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 93/13 relativa alle clausole abusive all’interno dei contratti stipulati con i consumatori, non soddisfi il requisito di trasparenza la clausola che impone al soggetto mutuatario il pagamento di una […] L'articolo Flash news: La commissione di apertura del mutuo è valida se chiara, trasparente e proporzionata proviene da Iusletter.

Con sentenza del 30 aprile 2025 (causa C-699/2023) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a chiarire se, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 93/13 relativa alle clausole abusive all’interno dei contratti stipulati con i consumatori, non soddisfi il requisito di trasparenza la clausola che impone al soggetto mutuatario il pagamento di una commissione di apertura a titolo di copertura delle spese di esame e trattamento del mutuo in assenza di puntuale informazione in merito all’applicazione della stessa al momento della comunicazione del tasso di interesse con annesse precisazioni in merito ai servizi forniti ed alle tempistiche.
La Corte ha chiarito che con la dicitura “tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile” l’art 5 della Direttiva 93/13 non intende una mera comprensibilità grammaticale della clausola ma una reale esposizione concreta e trasparente di quali servizi siano effettivamente compresi all’interno della commissione che si va applicare, in maniera tale che il consumatore possa essere messo in condizione di valutarne l’opportunità e le conseguenze economiche che ne derivano sulla base di criteri precisi e soprattutto comprensibili.
La Corte rimette poi al giudice nazionale la valutazione in merito alla sufficienza e alla chiarezza degli elementi forniti al consumatore per una corretta valutazione in base a come sia stata formulata la clausola, alle informazioni comprese e accertandosi che l’istituto finanziario abbia posto la dovuta attenzione al fatto che venga recepita dal consumatore nelle fasi precedenti alla sottoscrizione del contratto di mutuo.
Per quanto riguarda l’ammontare della commissione, deve essere rispettato il requisito della buona fede e, anche in questo caso, è affidata al giudice nazionale la verifica di eventuale significativo squilibrio sia a livello oggettivo – prendendo in esame il costo medio di detta commissione in quel determinato periodo – che a livello soggettivo – verificando di non andare ad incidere in modo sfavorevole sulla posizione del consumatore –.
Riteniamo che tale pronuncia possa essere di vostro interesse in quanto si inserisce nell’ampio panorama di interventi a livello europeo a tutela del consumatore.
L'articolo Flash news: La commissione di apertura del mutuo è valida se chiara, trasparente e proporzionata proviene da Iusletter.