Accertamenti agli ex soci
Se la società è cancellata dal Registro imprese Quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese, eventuali accertamenti fiscali devono essere notificati direttamente agli ex soci, avviando un nuovo procedimento nei loro confronti. Lo afferma la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025. La Corte ha […] L'articolo Accertamenti agli ex soci proviene da Iusletter.

Se la società è cancellata dal Registro imprese
Quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese, eventuali accertamenti fiscali devono essere notificati direttamente agli ex soci, avviando un nuovo procedimento nei loro confronti. Lo afferma la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025. La Corte ha ribadito che il Fisco può agire anche se i soci non hanno ricevuto formalmente denaro durante la fase di liquidazione. Questo perché potrebbero aver comunque ottenuto beni o diritti non indicati nel bilancio finale, ma entrati nella loro disponibilità in altri modi. In sostanza, la cancellazione della società non chiude le porte alla responsabilità dei soci: ciò che conta è la concreta disponibilità di valori patrimoniali, anche non ufficialmente dichiarati nel riparto finale.
In tema di responsabilità dei soci, l’articolo 2495 cc prevede che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Con specifico riferimento all’ambito dei debiti tributari della società cancellata, l’articolo 36 del DPR 602/73 dispone che i soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione o hanno avuto in assegnazione beni sociali durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Le Sezioni Unite hanno ribadito che la riscossione delle somme non configura solo il limite della responsabilità personale dei soci, ma anche la condizione dell’interesse ad agire del Fisco per il caso di debiti tributari. Questo presupposto, se oggetto di contestazione, deve essere provato dalla stessa Amministrazione Finanziaria creditrice.
E’ stato inoltre chiarito che l’Agenzia delle Entrate può agire nei confronti dei soci anche quando questi non abbiano ricevuto somme o beni indicati nel bilancio finale di liquidazione. L’interesse del Fisco a procedere non si limita infatti ai casi in cui un socio abbia incassato qualcosa in via ufficiale, ma si estende anche a situazioni in cui il socio – direttamente o per interposta persona – abbia comunque ottenuto vantaggi o beni, anche se non formalmente registrati nel bilancio finale. Questo vale anche nel caso in cui vengano escusse garanzie a copertura dei debiti della società estinta.
Con questa pronuncia, i giudici hanno adottato una lettura ampia dell’articolo 2495 del Codice civile, sottolineando che il Fisco può agire anche in assenza di assegnazioni ufficiali di beni, purché vi siano elementi che dimostrino un’effettiva disponibilità patrimoniale da parte del socio. In particolare, per attribuire una responsabilità ai soci, il Fisco deve indicare – attraverso un avviso di accertamento specificamente indirizzato a loro – che questi abbiano effettivamente riscosso somme sulla base del bilancio finale di liquidazione. Questo adempimento è previsto dall’articolo 36, comma 5, del D.P.R. 602/1973.
Di conseguenza, non è legittimo far valere tale presupposto nel processo di impugnazione dell’atto originariamente notificato alla società, anche se, dopo la cancellazione, il giudizio prosegue nei confronti dei soci come successori. Inoltre l’onere della prova spetta al Fisco, come previsto dall’articolo 2495, comma 3, del Codice civile. Questo elemento è considerato una condizione necessaria per l’azione fiscale, collegata all’interesse ad agire, e non un requisito per la legittimazione passiva dei soci.
*fondatore de Castello & C. Società tra Avvocati
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