Notifica del giudizio di merito presso il procuratore
“Va respinta l’eccezione d’improcedibilità del giudizio di merito per essere stata la citazione introduttiva notificata al debitore presso il procuratore costituito in sede esecutiva e non personalmente perché, la struttura bifasica, ma pur sempre unitaria, del giudizio di opposizione comporta che la procura alle liti conferita per la fase camerale si intenda rilasciata anche per […] L'articolo Notifica del giudizio di merito presso il procuratore proviene da Iusletter.

“Va respinta l’eccezione d’improcedibilità del giudizio di merito per essere stata la citazione introduttiva notificata al debitore presso il procuratore costituito in sede esecutiva e non personalmente perché, la struttura bifasica, ma pur sempre unitaria, del giudizio di opposizione comporta che la procura alle liti conferita per la fase camerale si intenda rilasciata anche per la fase di merito (…).”
La pronuncia in esame trae origine da un’opposizione endoesecutiva promossa dal debitore, in seno ad una procedura esecutiva immobiliare, per la quale, a seguito di ordinanza del G.E. di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., il creditore procedente ha introdotto il giudizio di merito citando in causa il predetto debitore esecutato nonché i creditori intervenuti.
Oggetto dell’opposizione in fase cautelare è stata la validità del titolo esecutivo ceduto e che la cedente B.D.B non è stata estromessa nella procedura esecutiva pendente in quanto l’estromissione era limitata solo alla posizione di credito ceduto, rimanendo in capo alla stessa dunque la legittimazione attiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall’originaria titolare del credito e riguardanti il contratto di mutuo per cui è causa, nonché la nullità del titolo esecutivo (mutuo fondiario) azionato dalla procedente e cedente B.D.B., cui è succeduta C., per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art.38 TUB.
Preme evidenziare che in primo luogo ed in via preliminare, con comparsa di costituzione e risposta, il debitore ha eccepito l’improcedibilità del giudizio di merito in quanto introdotto con atto di citazione notificato all’esecutato opponente presso il procuratore costituito nella fase di esecuzione e non alla parte personalmente. Per il convenuto, la procura conferita riguardava esclusivamente il giudizio di esecuzione e, dunque, la sola fase incidentale conclusa davanti al Giudice dell’Esecuzione; l’elezione di domicilio ivi contenuta era, pertanto, indiscutibilmente circoscritta alla sola fase incidentale della procedura esecutiva, con l’effetto che il giudizio di merito non risulterebbe introdotto validamente.
In merito a quanto precede, il Giudice ha ritenuto che l’eccezione di improcedibilità sia infondata e dunque non meritevole di accoglimento evidenziando la struttura bifasica, seppur unitaria, del giudizio di opposizione, il quale comporta che la procura rilasciata per la fase di camerale si intenda rilasciata anche per la fase di merito, salvo che risulti l’espressa limitazione dello ius postulandi alla prima fase (Cass. 17307/2015, 17913/2022).
Nel caso di specie, la procura alle liti rilasciata dal debitore al proprio procuratore riferendosi “ad ogni fase e grado del procedimento esecutivo” evidenzia come non ci sia alcuna limitazione dello ius postulandi.
Pertanto, ne deriva che l’atto di citazione per l’introduzione del giudizio di merito può essere validamente notificato al difensore già nominato nella fase esecutiva, salvo diversa ed esplicita volontà della parte di limitare il mandato.
Ulteriore eccezione preliminare sollevata da controparte ha riguardato il difetto di legittimazione attiva nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c.: il Giudice ha stabilito che permane l’iniziale rapporto processuale tra le parti originarie della lite (e ciò anche ove intervenga in causa il successore a titolo particolare ai sensi del terzo comma della disposizione citata), e pertanto, nel caso in esame, l’originario procedente conserva la facoltà di dare impulso alla fase di merito del giudizio di opposizione.
Ciò detto, il fulcro della controversia attiene alla questione della validità o nullità del mutuo fondiario che violi il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 co. 2° del TUB. A tal proposito, il Tribunale di Treviso, ha ribadito quanto definito con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per il quale “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, co.2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (…)” (S.U. Cass. sentenza n. 33719 del 16.11.2022).
In conclusione, per il Tribunale di Treviso, l’opposizione proposta dal debitore deve essere respinta, in quanto la dedotta violazione del “limite di finanziabilità” di cui all’art. 38 TUB non può incidere sulla validità del contratto di mutuo fondiario e, di conseguenza, sulla idoneità dello stesso a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.., accertandosi, quindi, il diritto di parte attrice di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore in forza del contratto di mutuo oggetto di controversia.
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