Diritto d’autore e fotografia: come proteggere le proprie immagini

In una società fortemente digitalizzata come la nostra, dove si assiste ormai ad un utilizzo capillare di internet e dei sistemi informatici in genere, uno degli aspetti che trova una nuova collocazione, nonché un nuovo spazio ed interpretazione è sicuramente quello relativo al diritto d’autore in relazione alla tutela delle opere fotografiche e delle “semplici” […] L'articolo Diritto d’autore e fotografia: come proteggere le proprie immagini proviene da Fiscomania.

Mar 1, 2025 - 04:52
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Diritto d’autore e fotografia: come proteggere le proprie immagini

In una società fortemente digitalizzata come la nostra, dove si assiste ormai ad un utilizzo capillare di internet e dei sistemi informatici in genere, uno degli aspetti che trova una nuova collocazione, nonché un nuovo spazio ed interpretazione è sicuramente quello relativo al diritto d’autore in relazione alla tutela delle opere fotografiche e delle “semplicifotografie, immagini, etc.

Prima di addentrarsi in un’analisi strutturata sul tema occorre innanzitutto operare una distinzione però tra quello che si intende per fotografia ed opera fotografica, questo perché la legge sul diritto d’autore, a seconda che ci si trovi di fronte ad una realtà piuttosto che ad un’altra, stabilisce una diversa garanzia e tutela.

Diritto d’autore nella fotografia: cos’è e come funziona

Il diritto d’autore nella fotografia è un insieme di norme che garantiscono ai fotografi la protezione delle proprie immagini, attribuendo loro diritti esclusivi sull’uso, la distribuzione e la riproduzione delle foto. In Italia, è disciplinato dalla Legge sul Diritto d’Autore (LDA, Legge n. 633/1941), che distingue tra fotografie semplici e opere fotografiche per determinare il livello di tutela.

Differenza tra opera fotografica e “semplice” fotografia

Per l’autore della fotografia è previsto un diverso grado di tutela a seconda che si tratti di una semplice fotografia, ovvero di un’opera fotografica in senso tecnico, avente connotati di originalità e creatività della rappresentazione.

La legge sul diritto d’autore (la n. 633 del 1941) inizialmente non contemplava al proprio interno la fotografia come opera dell’ingegno. Prima del 1979 infatti la normativa prevedeva, agli articoli 87 e seguenti, una forma di tutela limitatamente alle fotografie cosiddette semplici. Solo con il D.P.R. n. 19 del 1979 è stato introdotto, all’articolo 2 della legge summenzionata, il concetto di opera fotografica, facendola di fatto rientrare all’interno della più vasta categoria delle opere dell’ingegno.

L’opera fotografica infatti, diversamente dalla semplice fotografia -rappresentante la realtà circostante, è infatti dotata di una propria creatività (sia essa visiva piuttosto che artistica) ed è perciò considerata meritevole di tutela.

Opera fotografica

All’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA) viene in particolare oggi stabilito che:

Al comma 7 del medesimo articolo viene precisato poi che rientrano nella medesima disciplina: le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia …”.

Esempi di opera fotografica possono essere:

  • Foto artistiche con forte impronta personale;
  • Scatti che reinterpretano la realtà con tecniche avanzate;
  • Fotografie di moda, pubblicità o arte con una chiara impronta creativa.

La fotografia semplice

La fotografia “semplice” viene invece disciplinata nel Capo V della medesima legge. In particolare, all’articolo 87 della Legge sul diritto d’autore, viene stabilito che:

Circa la durata della tutela tra semplice fotografia e opera fotografica deve essere, invece, detto che per la prima la stessa legge prevede una durata ventennale dal momento della produzione. Questo, con garanzia per l’autore di esclusiva sulla riproduzione e diffusione del materiale fotografato.

In caso di opera fotografica invece, l’autore dell’opera godrà dei diritti morali e patrimoniali ad essa collegati per una durata pari alla vita intera dell’autore, e per settant’anni solari dopo il suo decesso. È indubbio quindi come le opere fotografiche godano sotto questo profilo di una tutela rafforzata rispetto alle semplici fotografie.

Esempi di fotografia semplice possono essere:

  • Foto di cronaca senza elaborazioni artistiche;
  • Fotografie di oggetti per cataloghi;
  • Riproduzioni fedeli di opere d’arte (senza interpretazione personale).

Tabella di confronto

I diritti morali

All’autore delle opere fotografiche deve essere poi riconosciuto, ai sensi dell’articolo 20 LDA, il diritto d’autore morale, ovvero il diritto alla paternità dell’opera. Detta norma stabilisce infatti che:

La Legge n. 633/41 tutela quindi gli autori delle opere d’ingegno, sancendo il diritto a vedersi riconosciuta l’opera frutto del proprio intelletto ed a rivendicarne la paternità (art. 2577 c.c.). Tali diritti morali sull’opera sono acquisiti ex lege dall’autore. Questo, per il solo fatto che l’opera sia stata creata. Per questo motivo l’utilizzazione della stessa da parte di terzi, non può avvenire senza l’autorizzazione espressa dell’autore. L’utilizzo dell’altrui opera dell’ingegno non può inoltre avvenire senza l’indicazione del suo creatore originale, della data di produzione e dell’eventuale titolo o nome dell’opera stessa. Questo, in virtù dell’espresso principio volto alla tutela del diritto morale dell’autore (art. 91, Legge n. 633/41).

È pertanto evidente che, in applicazione della normativa in tema le opere fotografiche, come le semplici fotografie, e così come tutte le opere dell’ingegno in genere, in caso di mancata autorizzazione dell’autore alla pubblicazione delle fotografie o di mancata menzione dello stesso nonché della data e del titolo della fotografia, non possono essere utilizzate da terzi.

I diritti patrimoniali

Per quanto riguarda poi i diritti patrimoniali delle opere dell’ingegno (e quindi delle opere fotografiche) vi è il diritto esclusivo dell’autore di utilizzare economicamente l’opera in qualsiasi forma. L’articolo 12 della legge sul diritto d’autore stabilisce infatti che:

Si ha quindi una lesione del diritto patrimoniale dell’autore ogni volta in cui l’opera, caratterizzata da originalità e quindi utilizzabilità esclusiva, venga sfruttata da terzi o sia utilizzata da essi in modo da produrre ricavi. Questo, non solo senza autorizzazione del creatore, ma anche senza la dovuta corresponsione allo stesso di un equo compenso derivante dallo sfruttamento economico delle creazioni, sancito dalla stessa sul diritto d’autore.

La fotografia e il mondo digitale

L’avvento del digitale e dei social network ha avuto ed ha ancora, oggi più che mai, la fotografia come perno centrale. Attraverso l’utilizzo dell’immagine si cerca infatti di catturare ed influenzare il pubblico, veicolando messaggi e/o concetti in tempi celeri.

La disciplina concernente la circolazione delle immagini online è ancora molto frammentaria. Tuttavia ha, di fatto, come base una interpretazione estensiva della legge sul diritto d’autore e sono gli stessi canali social a cercare di dotarsi di schemi di autoregolamentazione.

Social network

Utili in questo senso sono le linee guida fissate dai social network per la proprietà intellettuale. Un esempio su tutti è quello rappresentato da Facebook che, in una sezione creata ad hoc chiarisce la propria posizione in tema di proprietà intellettuale.

In particolare il social Network, il cui proprietario è la società Meta – che possiede anche Instagram – , precisa che detto canale social “…tratta seriamente i diritti di proprietà intellettuale e ritiene che siano importanti per promuovere la possibilità di esprimersi, la creatività e l’innovazione nella nostra community. L’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare il modo in cui vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni. Tuttavia, prima di condividere contenuti su Facebook, assicurati di disporre dei diritti necessari. Ti preghiamo di rispettare i diritti d’autore, i marchi e altri diritti legali di altre persone.” In caso di accertata violazione, su richiesta, Facebook rimuoverà il contenuto, oggetto di contestazione.

In ogni caso la condivisione di qualsiasi fotografia sui social network od in genere nel web è lecita e non costituisce violazione delle disposizioni sul diritto d’autore, solo nel caso in cui avvenga mediante una condivisione del materiale fotografico tale da permettere ai terzi di risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica.

Riproduzione abusiva anche sui social network

Non mancano in tema alcune pronunce tra loro conformi che stabiliscono infatti che la pubblicazione di fotografie, ritenute semplici, all’interno della propria pagina personale su un social network, non consentono ad altri utenti di poterle fare proprie, a meno che non ci sia una autorizzazione all’uso da parte dell’interessato. In caso contrario, si tratta di riproduzione abusiva con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale (ciò anche in assenza di digital watermarking).

Altri Tribunali si sono invece pronunciati sul punto chiarendo che non costituisce riproduzione abusiva e non dà diritto ad alcun compenso, l’utilizzazione di fotografie semplici rinvenute nel web, mancanti di informazioni, difficilmente individuabili, riguardanti l’autore dello scatto e/o la data. Infine, una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la n. 2539 del 2020, ha messo fine alla disputa riguardante la qualificazione di una fotografia come opera dell’ingegno.

Il caso riguardava la riproduzione, non autorizzata, di un’opera fotografica di un noto fotografo in una collezione di vestiti. Nel caso di specie lo stilista aveva infatti reperito l’immagine sul web e, ritenendo si trattasse di una fotografia semplice – la cui tutela sarebbe quindi terminata, trascorsi vent’anni dalla data dello scatto, ha deciso di utilizzarla e riprodurla su alcuni vestiti della propria collezione, senza il consenso del suo autore. I giudici milanesi, però – qualificando la fotografia come opera fotografica a tutti gli effetti, dotata di creatività e di valore artistico – stabilivano che alla stessa avrebbe dovuto applicarsi la tutela prevista dalla Legge sul diritto d’autore ex art. 2, n. 7 e condannavano lo stilista al risarcimento del danno in favore del fotografo.

L’effettiva tutela dell’autore (cenni)

Ogni volta che viene accertata una lesione del diritto d’autore, tanto sotto il profilo morale che sotto quello patrimoniale, l’autore dell’opera stessa ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali scaturenti dalla violazione delle norme a tutela dei suoi diritti morali a norma del già menzionato articolo 20 della Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941, nonché dei danni patrimoniali a norma dell’artt. 87 e seguenti della medesima legge, oltre che alla corresponsione di un equo compenso derivante dallo sfruttamento economico delle sue opere.

Violazione del copyright su un social network: cosa fare

Se una fotografia viene utilizzata senza autorizzazione su un social network, è possibile intraprendere diverse azioni per tutelare i propri diritti. Prima di procedere, è fondamentale verificare che si tratti effettivamente di una violazione. L’autore dell’immagine deve essere in grado di dimostrare la propria paternità sull’opera e la mancanza di autorizzazioni all’uso da parte di terzi. La semplice condivisione di una foto su una piattaforma digitale non implica la rinuncia ai diritti d’autore, pertanto l’uso non autorizzato da parte di altri utenti può costituire una violazione della normativa vigente.

Il primo passo da compiere è segnalare la violazione alla piattaforma in cui il contenuto è stato pubblicato. I principali social network dispongono di procedure specifiche per la rimozione di materiali che violano il diritto d’autore. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Twitter offrono moduli ufficiali attraverso i quali è possibile inviare una segnalazione. Per inoltrare la richiesta, è necessario indicare il link del contenuto incriminato, fornire prove della paternità dell’immagine e descrivere la natura della violazione. Dopo la segnalazione, la piattaforma può procedere con la rimozione del contenuto o chiedere ulteriori informazioni prima di intervenire.

Invio di una diffida

Se la segnalazione al social network non porta a una soluzione, è possibile contattare direttamente l’utente che ha pubblicato la foto senza autorizzazione. È consigliabile inviare un messaggio con una richiesta chiara e formale di rimozione dell’immagine. In caso di mancata risposta o rifiuto di collaborare, si può procedere con l’invio di una diffida legale, nella quale si intima la rimozione immediata del contenuto e si avvisa della possibilità di azioni legali per il risarcimento dei danni subiti.

Azione legale

Qualora la violazione abbia arrecato un danno economico o l’immagine sia stata utilizzata per scopi commerciali senza autorizzazione, è possibile intraprendere un’azione legale per ottenere un risarcimento. La normativa italiana sul diritto d’autore prevede che il fotografo abbia il diritto esclusivo di sfruttare economicamente la propria opera. In questi casi, un avvocato specializzato può predisporre una diffida formale e, se necessario, avviare un procedimento giudiziario per la tutela dei diritti dell’autore.

Per prevenire l’uso non autorizzato delle proprie immagini, è consigliabile adottare alcune precauzioni. L’applicazione di watermark visibili, l’inserimento di metadati nelle immagini e la registrazione delle foto su piattaforme di protezione dei diritti d’autore possono ridurre il rischio di utilizzi illeciti. Inoltre, il monitoraggio regolare tramite strumenti di ricerca immagini consente di individuare eventuali abusi e intervenire tempestivamente per tutelare il proprio lavoro.

Come proteggere le proprie fotografie online

La diffusione delle immagini sui social network e sulle piattaforme web ha reso sempre più importante la protezione delle opere fotografiche. La condivisione online espone le fotografie al rischio di utilizzo non autorizzato, riproduzione illecita o appropriazione indebita da parte di terzi. Per tutelare i propri diritti, è possibile adottare strumenti tecnologici e legali che ne garantiscano la protezione e l’attribuzione all’autore originale.

Digital watermarking e metadati

Uno dei metodi più efficaci per proteggere le immagini online è l’uso del digital watermarking, ovvero l’inserimento di un marchio visibile o invisibile che identifica l’autore della fotografia. Il watermark può essere un logo, una firma o una scritta sovrapposta all’immagine, rendendo più difficile il riutilizzo non autorizzato. Questa tecnica è particolarmente utile per i fotografi professionisti, poiché consente di segnalare in modo evidente la paternità dell’opera e scoraggiare eventuali violazioni.

Oltre ai watermark visibili, esistono anche watermark digitali nascosti, che inseriscono informazioni identificative all’interno dei pixel dell’immagine senza alterarne l’aspetto visivo. Questi strumenti avanzati, spesso utilizzati in ambito professionale, consentono di tracciare la provenienza della fotografia e rilevare eventuali manomissioni o utilizzi non autorizzati.

Un altro strumento essenziale per la protezione delle immagini è l’uso dei metadati EXIF (Exchangeable Image File Format). I metadati contengono informazioni fondamentali come il nome dell’autore, la data dello scatto, la fotocamera utilizzata e le impostazioni tecniche dell’immagine. Sebbene alcuni social network rimuovano automaticamente i metadati al momento del caricamento delle immagini, conservarli nei file originali e su piattaforme sicure può essere utile per dimostrare la paternità in caso di controversia.

Per una protezione ancora più efficace, esistono software e servizi dedicati che consentono di integrare filigrane digitali e metadati crittografati, garantendo una maggiore sicurezza contro il furto di immagini. Alcune soluzioni professionali includono Digimarc, Imatag e Adobe Content Credentials, strumenti che offrono un’identificazione univoca dell’immagine e ne facilitano il monitoraggio online.

Strumenti legali per difendersi

Oltre alle tecnologie di protezione digitale, un primo passo fondamentale per far valere i propri diritti è registrare le fotografie su piattaforme che certificano la paternità dell’opera. Esistono servizi che consentono di creare un archivio certificato delle proprie immagini, facilitando la dimostrazione della proprietà in caso di contestazioni legali.

Se una fotografia viene utilizzata senza consenso, è possibile inviare una diffida legale all’autore della violazione, richiedendo la rimozione immediata del contenuto e, se necessario, un risarcimento economico. La diffida, redatta da un avvocato specializzato in diritto d’autore, rappresenta un’azione formale che può dissuadere il soggetto responsabile dal continuare a utilizzare l’immagine.

Nel caso in cui la violazione persista o l’immagine sia stata utilizzata per scopi commerciali senza autorizzazione, è possibile procedere con un’azione legale per ottenere un risarcimento danni. Il Tribunale può riconoscere all’autore un indennizzo per il mancato guadagno e il danno morale derivante dall’uso non autorizzato della sua opera.

Consulenza legale online

Se desideri approfondire le tematiche legali legate alla protezione legale che spetta all’autore di un opera, contattaci per una consulenza legale online per approfondire temi come la tutela delle opere fotografiche ed il copyright immagini online.

Domande frequenti

È legale condividere fotografie trovate online sui social media?

Dipende dalle specifiche condizioni di utilizzo delle fotografie. Se non si possiede l’autorizzazione del detentore del diritto d’autore o se l’opera non rientra in una categoria di utilizzo consentito (come il fair use), condividerla può costituire una violazione del diritto d’autore.

Come può un fotografo proteggere le proprie opere dalla violazione del diritto d’autore?

Un fotografo può proteggere le proprie opere registrandole, apponendo chiare indicazioni di copyright, utilizzando filigrane digitali, e agendo legalmente in caso di violazioni.

Cosa significa “fair use” in relazione alle fotografie?

Il “fair use” è una dottrina che permette l’utilizzo limitato di opere coperte da diritto d’autore senza il permesso dell’autore in specifici contesti. Come per esempio la critica, il commento, la ricerca, l’insegnamento o le notizie.

Come posso proteggere una fotografia dal furto online?

Puoi applicare watermark, metadati EXIF e registrare la foto su piattaforme di copyright.

Se pubblico una foto sui social, ne perdo i diritti?

No, ma concedi alla piattaforma una licenza d’uso secondo i suoi termini di servizio.

Cosa fare se qualcuno usa la mia foto senza permesso?

Contatta l’autore della violazione, chiedi la rimozione e, se necessario, valuta un’azione legale.

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