Circolare INAIL n.19 del 27/02/2025: indicazioni per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC

![CDATA[Il 27 febbraio 2025 l’INAIL ha emanato una circolare al fine di fornire indicazioni per adempiere all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), così come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.156/2023. Cosa tratta La circolare fornisce istruzioni per l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, il quale ha previsto che gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono validi anche per tutti coloro che prestano attività nei PUC. Quali soggetti devono essere assicurati? Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali tutti i soggetti che partecipano ai PUC, ovvero: Beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro obbligati a partecipare ai PUC; Partecipanti volontari con disabilità, over 60, persone inserite in percorsi di protezione (es. violenza di genere) e altri soggetti in condizioni di povertà individuati dal Ministero del Lavoro, che aderiscono volontariamente. Il lavoratore assicurato è tenuto a segnalare qualsiasi evento infortunistico subito sul luogo di lavoro o nonché a denunciare malattia sospette di origine professionale. La copertura assicurativa, valida anche per gli infortuni in itinere, prevede l’indennità per inabilità temporanea o permanente e le cure sanitarie e prestazioni protesiche e riabilitative.  Indicazioni operative per i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni I Comuni e le Pubbliche Amministrazioni titolari dei PUC sono i responsabili della copertura assicurativa e devono: provvedere alla denuncia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; comunicare, entro la fine mese successivo al termine di ogni trimestre, il numero delle giornate effettivamente lavorate; se la prognosi è di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, comunicare, entro 48 ore, i dati dell’infortunio (ai soli fini statistici); istituire per ogni PUC un registro delle presenze, cartaceo o elettronico, da allegare in caso di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale.  E per quanto riguarda modalità e termini di attivazione della copertura assicurativa? Per le modalità e i termini di attivazione dell’assicurazione viene rimandato a quanto specificato dalla circolare INAIL n. 20 del 27 marzo 2020, che tratta anch’essa della copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC, ma inserita nel contesto del Reddito di Cittadinanza, sostituito dal 1° gennaio 2024 dall’assegno di inclusione e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro.]]

Mar 20, 2025 - 00:36
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Circolare INAIL n.19 del 27/02/2025: indicazioni per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC
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Il 27 febbraio 2025 l’INAIL ha emanato una circolare al fine di fornire indicazioni per adempiere all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), così come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.156/2023.

Cosa tratta

La circolare fornisce istruzioni per l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, il quale ha previsto che gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono validi anche per tutti coloro che prestano attività nei PUC.

Quali soggetti devono essere assicurati?

Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali tutti i soggetti che partecipano ai PUC, ovvero:

  • Beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro obbligati a partecipare ai PUC;
  • Partecipanti volontari con disabilità, over 60, persone inserite in percorsi di protezione (es. violenza di genere) e altri soggetti in condizioni di povertà individuati dal Ministero del Lavoro, che aderiscono volontariamente.

Il lavoratore assicurato è tenuto a segnalare qualsiasi evento infortunistico subito sul luogo di lavoro o nonché a denunciare malattia sospette di origine professionale. La copertura assicurativa, valida anche per gli infortuni in itinere, prevede l’indennità per inabilità temporanea o permanente e le cure sanitarie e prestazioni protesiche e riabilitative. 

Indicazioni operative per i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni

I Comuni e le Pubbliche Amministrazioni titolari dei PUC sono i responsabili della copertura assicurativa e devono:

  • provvedere alla denuncia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • comunicare, entro la fine mese successivo al termine di ogni trimestre, il numero delle giornate effettivamente lavorate;
  • se la prognosi è di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, comunicare, entro 48 ore, i dati dell’infortunio (ai soli fini statistici);
  • istituire per ogni PUC un registro delle presenze, cartaceo o elettronico, da allegare in caso di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale. 


E per quanto riguarda modalità e termini di attivazione della copertura assicurativa?

Per le modalità e i termini di attivazione dell’assicurazione viene rimandato a quanto specificato dalla circolare INAIL n. 20 del 27 marzo 2020, che tratta anch’essa della copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC, ma inserita nel contesto del Reddito di Cittadinanza, sostituito dal 1° gennaio 2024 dall’assegno di inclusione e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro.]]