Detrazione premi assicurazione al 19%: limiti e regole
Tipologia di onere detraibile IRPEF Misura detrazione 19% Limite di spesa Vari Indicazione nel quadro E Rigo E8/E10 codice 36, 38, 39, 43, 81 La detrazione dei premi assicurativi in dichiarazione dei redditi Sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi (utilizzando gli specifici codici numerici previsti), gli importi versati per i premi legati alle assicurazioni: Per […] L'articolo Detrazione premi assicurazione al 19%: limiti e regole proviene da Fiscomania.

La detrazione dei premi assicurativi in dichiarazione dei redditi
Sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi (utilizzando gli specifici codici numerici previsti), gli importi versati per i premi legati alle assicurazioni:
- Aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001;
- Sulla vita e contro gli infortuni, stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
- Aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persona con disabilità grave (dal 2016);
- Aventi per oggetto il rischi di eventi calamitosi, stipulate dal 2018 relativamente ad immobili ad uso abitativo.
Per poter beneficiare della detrazione polizze assicurative al 19%, deve sussistere una coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario. Il diritto alla detrazione spetta anche, qualora, il familiare fiscalmente a carico, che presenta la dichiarazione dei redditi, sia il contraente del contratto assicurativa sia l’assicurato. Ciò che resta necessario è che sia lui a sostenere la spesa.
Tabella: detrazione dei premi di assicurazione nel 730 o modello Redditi PF
Detrazione polizze sulla vita morte e non autosufficienza
È possibile beneficiare della detrazione polizze assicurative al 19%, per le polizze sulla vita:
- Premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni:
- Per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa è di 530 euro, anche in caso di più polizze. È possibile beneficiare della detrazione anche per l’assicurazione sottoscritta con una compagnia estera o per infortunio al conducente in aggiunta a quella obbligatoria Rc Auto. La detrazione non spetta per il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. Il codice da riportare nel quadro E della dichiarazione dei redditi è il codice 36; La detrazione è ammessa a condizione che il contratto medesimo abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti in detto periodo di durata minima;
- Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001. E’ possibile detrarre i premi aventi ad oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%. Il limite massimo di spesa è di 530 euro, anche in caso di più polizze;
- Per rischio mancata autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Il limite massimo è di 1.291,14 euro. Il codice da riportare sul 730 è il codice 39;
- Tutela di persone con grave disabilità. Il limite massimo di spesa è di 750 euro. Il codice da riportare il codice 38.
Chiarimenti di prassi
L’Agenzia delle Entrate nel corso del tempo ha fornito alcuni chiarimenti sulla detrazione di queste spese. Vediamoli:
- Premi per infortuni conducente auto – Si tratta di assicurazioni stipulate in aggiunta all’ordinaria R.C. auto. Sono detraibili se stipulate, rinnovate entro il 31 dicembre 2000. Circolare n. 95/E/2000 § – 1.4.1.;
- Premi per rischio morte e invalidità del conducente terzo di veicoli – Spesa non detraibile, in quanto il soggetto assicurato non è individuato. Circolare n. 7/E/2021;
- Premio pagato in unica soluzione – Il premio pagato in unica soluzione per tutta la durata del contratto. In questo caso la detraibilità è ammessa, ma nei limiti degli importi agevolabili. Circolare n. 101/E/2000 § – 8.1.
Soggetti beneficiari della detrazione
Per poter beneficiare della detrazione in esame, i soggetti coinvolti devono essere tre:
- Contraente;
- L’assicurato;
- Beneficiario.
Per poter beneficiare della detrazione polizze assicurative al 19%, deve sussistere una coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario, il quale può essere una persona diversa.
Il diritto alla detrazione spetta anche, qualora, il familiare fiscalmente a carico, che presenta la dichiarazione dei redditi, sia il contraente del contratto assicurativa sia l’assicurato. Ciò che resta necessario è che sia lui a sostenere la spesa. Pertanto, il contribuente, può beneficiare della detrazione fiscale al 19%, qualora:
- Il contribuente è sia il contraente sia l’assicurato;
- Il contribuente è il contraente ed un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- Un familiare a carico è sia il contraente sia il soggetto assicurato;
- Un familiare a carico è contraente e il contribuente è il soggetto assicurato;
- Infine, qualora un familiare a carico è il contraente ed un altro suo familiare a carico è il soggetto assicurato.
Documentazione necessaria
Al fine di certificare le somme corrisposte per premi assicurativi è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- Ricevuta di pagamento del premio versato nel periodo di imposta di riferimento, oppure rilascio della dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei premi, dal quale risulti una modalità di pagamento “tracciabile“;
- Contratto di assicurazione nel quale deve essere indicata la modalità di pagamento, i dati del contraente e dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto. Per quanto riguarda i premi assicurativi volti a tutelare persone con disabilità è necessario autocertificare che il beneficiario è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 104/92.
Assicurazioni per rischio su eventi calamitosi
È possibile la detrazione del 19% sui premi versati per assicurazioni relative il rischio su eventi calamitosi stipulate dal 2018 per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze. Si tratta dei premi che devono essere indicati con il codice 43. Per quanto riguarda, invece, i premi versati per assicurazioni a copertura del rischio di eventi calamitosi stipulate in relazione alla cessione del credito sismabonus 110% ad un’impresa di assicurazione, la detraibilità è ammessa al 90% utilizzando il codice 81. Questa detrazione spetta anche per le polizze stipulate dal condominio, in relazione alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e relative pertinenze.
La detrazione in commento non è spettante qualora la spesa venga sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico. Anche in questo caso la detrazione è soggetta a rimodulazione all’aumentare del reddito ed è necessario rispettare l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.
Documentazione necessaria
Per certificare le somme erogate è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- Ricevuta di pagamento del premio versato nel periodo di imposta di riferimento, oppure rilascio della dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei premi, dal quale risulti una modalità di pagamento “tracciabile“;
- Contratto di assicurazione nel quale deve essere indicata la modalità di pagamento, i dati del contraente e dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto.
Per le polizze condominiali si deve fare riferimento, alternativamente, alla certificazione dell’amministratore di condominio, o della copia della polizza e della documentazione attestante il pagamento del premio relativo alla propria unità immobiliare. Nel caso in cui vi sia stata anche la cessione del credito sismabonus 110% ad una impresa di assicurazione (detrazione del 90%) è necessario essere in possesso anche della seguente documentazione:
- Documentazione tecnica, asseverazioni, etc a supporto dell’intervento antisismico agevolato al 110%;
- Documentazione relativa alla cessione del credito all’assicurazione.
Limiti di detraibilità concessa ai premi assicurativi
In dichiarazione dei redditi deve essere evidenziato che la detrazione connessa ai pagamenti di premi assicurativi è soggetta ad alcuni limiti di detraibilità che è opportuno andare ad evidenziare. In particolare, i limiti sono stati riepilogati nella tabella sottostante:
I limiti indicati devono essere considerati in modo complessivo, ovvero nel caso di presenza contemporanea di più contratti.
Domande frequenti
Per evento calamitosi si intende un un evento naturale, di particolare rilevanza che è in grado di arrecare danno alla popolazione, agli immobili, ai beni mobili, alle attività produttive, economiche, artigianali, agricole e, comunque, a tutto quanto si trovi in un certo territorio.
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