Decreto Attuativo e obbligo di assicurazione per eventi catastrofali: come adeguarsi
Com’è sicuramente noto ai responsabili delle imprese italiane, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) ha introdotto per la maggior parte delle imprese operanti in Italia, l’obbligo di assicurarsi contro i danni causati dagli eventi catastrofali. Le modalità operative per gli schemi di assicurazione contro i danni catastrofali sono state definite […]

Com’è sicuramente noto ai responsabili delle imprese italiane, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) ha introdotto per la maggior parte delle imprese operanti in Italia, l’obbligo di assicurarsi contro i danni causati dagli eventi catastrofali.
Le modalità operative per gli schemi di assicurazione contro i danni catastrofali sono state definite con precisione dal Decreto Attuativo 18/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025.
Per adeguarsi alla normativa in questione, le imprese dovranno stipulare un’assicurazione eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025.
Nel caso di polizze assicurative già in essere, è necessario provvedere all’adeguamento entro 90 giorni dalla pubblicazione del citato Decreto Attuativo.
Ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo
L’obbligo di stipulare un’assicurazione eventi catastrofali riguarda tutte le imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia, a prescindere dalle loro dimensioni o dal settore di appartenenza. Sono però escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali restano in vigore specifiche disposizioni che fanno riferimento ai fondi mutualistici nazionali.
Sono esentate altresì dall’obbligo anche le imprese i cui immobili presentano abusi edilizi o difformità urbanistiche.
Quali sono i beni soggetti a obbligo assicurativo?
La polizza obbligatoria eventi catastrofali deve prevedere la copertura dei seguenti beni:
- Fabbricati: edifici utilizzati per l’attività d’impresa.
- Impianti e macchinari: apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione.
- Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.
Questi beni corrispondono alle voci specificate nell’articolo 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).
Le assicurazioni coprono i danni causati dai seguenti eventi catastrofali: alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi (terremoti) e frane.
È possibile anche inserire garanzie accessorie, come per esempio la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti. Ovviamente, l’inserimento di garanzie accessorie comporta un aumento del premio annuo.
Quali sono le sanzioni previste nel caso di mancata stipula?
Attualmente non sono previste sanzioni dirette per l’impresa che si rifiuta di stipulare l’assicurazione eventi catastrofali, ma si deve considerare che il mancato adempimento peserà negativamente nel caso di eventuali assegnazioni di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (si veda a questo proposito l’articolo 1, comma 102, della legge 213/2023).
In sostanza, per quanto non siano previste sanzioni amministrative, nel caso di danni da catastrofi, le conseguenze possono essere molto pesanti per l’azienda non assicurata perché si espone alla possibile perdita di risorse pubbliche, alla perdita di patrimonio aziendale e alla perdita di competitività.
Come viene stabilito il premio assicurativo annuo?
Il premio annuo relativo alla polizza obbligatoria per gli eventi catastrofali viene calcolato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto dei seguenti fattori: ubicazione geografica dei beni assicurati (il rischio di eventi catastrofali non è uniforme su tutto il territorio nazionale), vulnerabilità intrinseca dei beni assicurati e, ovviamente, misure preventive adottate dall’impresa per mitigare eventuali danni.
Come ci si adegua al nuovo obbligo?
Per adeguarsi al Decreto Attuativo 18/2025 le imprese obbligate devono valutare i beni da assicurare, analizzare i rischi specifici, contattare varie compagnie assicurativi per richiedere preventivi e stipulare poi la polizza entro il termine stabilito dalla legge, assicurandosi che la copertura sia attiva entro il 31 marzo 2025.
È consigliabile consultare professionisti del settore assicurativo per ottenere una copertura adeguata alle specifiche esigenze dell’impresa.