Danno biologico uguale per tutti
Arrivano le best practice per valutare sul piano medico-legale il danno biologico patito dalle vittime di sinistri stradali e malasanità: la buona pratica clinico-assistenziale (Rbpca), elaborata in oltre due anni di lavoro dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla), indica un valore o un range per ogni menomazione che comporta un’invalidità fra […] L'articolo Danno biologico uguale per tutti proviene da Iusletter.

Arrivano le best practice per valutare sul piano medico-legale il danno biologico patito dalle vittime di sinistri stradali e malasanità: la buona pratica clinico-assistenziale (Rbpca), elaborata in oltre due anni di lavoro dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla), indica un valore o un range per ogni menomazione che comporta un’invalidità fra il 10 e il 100%. E ora è inserita nel sistema nazionale delle linee guida dell’Istituto superiore di sanità: dovranno dunque attenersi all’utilizzo delle tabelle tutti gli specialisti in medicina legale, costantemente nominati consulenti tecnici d’ufficio nelle cause civili, in base all’articolo 5 della legge 08.03.2017, n. 24 (“Gelli-Bianco”). L’obiettivo è arrivare a risarcimenti uniformi sul territorio nazionale, come da anni raccomanda la Cassazione: il tutto poco dopo l’entrata in vigore dell’attesa tabella unica nazionale, che si applica ai sinistri occorsi dopo il 5 marzo scorso, e in attesa che sia approvata la tabella medico-legale con la classificazione delle menomazioni comprese fra il 10 e il 100%, che pure è prevista dall’articolo 138 del codice delle assicurazioni.
Fisso e variabile
Mentre resta fermo il principio per cui il danno biologico si liquida con una somma di denaro tramite una misurazione in forma percentuale, la Rbpca di Simla punta a uniformare le diverse tabelle in uso nella prassi medico-legale, in primis definendo i principi per la valutazione e poi formalizzando gli intervalli percentuali; è quindi fornito il valore reale in cui risulta compromessa la validità della persona in rapporto alle lesioni o alla menomazione subita a causa del sinistro stradale o per colpa medica. E ciò per ogni organo-funzione o segmento di apparato del corpo umano rilevante ai fini del danno biologico.
Alcune voci sono state tabellate con un numero unico, dunque una percentuale secca, perché indicano una lesione anatomica o una condizione funzionale ben precisa, senza dimenticare che il valore è comunque indicativo: sul danno biologico pesano lo stato di salute anteriore al sinistro e l’età del soggetto; il range è stato invece adottato per menomazioni di per sé responsabili di un danno permanente le cui ripercussioni sulla persona lesa possono oscillare fra un valore minimo e uno massimo, a seconda del quadro clinico.
Standard e personalizzazione
La nozione di danno biologico è quella indicata dalla giurisprudenza di legittimità: una lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che si ripercuote negativamente anche sulla vita quotidiana dell’individuo. Le tabelle si riferiscono alle attività ordinarie dell’uomo medio: deve poi essere lo specialista a stabilire se e quanto la menomazione patita nel caso specifico sia compatibile, ad esempio, con lo sport o con l’hobby del danneggiato. Spetta al medico legale valutare la menomazione della funzione psichica. Già nel 2021 la Cassazione aveva lanciato l’allarme sui rischi di disparità nelle liquidazioni con l’uso dei vari barèmes medico-legali.
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