Crisi da sovraindebitamento, come liberarsi dai debiti con la legge 3/2012
I debiti sono una montagna insormontabile, un peso che vi toglie il sonno e vi chiude ogni porta? Una via d’uscita esiste ed è prevista per legge.

L’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia ha evidenziato che circa il 26% delle famiglie è indebitato, mentre il 37% segnala difficoltà nel far fronte alle spese fisse e ricorrenti. Questi numeri raccontano una realtà diffusa: per molte persone, il peso di mutui, prestiti e rate può diventare insostenibile. In questi casi, conoscere le soluzioni a disposizione è dirimente per evitare il rischio di esclusione finanziaria e costruire un percorso di ripartenza.
Proprio per rispondere a queste situazioni, il legislatore ha introdotto la disciplina del sovraindebitamento, è stata introdotta dalla legge n. 3 del 2012, nota anche come “legge salva suicidi”, un nome che da solo racconta il dramma di chi non vede più soluzioni. Tale legge, oggi armonizzata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D. lgs. n. 14/2019, offre un sistema di tutela per coloro che, pur versando in una situazione di grave difficoltà economica, non possono accedere alle tradizionali procedure concorsuali riservate agli imprenditori.
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
Le procedure di sovraindebitamento si applicano esclusivamente a quei soggetti che, pur avendo accumulato debiti insostenibili, non rientrano nel perimetro di applicazione delle procedure concorsuali tradizionali (ad es. fallimento o concordato preventivo). Il Codice della crisi d’impresa ha ampliato la categoria dei soggetti legittimati:
- Consumatori: coloro che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Ad esempio soggetti che si trovano in difficoltà economica per mutui, prestiti personali, etc.
- Imprenditori minori: soggetti che esercitano un’attività economica organizzata ma che non raggiungono i requisiti di fallibilità (art. 2, co.1, lett. d) del Codice della Crisi)
- Professionisti e lavoratori autonomi.
- Imprenditori agricoli: considerati non fallibili per legge.
- Start-up innovative.
- Enti del terzo settore e associazioni non riconosciute.
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento è subordinato alla presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, valutati dal tribunale e dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Stato di sovraindebitamento conclamato
Il soggetto deve trovarsi in una condizione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile, tale da rendere impossibile l’adempimento regolare dei debiti. Tale condizione è individuata con criteri oggettivi e non richiede la cessazione dei pagamenti, essendo sufficiente dimostrare che il debitore non è in grado di far fronte ai propri impegni in maniera regolare e sostenibile.
Assenza di atti in frode ai creditori
L’accesso alla procedura è precluso se il debitore abbia dolosamente aggravato la propria esposizione debitoria, mediante operazioni simulatorie, distrazione di beni o altre condotte volte a pregiudicare i creditori. Tale principio si inserisce nel quadro generale di tutela della buona fede e della correttezza nella gestione della crisi.
Rispetto delle soglie di fallibilità
Gli imprenditori devono dimostrare di non superare i limiti dimensionali previsti per le imprese fallibili:
- Attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda;
- Ricavi lordi annuali inferiori a 200.000 euro;
- Debiti complessivi non superiori a 500.000 euro.
Nel caso in cui un imprenditore superi anche solo uno di questi limiti, non potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento, ma dovrà ricorrere ad altre forme di regolazione della crisi.
Quali sono le procedure previste dalla legge 3/2012?
Una delle procedure previste è il Piano del Consumatore, riservata ai consumatori. Questo strumento consente di proporre un piano di ristrutturazione del debito senza necessità di ottenere l’approvazione dei creditori, basandosi sulla valutazione di meritevolezza del debitore da parte del giudice. In questo caso, il consumatore presenta al tribunale il piano di ristrutturazione, indicando modalità e tempi di pagamento compatibili con le proprie capacità economiche. Se il giudice ritiene che il piano sia sostenibile e che il debitore non abbia assunto obbligazioni con colpa grave o dolo, procede all’omologazione, rendendo il piano efficace anche senza l’assenso dei creditori. Uno dei principali vantaggi del piano del consumatore è la sospensione delle azioni esecutive. Infatti, dalla presentazione della domanda, sono sospese le procedure esecutive individuali avviate dai creditori. Inoltre, al termine dell’esecuzione del piano il debitore è liberato dai debiti residui non soddisfatti.
Concordato minore
Il Concordato minore è destinato ai piccoli imprenditori. Questa procedura consente di proporre ai creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti, garantendo la continuità dell’attività e il soddisfacimento, anche parziale, delle obbligazioni assunte. In questo caso, il debitore elabora una proposta di concordato che prevede modalità e tempi di pagamento dei debiti, eventualmente con una riduzione dell’importo dovuto (falcidia). La proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi al voto. Successivamente, il giudice procede all’omologazione.
Liquidazione controllata del patrimonio
La liquidazione controllata del patrimonio prevede la liquidazione dei beni del debitore per soddisfare i creditori. Questa soluzione è indicata quando non è possibile proporre un piano di ristrutturazione sostenibile. Il debitore presenta al tribunale una domanda di liquidazione del proprio patrimonio, indicando l’elenco dei beni e dei creditori. Il giudice nomina un liquidatore che si occupa della gestione e della vendita dei beni del debitore. I creditori vengono soddisfatti con il ricavato della liquidazione, secondo l’ordine delle cause di prelazione previste dalla legge. Al termine della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti, purché abbia collaborato lealmente e non abbia commesso atti in frode ai creditori.
Esdebitazione del debitore incapiente
Una delle novità più significative introdotte dal Codice della crisi d’impresa è l’esdebitazione del debitore incapiente, nota anche come “esdebitazione senza utilità”. Questa procedura consente al debitore persona fisica, privo di beni liquidabili e incapace di offrire alcuna utilità ai creditori, di ottenere la liberazione dai debiti residui. Il debitore deve trovarsi in una situazione di totale incapienza, senza beni o redditi aggredibili dai creditori. Il debitore presenta una domanda di esdebitazione, dichiarando la propria situazione di incapienza e impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali miglioramenti delle proprie condizioni economiche nei quattro anni successivi. Una volta accolta l’istanza, tutti i debiti del debitore incapiente vengono cancellati, salvo alcune eccezioni (es. obblighi alimentari, risarcimenti per danni extracontrattuali).
Come funziona l’esdebitazione e quali debiti possono essere cancellati?
L’esdebitazione è il provvedimento con cui il tribunale dispone la liberazione del debitore dalle obbligazioni residue non soddisfatte al termine di una procedura di sovraindebitamento. Questo istituto mira a eliminare la responsabilità patrimoniale perpetua dei debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali, garantendo loro la possibilità di ripartire da zero e riacquistare un ruolo attivo nell’economia. La procedura di esdebitazione può riguardare una vasta gamma di debiti, tra cui, i debiti verso le banche (mutui, prestiti personali, scoperti di conto); debiti verso fornitori e privati; debiti fiscali e tributari (ad es. imposte non pagate).
Debiti esclusi dall’esdebitazione
Non tutti i debiti possono essere oggetto di esdebitazione. Sono esclusi da questa procedura:
- Obblighi alimentari: come gli assegni di mantenimento dovuti a coniugi o figli.
- Debiti derivanti da risarcimento danni per fatti illeciti extracontrattuali: ad esempio, quelli derivanti da responsabilità civile per fatti illeciti.
- Sanzioni penali e amministrative di natura pecuniaria: come multe e ammende.
Queste esclusioni sono previste per garantire che determinate obbligazioni, ritenute di particolare rilevanza sociale o derivanti da comportamenti illeciti, non possano essere cancellate attraverso l’esdebitazione.
Registri e segnalazioni: quando si viene cancellati dalle banche dati
La gestione delle informazioni creditizie serve a garantire la trasparenza e l’efficienza del sistema finanziario. Le informazioni relative all’affidabilità creditizia dei soggetti sono raccolte e gestite principalmente dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e dai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati, come CRIF.
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
La Centrale dei Rischi è un sistema gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie dati sulle esposizioni creditizie superiori a determinate soglie. Le banche e gli intermediari finanziari segnalano mensilmente le posizioni dei propri clienti, fornendo informazioni utili per valutare il rischio creditizio. Le segnalazioni alla Centrale dei Rischi sono obbligatorie quando:
- L’esposizione supera i 30.000 euro per crediti in bonis.
- L’importo in sofferenza è pari o superiore a 250 euro.
La cancellazione delle segnalazioni avviene automaticamente quando:
- Cessa lo stato di insolvenza o il debitore regolarizza la propria posizione.
- Il credito viene rimborsato integralmente.
- Il credito viene ceduto a terzi.
Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati, come CRIF
Oltre alla Centrale dei Rischi pubblica, esistono Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) gestiti da enti privati, tra cui CRIF. I SIC raccolgono dati sulle richieste di finanziamento in corso di valutazione; finanziamenti concessi e relativo stato di pagamento; eventuali ritardi o inadempienze.
Tempi di conservazione e cancellazione delle informazioni
Le informazioni presenti nei SIC hanno tempi di conservazione specifici, al termine dei quali vengono automaticamente cancellate. Di seguito una sintesi dei principali termini:
Tipologia di informazione |
Tempo di conservazione |
---|---|
Richieste di finanziamento in corso di valutazione |
6 mesi dalla data della richiesta |
Richieste di finanziamento rifiutate o annullate |
1 mese dalla data di rifiuto o annullamento |
Finanziamenti rimborsati regolarmente |
36 mesi dalla data di estinzione del rapporto di credito |
Ritardi di pagamento di 1 o 2 rate poi regolarizzate |
12 mesi dalla regolarizzazione, purché nei 12 mesi successivi non si verifichino ulteriori ritardi |
Ritardi di pagamento superiori a 2 rate poi regolarizzate |
24 mesi dalla regolarizzazione, purché nei 24 mesi successivi non si verifichino ulteriori ritardi |
Finanziamenti non rimborsati o con gravi inadempienze |
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale o dalla data in cui l’intermediario ha aggiornato per l’ultima volta l’informazione |
La cancellazione anticipata delle informazioni è possibile solo in caso di dati errati o non aggiornati. In tali situazioni, il consumatore può richiedere la rettifica o la cancellazione rivolgendosi direttamente all’intermediario segnalante o al gestore del SIC.