Concordato fallimentare: accollo debiti fuori dalla base imponibile
L'AdE recepisce l’orientamento della Cassazione sul concordato fallimentare: base imponibile per l'imposta di registro senza l'importo dell'accollo debiti.

Per il calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di registro sul concordato fallimentare con terzo assuntore, l’Agenzia delle Entrate recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, modificando le precedenti indicazioni in materia.
Le novità sono contenute nella Risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025.
Concordato fallimentare con terzo assuntore
Il concordato fallimentare è una procedura prevista dagli articoli da 124 a 140 del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare), che consente di definire il fallimento attraverso un accordo tra il debitore e i creditori. In particolare, il terzo assuntore è un soggetto che si impegna a soddisfare i crediti concorsuali, assumendo su di sé le passività della società fallita in cambio della cessione delle attività fallimentari.
Imposta di registro sull’accollo debiti
Nel concordato con terzo assuntore, l’accollo dei debiti rappresenta dunque l’obbligo dell’assuntore di farsi carico delle passività del fallito. La determinazione della base imponibile dell’imposta di registro in presenza di tale accollo è stata oggetto di un acceso dibattito.
Con la Circolare n. 27 del 21 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate aveva incluso l’importo dei debiti accollati nella base imponibile dell’imposta di registro. La Cassazione ha però stabilito successivamente che l’accollo dei debiti nel concordato fallimentare con terzo assuntore non costituisca un atto negoziale autonomo ma un effetto legale naturale e imprescindibile della procedura stessa. Pertanto, l’importo dei debiti accollati va escluso dalla base imponibile dell’imposta di registro.
Regole di calcolo imposta
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/2025, ha aggiornato la propria posizione, specificando i seguenti punti
- Base imponibile per l’imposta di registro calcolata sul valore dei soli beni e diritti trasferiti (escludendo l’importo dei debiti accollati).
- Superamento precedenti indicazioni contenute nella Circolare n. 27/2012.
- Estensione al concordato nella liquidazione giudiziale disciplinato dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articoli 240-253) della nuova indicazione.
In conclusione, d’ora in poi la base imponibile dell’imposta di registro per i concordati fallimentari e le liquidazioni giudiziali sarà limitata al valore effettivo dei beni trasferiti, senza più considerare le passività accollate dall’assuntore.
Tutti i dettagli nella Risoluzione AdE n. 13 del 19 febbraio 2025.