Come gestire nella dichiarazione dei redditi i dividendi di fonte estera
Come devono essere gestiti i dividendi di fonte estera all'interno della dichiarazione dei redditi? Scopriamo quale modello è necessario utilizzare per comunicarli.

Nella gestione delle pratiche relative alla dichiarazione dei redditi i contribuenti devono prestare attenzione alla riscossione dei dividendi di fonte estera. Punto fermo normativo di questa operazione è la Legge n. 205/17, che ha impattato direttamente sugli utili provenienti da paesi stranieri. Sul piano strettamente fiscale vige una sorta di regime binario nella gestione di questi redditi, che cambia le regole del gioco a seconda che sia presente o meno un intermediario finanziario residente in Italia che interviene o non interviene nella riscossione dei dividendi di fonte estera.
I criteri di tassazione dei dividendi di fonte estera
La normativa che regolamenta i rendimenti di fonte estera provenienti da paesi collaborativi – quelli, in altre parole, che sono in white list – segue due strade diverse, a seconda che:
- i proventi siano stati percepiti dal contribuente attraverso un intermediario finanziario residente. Stando a quanto previsto dalla risoluzione n. 61/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate viene applicata una ritenuta del 26% sul cosiddetto netto frontiera;
- i proventi siano stati percepiti senza l’intervento diretto di un intermediario residente. L’operazione deve essere gestita ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del TUIR: i dividendi devono essere tassati direttamente nella dichiarazione dei redditi con base imponibile lorda. Non deve essere tenuto conto dell’eventuale ritenuta applicata in uscita che è stata subita nel Paese in cui il dividendo è stato erogato.
La tassazione non è omogenea: nei due casi che abbiamo elencato in uno solo viene applicato il meccanismo del netto frontiera. Nella casistica descritta nel secondo punto non può essere applicato il meccanismo del credito per imposte estere in quanto non c’è imponibilità Irpef. In altre parole nel momento in cui non c’è un intermediario residente, il contribuente deve pagare le imposte sui dividendi di fonte estera in dichiarazione dei redditi senza che abbia la possibilità di attenuare in qualche modo la doppia imposizione.
Le indicazioni fornite nel Modello Redditi PF
A fornire alcune indicazioni su come gestire i proventi in questione è la stessa Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato alcune indicazioni all’interno delle istruzioni del Modello Redditi PF. In questa sede viene spiegato che, senza l’intervento di un intermediario, nella riscossione del dividendo la ritenuta deve essere applicata sull’importo lordo ricevuto: non devono essere prese in considerazione eventuali ritenute in uscita che sono state applicate nel momento in cui veniva erogato nel Paese straniero.
Dividendi di fonte estera incassati con intermediario
Quando una persona fisica residente in Italia percepisce dei dividendi, ai fini fiscali, vengono considerati come redditi di capitale. La base imponibile sulla quale è necessario calcolare le tasse è quella al lordo delle imposte estere. In deroga a questo principio, quando i proventi siano di fonte estera, l’applicazione della ritenuta fiscale al 26% deve essere applicata sul cosiddetto netto di frontiera.
Ma cosa si intende per netto di frontiera? È, in estrema sintesi, la differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta in uscita che è stata applicata dallo Stato nel quale il dividendo è stato erogato. Questa sorta di escamotage fiscale è stato previsto dalle convenzioni internazionali per attenuare gli oneri della doppia tassazione.
Perché la ritenuta venga applicata sul cosiddetto netto di frontiera è necessario che i dividendi di fonte estera vengano riscossi tramite un sostituto d’imposta o un intermediario residente. In molte occasioni questa figura coincide con quella dell’istituto bancario presso il quale è stato effettuato l’investimento, che deve assolvere ad una serie di compiti:
- verificare che il dividendo non risulti essere deducibile dal reddito dell’emittente estero ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lett. a) del Tuir;
- accertarsi che gli importi percepiti non facciano parte di riserve di capitale e che, per questo, risulti essere tassabile;
- controllare che non provenga da un soggetto a fiscalità privilegiata. Qualora si dovesse verificare questa situazione, si dovrà controllare l’applicazione dell’esimente che prevede che non si verifichi l’effetto di localizzazione dei redditi a fiscalità privilegiata.
Questo significa, in altre parole, che le ritenute operate a titolo d’imposta per i privati, o d’acconto verso le imprese sui dividendi di fonte estera, devono essere necessariamente operate dall’intermediario residente. Il calcolo deve essere effettuato al netto delle imposte che sono state operate nello Stato estero nella quale la società è fiscalmente residente.
Quando gli incassi vengono effettuati senza intermediario
In alcuni casi i dividendi di fonte estera vengono incassati senza l’ausilio di un intermediario residente. Rientrano in questa fattispecie le seguenti operazioni:
- utili di aziende estere che non sono quotate;
- utili di fonte estera incassati su un conto estero.
Nel primo caso l’intermediario bancario italiano che riceve la somma di denaro non ha la possibilità di identificare che lo stesso sia un dividendo. La partecipazione non rientra nel portafoglio titoli del contribuente: l’intermediario, per questo motivo, non è nella posizione per applicare la relativa ritenuta. Quando, invece, si viene a configurare il secondo caso, l’intermediario nazionale non può intervenire, perché gli importi sono stati accreditati su un conto corrente detenuto all’estero.
Come gestire la dichiarazione dei redditi
Quando si vengono a configurare queste situazioni, il contribuente deve inserire i proventi nella dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello redditi PF. Nello specifico li deve indicare all’interno della sezione V del quadro RM (rigo RM12, codice H). Verrà, quindi, applicata la tassazione con imposta sostitutiva con aliquota al 26%, senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria Irpef.
Stando alle istruzioni contenute all’interno del Modello Redditi PF, la base imponibile che deve essere indicata nel rigo RM12 è quella determinata al lordo delle ritenute subite all’estero. Questa imposta risulta essere perfettamente coerente con quanto previsto con la risoluzione n. 80/E/2007 e la risposta all’interpello n. 111/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.