Sulla qualifica di consumatore circa il cliente che opera con trading online.
Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 3 ottobre 2024, n. 25954.

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 3 ottobre 2024, n. 25954.
Nella sentenza in commento pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, la parte controricorrente incidentalmente aveva obiettato che la qualificazione ricorrete (persona fisica) come consumatore stridesse con le capacità tecniche e l’attitudine al rischio che lo stesso aveva dimostrato di avere nel corso della esecuzione del rapporto. Gli ermellini prendendo posizione hanno tuttavia ribadito che lo stato soggettivo di «consumatore», agli effetti, che qui rilevano, degli articoli 15[1], 16[2] e 17[3] del regolamento n. 44/2001, e cioè delle regole di competenza dettate in materia di contratti conclusi dai consumatori, dipende pur sempre dalla natura e dalla finalità del contratto da verificare al momento della sua conclusione, restando poi ai giudici nazionali di valutare se lo stesso soggetto nel corso dell’esecuzione del rapporto abbia fatto in concreto un uso essenzialmente professionale del servizio.
Con riguardo alla prestazione del servizio di trading online reso dalla Società (controricorrente) al ricorrente (persona fisica), la Cassazione ha rilevato che non può, allora, affermarsi, che l’utilizzatore, privo, al momento della conclusione del contratto, delle caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale, seppure asseritamente in possesso delle competenze necessarie per assumere le proprie decisioni di investimento e per valutarne i rischi, nonché di seguito autore di numerosissimi accessi alla piattaforma dedicata, avesse perciò perso la qualità di «consumatore», agli effetti degli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, per aver fatto uso di tale servizio allo scopo di perseguire esigenze non di consumo privato.
In tal senso, la Cassazione richiama un precedente della CGUE nel quale si precisava, [sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C-208/18], che “l’articolo 17[4], paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un CFD concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato FOREX tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i CFD, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni, sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I, o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 è di per sé, in linea di principio, ininfluente”.
Tale interpretazione è già stata poi seguita da queste Sezioni Unite nell’ordinanza n. 6456 del 2020, negando la validità dell’accordo di proroga della competenza, in deroga alle regole in materia di contratti conclusi da consumatori, contenuto nelle condizioni generali di un contratto di conto trading-online.
Nel caso di specie gli Ermellini inoltre non hanno rilevato la sussistenza di tali regole, pertanto, sussistono le condizioni di cui all’art. 17 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 con riguardo alla convenzione di electio fori contenuta nell’art. 16, n. 2 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, in deroga alla giurisdizione del luogo in cui è domiciliato il consumatore; al riguardo la Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della Società controricorrente, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.
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[1] Articolo 15 1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consuma tore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività. 2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio do micilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato. 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
[2] Articolo 16 1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domici liato il consumatore. 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.
[3] Articolo 17 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.
[4] L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Consiglio, (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è di per sé, in linea di principio, ininfluente.