Cessione d’azienda nella CNC e conservazione dei valori aziendali
Il Tribunale di Torino si è allinea alla giurisprudenza sui requisiti richiesti per l’autorizzazione della cessione d’azienda nella Composizione negoziata della crisi, esaminandoli e sostanzialmente condividendo in modo integrale la delibazione già effettuata dall’esperto in esito ad una negoziazione completa ed efficace. Tribunale di Torino, 27 febbraio 2025, Giudice Giusta L’ordinanza del Tribunale di Torino è […] L'articolo Cessione d’azienda nella CNC e conservazione dei valori aziendali proviene da Iusletter.

Il Tribunale di Torino si è allinea alla giurisprudenza sui requisiti richiesti per l’autorizzazione della cessione d’azienda nella Composizione negoziata della crisi, esaminandoli e sostanzialmente condividendo in modo integrale la delibazione già effettuata dall’esperto in esito ad una negoziazione completa ed efficace.
Tribunale di Torino, 27 febbraio 2025, Giudice Giusta
L’ordinanza del Tribunale di Torino è stata pronunciata in esito al procedimento instaurato nell’ambito di una CNC e volto all’ottenimento dell’autorizzazione alla cessione d’azienda ex art. 22 CCII. Il Giudice ha ritenuto di condividere totalmente le conclusioni positive raggiunte dell’esperto, concedendo tale autorizzazione così che, ancora una volta, l’istituto si è rivelato efficace per gli scopi rispetto ai quali è stato introdotto, sui quali si dirà infra.
In particolare, la delibazione positiva dei requisiti della “funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale” e della “migliore soddisfazione dei creditori” sono state accompagnate da considerazioni utili all’inquadramento dell’istituto nel disegno più ampio di risanamento e conservazione delle realtà produttive piuttosto che di annichilimento totale delle risorse già organizzate. Così rispetto alla prima il Tribunale ha concluso che “può ritenersi sussistente ove la cessione dell’azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite”.
Rispetto al secondo requisito è stato fatto espresso richiamo ad una delle prime e più famose ordinanze sul tema (cfr. Trib. Parma, ord. 4.11.2022). Il miglior soddisfacimento dei creditori deve intendersi “tenendo conto del significato ad ess(o) attribuito nel contesto degli artt. 186-bis e 182-quinquies l.f. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell’art. 2, comma 1, D.L. n. 118 del 2021.”.
In realtà l’ordinanza lascia trapelare ben poco delle specificità del caso concreto. Si evince però che, da piano, la soddisfazione del ceto creditorio privilegiato è totale, mentre quella del ceto chirografario è pari al 19%. Risultato positivo raggiunto tramite un notevole impegno economico da parte degli stessi soci su più fronti (un cospicuo supporto finanziario a fondo perduto e la rinuncia a tutti i crediti nei confronti della Società).
Peraltro, un ulteriore aspetto degno di nota è che l’autorizzazione ha dato modo di conservare il livello occupazionale, con salvezza quindi dei sette dipendenti impiegati nel ramo di azienda oggetto di cessione.
Come anticipato l’istituto si conferma utile ed efficace, come confermato dai dati recentemente illustrati nella seconda edizione dell’Osservatorio semestrale sulla crisi di impresa, realizzato da Unioncamere e InfoCamere, pubblicata in data 18 marzo 2025, ove nel 2024 la Composizione negoziata pare aver definitivamente sorpassato il Concordato preventivo.
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