Licenziamento per gmo con reintegra senza i motivi

![CDATA[Il licenziamento senza prova dei motivi è illegittimo e i lavoratori interessati vanno reintegrati nel posto di lavoro anche se assunti in forza del job act cioè dal 7 marzo 2015 in poi. Così si è espressa la Cassazione con l'Ordinanza 6221/2025 che risulta essere la prima ad applicare la recente pronuncia 128/2024 di incostituzionalità del job act (D.Lgs. 23/2015) da parte della Corte costituzionale. Quest’ultima, lo ricordiamo, ha rovesciato uno dei punti fermi della riforma dei licenziamenti del 2015 che era quello di non prevedere alcuna reintegra per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo dei requisiti. La sentenza 128/2024 ha invece affermato che la mancanza del fatto o dei motivi avanzati per giustificare il recesso, in una logica di costituzionalità della norma, debba per forza tradursi nella sanzione della reintegrazione anche se attenuata cioè col pagamento sì delle retribuzioni pregresse (e versamento dei relativi contributi previdenziali) ma nel limite massimo di 12 mensilità. La Cassazione ha tradotto in pratica tali principi equiparando le generiche e non circostanziate spiegazioni sullla modalità di riorganizzazione e di riallocazione dei fattori produttivi alla mancanza dei motivi che hanno poi portato al licenziamento. Mancanza che si traduce in assenza del fatto materiale che rende illegittimo il recesso e permette di reintegrare i dipendenti coinvolti anche ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015.]]

Apr 11, 2025 - 01:28
 0
Licenziamento per gmo con reintegra senza i motivi
![CDATA[

Il licenziamento senza prova dei motivi è illegittimo e i lavoratori interessati vanno reintegrati nel posto di lavoro anche se assunti in forza del job act cioè dal 7 marzo 2015 in poi.

Così si è espressa la Cassazione con l'Ordinanza 6221/2025 che risulta essere la prima ad applicare la recente pronuncia 128/2024 di incostituzionalità del job act (D.Lgs. 23/2015) da parte della Corte costituzionale.

Quest’ultima, lo ricordiamo, ha rovesciato uno dei punti fermi della riforma dei licenziamenti del 2015 che era quello di non prevedere alcuna reintegra per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo dei requisiti.

La sentenza 128/2024 ha invece affermato che la mancanza del fatto o dei motivi avanzati per giustificare il recesso, in una logica di costituzionalità della norma, debba per forza tradursi nella sanzione della reintegrazione anche se attenuata cioè col pagamento sì delle retribuzioni pregresse (e versamento dei relativi contributi previdenziali) ma nel limite massimo di 12 mensilità.

La Cassazione ha tradotto in pratica tali principi equiparando le generiche e non circostanziate spiegazioni sullla modalità di riorganizzazione e di riallocazione dei fattori produttivi alla mancanza dei motivi che hanno poi portato al licenziamento.

Mancanza che si traduce in assenza del fatto materiale che rende illegittimo il recesso e permette di reintegrare i dipendenti coinvolti anche ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015.]]