Bonus prima casa under 36: a chi spetta, nel 2025?
Con la Legge di Bilancio 2025 sono cambiate le agevolazioni relative al bonus prima casa under 36 per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025. Dal 2025, i giovani non possono più beneficiare dell’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2024, tuttavia è ancora possibile richiedere la copertura del Fondo di garanzia mutui Consap fino al […] L'articolo Bonus prima casa under 36: a chi spetta, nel 2025? proviene da Fiscomania.

Con la Legge di Bilancio 2025 sono cambiate le agevolazioni relative al bonus prima casa under 36 per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025. Dal 2025, i giovani non possono più beneficiare dell’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2024, tuttavia è ancora possibile richiedere la copertura del Fondo di garanzia mutui Consap fino al 31 dicembre 2027.
Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo per l’acquisto della prima casa.
Quali benefici comporta il bonus prima casa giovani under 36?
L’agevolazione è rivolta ai giovani che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. Il Fondo prevede una garanzia pubblica del 50%.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare dell’accesso al Fondo garanzia mutui:
- Le giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio, il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno 2 anni e in cui uno dei due componenti non abbia superato 35 anni di età;
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- Giovani che non hanno compiuto 36 anni di età;
- Nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 40.000 euro annui;
- Nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;
- Nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 50.000 euro annui.
E’ stato previsto l’innalzamento della garanzia per coloro che hanno un ISEE qualificato e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
I requisiti oggettivi
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Le agevolazioni non sono ammesse per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
La garanzia può essere richiesta anche per l’acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale a seguito di aggiudicazione in asta.
Non è possibile l’acquisto della sola nuda proprietà con la garanzia del Fondo.
Quali condizioni devono essere rispettate?
Per beneficiare dell’agevolazione occorre:
- Non possedere altri immobili, ovunque siano situati. La norma prevede che i richiedenti alla data di presentazione della domanda non siano ”proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.” Pertanto, il nudo proprietario di un immobile, può richiedere garanzia al Fondo solo se abbia acquisito tale diritto per successione e l’immobile sia stato concesso in usufrutto ai genitori o ai fratelli/sorelle;
- L’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A/9.
Cosa si intende per abitazione principale?
L’abitazione acquistata con mutuo garantito dal Fondo dovrà essere “adibita ad abitazione principale del mutuatario”, la destinazione deve essere dichiarata nei contratti di acquisto e mutuo. La garanzia del Fondo garanza mutui prima casa si estende solo per immobili adibiti ad abitazione principale del richiedente.
Come fare domanda?
La domanda deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa e non direttamente a Consap. È a discrezione della banca sulla base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo. Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.
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