Bonus Anziani: la Prestazione Universale INPS è reversibile
Istruzioni INPS sulla Prestazione Universale per anziani over 80 in alternativa dell'indennità di accompagnamento e servizi socio-sanitari.

Gli over 80 a basso reddito e titolari di indennità di accompagnamento che richiedono la Prestazione Universale possono anche cambiare idea: la domanda è reversibile e di conseguenza possono ripristinare le precedenti prestazioni e i servizi socio-assistenziali al posto del nuovo Bonus Anziani.
La precisazione è contenuta nel Messaggio INPS 949/2025, che fornisce anche dettagli sui requisiti ISEE, bisogni socio-assistenziali e relativi criteri. Le nuove indicazioni arrivano mentre si attende ancora il decreto interministeriale (Economia e Lavoro) attuativo della misura a sostegno della popolazione anziana, contenuta negli articoli da 34 a 36 del Dlgs 29/2024.
A chi spetta la Prestazione Universale
In base alle disposizioni normative, la Prestazione Universale spetta alle persone che hanno almeno 80 anni, sono titolari di indennità di accompagnamento, hanno un ISEE socio-sanitario ordinario non superiore a 6mila euro e sono stati riconosciuti come oggetto di un bisogno assistenziale gravissimo.
I controlli per verificare i requisiti di accesso alla prestazione prima di prendere in carico la domanda sono tutti automatizzati e riguardano l’effettiva presentazione e validità dell’ISEE, la titolarità dell’indennità di accompagnamento, l’accertamento delle condizioni di disabilità in base ai dati INPS e alla documentazione presentata, e quello sul bisogno assistenziale, sulla base delle risposte inserite nel questionario da compilare contestualmente alla presentazione della domanda.
Le due quote della Prestazione Universale
La Prestazione Universale prevede una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa (definita “Assegno di assistenza“) pari a 850 euro mensili, che serve a remunerare il lavoro di cura e assistenza dei caregiver professionali per almeno 15 ore settimanali oppure per acquistare servizi socio assistenziali domiciliari.
Bonus Anziani: opzione reversibile
Una volta riconosciuta, questa indennità integra e sostituisce sia l’accompagnamento (Legge 18/1980) sia gli ulteriori servizi socio-sanitari di cui all‘articolo 1, comma 164, della Legge 234/2021. E’ quindi l’assistito che sceglie di sostituire le prestazioni, presentando la domanda ed esercitando la relativa opzione.
La scelta è comunque reversibile: il beneficiario può rinunciare alla Prestazione Universale con il conseguente ripristino dell’indennità di accompagnamento e dei contributi riconosciuti dalla Legge 234/2021 presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita funzione disponibile sul portale dell’Istituto.
In tale caso, l’INPS provvede alla sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale (l’Assegno di assistenza), riattiva l’indennità di accompagnamento ed effettua le comunicazioni all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) per riprendere i servizi socio sanitari.
Sarà poi l’ATS a comunicare all’INPS l’esito della procedura e la relativa decorrenza ai fini dell’eventuale pagamento della quota integrativa della Prestazione Universale spettante per il periodo rimasto eventualmente scoperto. Anche in questo caso, il beneficiario può eventualmente rinunciare alla quota integrativa.
Si tratta infatti di due modalità di spesa alternative l’una all’altra, e non possono essere usate contemporaneamente all’interno dello stesso mese. A tale scopo, l’INPS effettua controlli specifici su entrambe.
I controlli INPS sull’utilizzo del Bonus Anziani
La regolarità del lavoro domestico (badanti) si basa sui dati presenti nell’archivio dell’istituto, ma comunque il richiedente deve allegare le copie delle buste paga rilasciate al/la badante entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per quanto riguarda le spese per servizi sociali e socio-assistenziali, la verifica riguarda il trimestre e si utilizzano le fatture che l’assistito è tenuto a presentare con modalità che verranno meglio indicate da una nuova circolare applicativa.
Tutti i dettagli nel Messaggio INPS 949/2025 del 18 marzo 2025