Anticipazione prezzo e consegna parziale lavori: il parere del MIT

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Mag 14, 2025 - 16:52
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Anticipazione prezzo e consegna parziale lavori: il parere del MIT

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Anticipazione del prezzo e consegna parziale dei lavori pubblici: analisi giuridica e applicativa, a cura del Dott. Leccisotti, ai sensi del nuovo Codice Appalti e del parere MIT n. 3200/2025.


Premessa introduttiva

La disciplina relativa all’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici di lavori ha sempre suscitato questioni interpretative, in particolare quando la consegna dei lavori avviene solo parzialmente. Un recente chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il parere n. 3200 del 30 gennaio 2025, offre un contributo decisivo per definire con chiarezza il quadro operativo e normativo applicabile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

L’anticipazione del prezzo nel D.Lgs. 36/2023: quadro normativo

L’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), stabilisce che l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari generalmente al 20% del valore contrattuale (incrementabile fino al 30%), deve essere corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, identificato con la consegna dei lavori. Tale anticipazione rappresenta un fondamentale supporto finanziario per l’operatore economico, volto a sostenere la sua liquidità iniziale nella fase di avvio dell’appalto.

Consegna parziale dei lavori: problematica interpretativa e soluzione ministeriale

Una questione frequente nella prassi riguarda la modalità di erogazione dell’anticipazione in caso di consegna parziale dei lavori: se, cioè, l’anticipazione debba essere proporzionale alla quota dei lavori effettivamente consegnati o se debba invece essere calcolata sull’intero valore contrattuale.

Il parere MIT n. 3200/2025 fornisce una risposta netta e univoca, eliminando ogni dubbio: l’anticipazione del prezzo deve sempre essere calcolata e corrisposta sull’intero importo del contratto di appalto, indipendentemente dalla proporzione di lavori inizialmente consegnata.

Ratio della disposizione e distinzione tra obbligazioni

Il MIT fonda la sua posizione su una netta distinzione sistematica tra le diverse obbligazioni previste dal contratto di appalto:

  • L’obbligazione relativa all’anticipazione è finalizzata esclusivamente a garantire la liquidità iniziale necessaria all’appaltatore per l’avvio dei lavori.
  • L’obbligazione relativa alla consegna (anche parziale) rappresenta il momento in cui inizia formalmente l’obbligazione esecutiva dell’appaltatore.

Pertanto, la misura dell’anticipazione non è collegata alla quantità dei lavori effettivamente consegnati ma è integralmente commisurata all’importo complessivo del contratto.

Eccezioni normative e contratti pluriennali

Un’eccezione specifica è prevista dal Codice per i contratti pluriennali di servizi e forniture, per i quali l’anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni relative a ciascuna annualità contabile, secondo il cronoprogramma dei pagamenti. Tale disposizione, tuttavia, non si applica agli appalti di lavori, per i quali rimane ferma l’applicazione dell’anticipazione calcolata sull’intero valore contrattuale sin dall’inizio della prestazione.

Garanzie fideiussorie e decadenza dall’anticipazione

La normativa richiede, inoltre, che l’erogazione dell’anticipazione sia subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, avente l’importo pari all’anticipazione maggiorato degli interessi legali, a tutela della stazione appaltante. Questa garanzia è progressivamente riducibile in relazione al recupero dell’anticipazione effettuato dalla stazione appaltante nel corso dei lavori.

Va inoltre sottolineato che il beneficiario decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l’esecuzione contrattuale non proceda secondo i tempi stabiliti, per ritardi imputabili all’appaltatore stesso.

Conseguenze operative per le stazioni appaltanti

Il chiarimento fornito dal MIT produce significative implicazioni operative per le stazioni appaltanti, che devono:

  • Applicare rigorosamente la norma, garantendo l’erogazione integrale dell’anticipazione entro quindici giorni dalla consegna iniziale dei lavori.
  • Evitare interpretazioni che subordinano la misura dell’anticipazione alla quota dei lavori effettivamente consegnata.
  • Vigilare sulla costituzione e corretta gestione delle garanzie fideiussorie a tutela del proprio interesse economico.

Considerazioni conclusive

In conclusione, il principio stabilito dal MIT rappresenta un importante riferimento giuridico-operativo, che rafforza la certezza dei rapporti contrattuali, elimina possibili conflitti interpretativi e agevola una gestione efficace e trasparente della fase esecutiva degli appalti pubblici. La posizione del Ministero appare coerente con il sistema codicistico introdotto dal D.Lgs. 36/2023, finalizzato a garantire il corretto equilibrio tra tutela degli interessi economici della stazione appaltante e supporto operativo-finanziario degli operatori economici coinvolti nell’esecuzione degli appalti pubblici.

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