Trasferte dipendenti enti locali: chiarimenti su orario di lavoro e “tempo di viaggio”

lentepubblica.it Un recente chiarimento dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) interviene sul tema delle trasferte per i dipendenti degli enti locali, offendo chiarimenti sulle regole legato all’orario di lavoro e al “tempo di viaggio”. Quando un dipendente pubblico partecipa a un corso di formazione organizzato dalla propria amministrazione, si pone spesso la questione […] The post Trasferte dipendenti enti locali: chiarimenti su orario di lavoro e “tempo di viaggio” appeared first on lentepubblica.it.

Mag 13, 2025 - 08:45
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Trasferte dipendenti enti locali: chiarimenti su orario di lavoro e “tempo di viaggio”

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Un recente chiarimento dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) interviene sul tema delle trasferte per i dipendenti degli enti locali, offendo chiarimenti sulle regole legato all’orario di lavoro e al “tempo di viaggio”.


Quando un dipendente pubblico partecipa a un corso di formazione organizzato dalla propria amministrazione, si pone spesso la questione di come debba essere inquadrato il tempo impiegato per tale attività, soprattutto se si svolge lontano dalla sede abituale di servizio.

Il parere dell’ARAN 34199 interviene proprio su questo tema, fornendo indicazioni utili per orientare l’interpretazione del contratto collettivo nazionale.

Alla base del quesito posto all’Agenzia, vi è la necessità di comprendere se il tempo impiegato per partecipare a corsi di aggiornamento possa essere conteggiato come orario di servizio e se il tragitto per raggiungere la sede del corso, nel caso in cui questa non coincida con la consueta sede lavorativa, rientri o meno nel cosiddetto “tempo di lavoro”.

Trasferte dipendenti enti locali: chiarimenti su orario di lavoro e “tempo di viaggio”

Il punto di partenza, chiarisce ARAN, è l’articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro sottoscritto il 16 novembre 2022, che disciplina la partecipazione dei dipendenti pubblici, nello specifico di quelli appartanenti al comparto delle Funzioni Locali, ad attività formative promosse dall’amministrazione.

Secondo il comma 6 di tale articolo, il personale che prende parte a corsi di formazione programmati o comunque disposti dall’ente viene considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Questo significa che la presenza a tali eventi non costituisce un’assenza dal lavoro, ma è parte integrante dell’attività lavorativa.

Tuttavia, le cose si complicano nel momento in cui la formazione si tiene in un luogo diverso dalla sede usuale. In questi casi, entra in gioco l’articolo 57 dello stesso contratto, che regola le trasferte. Questa norma prevede una serie di condizioni che, se rispettate, consentono di riconoscere il trattamento economico e giuridico previsto per i lavoratori inviati temporaneamente in altra località per esigenze di servizio.

L’aspetto più delicato riguarda il cosiddetto “tempo viaggio”, cioè le ore impiegate per raggiungere il luogo in cui si svolge il corso. Su questo punto, ARAN richiama il terzo comma dell’articolo 57, dove si specifica che il tragitto non è automaticamente equiparato all’orario lavorativo. In linea generale, infatti, il tempo speso per spostarsi da un luogo all’altro non viene considerato prestazione lavorativa. Tuttavia, esistono delle eccezioni: il contratto ammette che, per alcune tipologie di incarichi, il tempo impiegato per gli spostamenti possa essere riconosciuto come lavoro effettivo.

Sta dunque alla singola amministrazione, nel rispetto del contratto collettivo, individuare quei casi specifici in cui il “tempo viaggio” può essere assimilato al tempo di servizio. La valutazione deve tenere conto delle caratteristiche delle mansioni svolte e delle esigenze organizzative, e non può essere generalizzata.

L’impatto sulle amministrazioni

Questo orientamento lascia spazio a una certa autonomia gestionale da parte degli enti pubblici, i quali dovranno regolarsi in modo coerente con le disposizioni contrattuali e con i principi di equità e trasparenza. È importante ricordare che la formazione professionale, specialmente quando prevista direttamente dall’amministrazione, è parte integrante del percorso lavorativo e riveste un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Va inoltre sottolineato che la distinzione tra tempo di formazione e tempo di viaggio non è solo una questione tecnica o burocratica. Essa incide concretamente sul trattamento economico del dipendente, sul computo delle ore lavorative settimanali e sulla corretta applicazione delle normative in tema di orario di lavoro e riposo. Una gestione disattenta o non uniforme potrebbe generare disuguaglianze di trattamento tra i lavoratori o, peggio ancora, contenziosi con l’amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, è evidente l’importanza che le amministrazioni pubbliche forniscano linee guida chiare al proprio personale, definendo con precisione le condizioni in cui una trasferta legata alla formazione possa includere anche il tempo di viaggio tra le ore lavorate. In mancanza di indicazioni puntuali, il rischio è quello di creare incertezze applicative che vanno a discapito sia dei lavoratori che della stessa efficienza amministrativa.

Le conclusioni dell’ARAN

Il chiarimento offerto da ARAN non introduce nuove norme, ma aiuta a interpretare in modo più coerente e uniforme quanto già previsto dal contratto nazionale. Ribadisce inoltre il principio secondo cui ogni amministrazione deve muoversi all’interno del perimetro contrattuale, adottando scelte organizzative che rispettino la normativa e tutelino al tempo stesso i diritti dei lavoratori.

In un contesto in cui la formazione continua assume un ruolo strategico per il buon funzionamento della macchina pubblica, l’adozione di criteri chiari e condivisi sul riconoscimento del tempo impiegato per la partecipazione ai corsi rappresenta un passaggio fondamentale. È quindi auspicabile che le amministrazioni si dotino quanto prima di regolamenti interni aggiornati, capaci di offrire certezze interpretative e di valorizzare l’impegno del personale anche al di fuori delle sedi consuete di lavoro.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

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