Superbonus: la decadenza si evita con il ravvedimento

La mancata compilazione del quadro F nella Cilas comporta la decadenza dal Superbonus ma è possibile sanare la situazione tramite ravvedimento operoso.

Apr 30, 2025 - 09:37
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Superbonus: la decadenza si evita con il ravvedimento

Chiarito il dubbio fiscale sulla mancata attestazione di costruzione o legittimazione dell’immobile nel quadro F della Cilas (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): l’Agenzia delle Entrate ha risposto – tramite interpello – a una serie di quesiti posti da un contribuente riguardo l’effetto della mancata attestazione sul Superbonus e le possibili soluzioni per sanare la situazione.

Decadenza Superbonus senza attestazione nella CILAS

La mancata compilazione del quadro “F” nella Cilas, che riguarda le attestazioni di costruzione e legittimazione dell’immobile, comporta la decadenza dal Superbonus. Questo significa che, se la Cilas non è completa, il contribuente perde il diritto alla maxi-agevolazione fiscale.

Ma non tutto è perduto. L’Amministrazione ha chiarito che, se si regolarizza la propria posizione fiscale, rimuovendo la violazione e rispettando i requisiti necessari, si può fruire di altre detrazioni fiscali per gli stessi interventi. Nello specifico, del Sismabonus e dell’Ecobonus.

I lavori previsti dal Superbonus possono infatti essere inclusi anche nel Sismabonus o nell’Ecobonus (a seconda del tipo di intervento), ma il contribuente potrà avvalersi di una sola di queste agevolazioni per le medesime spese, rispettando le specifiche regole per ciascun tipo di detrazione.

Ravvedimento operoso per rimediare

Nel caso in cui la decadenza dal Superbonus si verifichi per CILAS incompleta, dunque, esiste la possibilità di sanare la violazione tramite il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997). Questo istituto consente di regolarizzare la posizione fiscale versando le sanzioni e gli interessi calcolati sulla detrazione effettivamente fruita in eccedenza. La decorrenza del ravvedimento coincide con la data di invio del modello di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, il contribuente può sanare l’errore senza incorrere in sanzioni più elevate ma sarà necessario pagare una penalità in base alla somma di imposte non dichiarate.

Perdita Superbonus e tassazione plusvalenza

Un altro tema affrontato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati dal Superbonus.

Se il contribuente perde il diritto al Superbonus, non scatta la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile con intervento completato da meno di 10 anni. Se l’immobile è stato acquistato o costruito da meno di 5 anni, può scattare la tassazione della plusvalenza anche in presenza di Superbonus, salvo che l’immobile non rientri tra quelli acquisiti per successione o adibiti a prima abitazione dal cedente o dai suoi familiari.