Sulla inidoneità del contratto di mutuo ipotecario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
App. L’Aquila, 11 febbraio 2025, n. 180.

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La Corte di Appello di L’Aquila, con la recentissima sentenza in oggetto, ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto l’opposizione proposta dalla società esecutata con la quale è stata contestata l’inidoneità del contratto di mutuo ipotecario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., legittimante la procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla banca creditrice.
Nella fattispecie in esame, con il contratto la banca ha concesso alla cliente, a titolo di mutuo, l’importo di euro 2.800.000 che la mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto rilasciandone quietanza e le parti hanno dato atto della riconsegna della somma mutuata all’istituto di credito costituendola in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento degli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata.
Nello stesso contratto è previsto che lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale possa avvenire dopo l’adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
La Corte aquilana, ai fini della verifica dell’idoneità del contratto di mutuo, ha ritenuto di aderire all’indirizzo prospettato nella sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 12007, del 3 maggio 2024, secondo cui «nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma».
Alla luce del principio sopra riportato, il Collegio aquilano ha affermato che il contratto di mutuo privo della predetta documentazione integrativa nella forma richiesta, non costituendo titolo esecutivo, non poteva essere legittimamente posto a fondamento dell’atto di precetto che, pertanto, è da reputarsi nullo, con conseguente invalidità del successivo atto di pignoramento immobiliare che ha dato inizio alla procedura esecutiva.
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