Rimborso IVA su beni strumentali non di proprietà
L'Agenzia delle Entrate recepisce un orientamento di Cassazione che ammette il rimborso IVA anche per lavori eseguiti su beni strumentali in locazione o comodato: la risoluzione.

Il contribuente ha diritto al rimborso IVA anche per lavori che riguardano beni di cui non ha la proprietà ma un altro reale diritto di godimento, come la locazione. Il bene deve essere strumentale all’esercizio di impresa, essendo questo il presupposto generale per la detraibilità dell’IVA, e deve restarlo per un periodo di tempo medio-lungo.
Questi chiarimenti sono forniti con Risoluzione 20/2025 dell’Agenzia delle Entrate, e sostanzialmente recepiscono una sentenza di Cassazione.
La norma sul rimborso dell’IVA
Riguarda l’interpretazione dell’articolo 30, comma 2, lettera c), del dpr 633/1972, con riferimento alla rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile “per opere realizzate su beni di terzi”. La norma consente di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2mila 582,28, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
Fino ad oggi, il fisco aveva quindi escluso il rimborso in casi come il comodato o altri tipi di contratti che concedono in utilizzo un bene, ammettendola solo nel caso della proprietà.
La sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione su questo specifico punto aveva sempre avuto orientamenti diversi, in alcuni caso riconoscendo la detrazione o il rimborso anche su lavori di ristrutturazione e di manutenzione relativi a beni detenuti in locazione ovvero in uso o in comodato. Oppure, con altre sentenze, fornendo un orientamento conforme a quello delll’Agenzia delle Entrate.
Ora invece con sentenza 13162/2024 le sezioni unite hanno ribadito l’equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell’IVA, e hanno chiarito che all espressione “acquisto di beni ammortizzabili” vada attribuito il significato di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca non solo il possesso, ma anche la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. In questa casistica ricadono, ad esempio, diritti reali come il contratto di locazione o il comodato, ferma in ogni caso la necessaria “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa.
Il nuovo orientamento del Fisco
In considerazione di questa sentenza, e della successiva pronuncia della Sezione Tributaria, 32345/2024, l’Agenzia delle Entrate definisce superate le indicazioni precedentemente fornite con la Risoluzione 179/2005.
E con la nuova Risoluzione afferma il diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’IVA anche nel caso di titoli diversi dalla proprietà, sempre a fronte della strumentalità del bene per un periodo di tempo medio-lungo.