Reddito da accordo conciliativo: tassabile come lavoro dipendente
![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 98 del 14 aprile 2025, ha chiarito che le somme corrisposte al lavoratore in sede di conciliazione giudiziale per la cessazione del rapporto di lavoro sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggette a tassazione IRPEF. Anche se l’accordo parla di “risarcimento”, ciò che conta è la causa giuridica dell’erogazione. Se le somme trovano origine, anche indiretta, nel rapporto di lavoro, rientrano nei redditi ex art. 6, c. 2, del TUIR. L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 13063/2021), che esclude la neutralità fiscale degli importi conciliativi se legati al rapporto lavorativo. Attenzione, dunque, alla qualificazione fiscale delle somme in sede di conciliazione. Anche gli importi pattuiti a titolo risarcitorio possono, infatti, concorrere alla formazione del reddito imponibile.]]

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 98 del 14 aprile 2025, ha chiarito che le somme corrisposte al lavoratore in sede di conciliazione giudiziale per la cessazione del rapporto di lavoro sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggette a tassazione IRPEF.
Anche se l’accordo parla di “risarcimento”, ciò che conta è la causa giuridica dell’erogazione. Se le somme trovano origine, anche indiretta, nel rapporto di lavoro, rientrano nei redditi ex art. 6, c. 2, del TUIR.
L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 13063/2021), che esclude la neutralità fiscale degli importi conciliativi se legati al rapporto lavorativo.
Attenzione, dunque, alla qualificazione fiscale delle somme in sede di conciliazione. Anche gli importi pattuiti a titolo risarcitorio possono, infatti, concorrere alla formazione del reddito imponibile.]]