Quote Aisa a Sei Toscana. Il Tar blocca la vendita. No al risarcimento danni

Il diritto alla cessione è riconosciuto ma l’operazione è stata stoppata. La legge prevede il completamento delle verifiche relative alla concessione.

Mag 4, 2025 - 05:32
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Quote Aisa a Sei Toscana. Il Tar blocca la vendita. No al risarcimento danni

"Sì alla cessione delle quote ma va garantita la continuità del servizio pubblico". Si è conclusa così la disputa giudiziaria che ha visto contrapporsi Aisa che cedette il ramo di impresa a Sei Toscana nel 2012 e l’Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (Ato Toscana Sud) con il Tar della Toscana che si è espresso sulla cessione delle quote di partecipazione di Aisa, società in liquidazione, nella società Sei Toscana che gestisce il servizio di igiene urbana nella Toscana Meridionale.

Un colpo di scena nel panorama delle partecipazioni societarie pubbliche: il Tar ha emesso una sentenza che sospende temporaneamente la vendita delle quote di Aisa a Sei Toscana.

La decisione, pubblicata il 2 maggio, accoglie infatti parzialmente il ricorso di Aisa, riconoscendone il diritto alla cessione, ma ne blocca l’attuazione immediata. Aisa aveva pianificato di vendere le proprie quote a Iren Ambiente Toscana, già socia di Sei Toscana.

L’operazione, tuttavia, si è scontrata con una complessa interpretazione delle normative in materia di società di progetto e concessioni pubbliche. Il Tar ha stabilito che Aisa ha il diritto di vendere le proprie quote, ma questo diritto è vincolato all’articolo 156 comma 3 del decreto legislativo 163/2006.

Tale norma impone ai soci che hanno contribuito ai requisiti di qualificazione in una gara d’appalto di rimanere nella società di progetto fino al completamento di verifiche e collaudi relativi alla concessione. Sei Toscana è stata infatti identificata come “società di progetto”, il che significa che la vendita delle quote di Aisa è soggetta a specifiche condizioni temporanee. In pratica, la cessione è bloccata fino a quando non saranno completati i collaudi e le verifiche relative al contratto di concessione.

La sentenza del Tar ha respinto la richiesta di annullamento di precedenti comunicazioni dell’Ato Toscana Sud, che aveva espresso perplessità sulla cessione in pendenza di alcuni contenziosi. Il tribunale ha chiarito che tali comunicazioni non costituivano un diniego definitivo alla vendita, ma piuttosto un atto di presa d’atto della situazione e delle complessità normative. La decisione del Tar sottolinea la complessità delle normative che regolano le società pubbliche e le concessioni, evidenziando come la liquidazione di Aisa sia condizionata al rispetto di tali disposizioni. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle partecipazioni pubbliche e sulle procedure di liquidazione, in particolare quando queste si intrecciano con concessioni di servizi pubblici.

La decisione del Tar, pur riconoscendo il diritto di Aisa alla cessione, pone un freno temporaneo, dettato dalla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi concessori. Inoltre, il Tar ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata da Aisa: il ritardo nella cessione delle quote non è imputabile all’Ato Toscana Sud, ma deriva direttamente dalle disposizioni di legge applicabili.