Progressioni economiche: nessuna retroattività per i contratti integrativi

lentepubblica.it Un documento fornito dall’Aran ha fatto luce su un tema delicato: la possibilità della retroattività delle modificare per i contratti collettivi integrativi relativi alle progressioni economiche. Il recente orientamento dell’Aran del 23 aprile 2025 (ID 34113) si concentra su un aspetto centrale della contrattazione integrativa: la tempistica con cui decorrono le progressioni economiche previste all’interno […] The post Progressioni economiche: nessuna retroattività per i contratti integrativi appeared first on lentepubblica.it.

Apr 30, 2025 - 09:36
 0
Progressioni economiche: nessuna retroattività per i contratti integrativi

lentepubblica.it

Un documento fornito dall’Aran ha fatto luce su un tema delicato: la possibilità della retroattività delle modificare per i contratti collettivi integrativi relativi alle progressioni economiche.


Il recente orientamento dell’Aran del 23 aprile 2025 (ID 34113) si concentra su un aspetto centrale della contrattazione integrativa: la tempistica con cui decorrono le progressioni economiche previste all’interno delle Aree.

Il punto di partenza lo rappresenta l’articolo 86, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 18 gennaio 2024, riferito al comparto Istruzione ma indicativo anche per altri settori pubblici, che stabilisce una regola ben precisa: gli avanzamenti di livello economico devono avere effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo che li contiene.

Progressioni economiche: nessuna retroattività per i contratti integrativi

Questo significa che non si può riconoscere retroattivamente un aumento retributivo se l’accordo che lo prevede risulta firmato in un momento successivo. In altri termini, non si può “correggere” a posteriori un contratto già chiuso per attribuire ulteriori benefici economici riferiti a un periodo precedente.

L’Aran interviene con un chiarimento importante: se, dopo la firma di un contratto integrativo relativo a un certo anno, le parti sociali intendono aumentare il numero delle progressioni economiche previste, non possono farlo semplicemente modificando l’accordo esistente e mantenendo la stessa data di decorrenza. Qualsiasi incremento o aggiunta dovrà avvenire attraverso la stipula di un nuovo contratto, che però avrà effetto non retroattivo, ma a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il nuovo accordo viene firmato.

Un ulteriore riferimento normativo rafforza questa linea interpretativa. L’articolo 8, comma 3, del medesimo CCNL stabilisce che ogni contratto integrativo ha una durata triennale, ma consente una contrattazione annuale sulla ripartizione delle risorse economiche disponibili. In pratica, è possibile ogni anno rinegoziare come distribuire i fondi del trattamento accessorio, ma questa operazione non può essere utilizzata per rivedere quanto già deciso negli anni precedenti.

Il principio della certezza del diritto

Il principio che emerge è quello della certezza del diritto: una volta concluso un contratto integrativo per un determinato anno, le sue disposizioni non possono essere modificate con effetto retroattivo. Le progressioni economiche, quindi, devono seguire un calendario preciso e non possono essere “spostate indietro” nel tempo per includere benefici non previsti inizialmente.

Ciò si traduce in una garanzia di trasparenza e prevedibilità: ogni miglioramento retributivo deve essere discusso e approvato nell’anno a cui si riferisce, o eventualmente previsto come aggiuntivo in un nuovo accordo, ma sempre con decorrenza coerente con la data di sottoscrizione. Non si tratta soltanto di una questione tecnica, ma di una regola che tutela la correttezza dei processi negoziali, evita conflitti interpretativi e assicura una gestione lineare delle risorse economiche pubbliche.

Il testo del parere dell’Aran

Qui il documento completo.

The post Progressioni economiche: nessuna retroattività per i contratti integrativi appeared first on lentepubblica.it.