Previdenza integrativa: maxi-deduzione per la pensione complementare
Maxi deduzione della previdenza complementare dopo il primo quinquennio di occupazione, anche con versamenti precedenti ai fondi pensione: Risoluzione AdE.

Un lavoratore con prima occupazione può scaricare dalle tasse i versamenti alla previdenza integrativa utilizzando la maxi-deduzione per i neo-assunti anche se era già iscritto al fondo pensione prima di entrare nel mondo del lavoro.
La precisazione riguarda la corretta applicazione del beneficio previsto dall’articolo 8, comma 6 del dlgs 252/2005, che consente di applicare la deduzione fiscale in eccesso rispetto al limite ordinario di 5.164,57 euro in presenza di determinati requisiti. Ed è fornita dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 25/2025.
Maxi-deduzione sulla previdenza integrativa per neo-assunti
I lavoratori con prima occupazione successiva dal 2007, che nei primi cinque anni di contribuzione hanno versamenti al secondo pilastro (ossia ad una forma di pensione complementare) inferiori a 5mila 164 euro (limite massimo di deducibilità), possono applicare deduzioni più alte negli anni che seguono.
Nei primi cinque anni il lavoratore alimenta infatti un plafond pari alla differenza tra limite deducibile e somme versate.
Utilizzerà poi questa somma nei venti anni successivi, aumentando la deducibilità fino a un importo massimo di 7mila 746,86 euro (5mila 164,57 euro ordinari più 2mila 582,29 annui, il tetto massimo dell’agevolazione aggiuntiva, che si calcola sottraendo dall’importo di 25mila 822,85 euro la somma corrispondente ai versamenti dei primi cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica.
Se ci sono versamenti precedenti alla prima occupazione
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un neo assunto dal 2019 risultava già iscritto alla previdenza complementare dal 2009. Ebbene, per questo tipo di lavoratore si conferma il diritto all’agevolazione sopra descritta anche con versamenti pregressi all’ingresso nel mondo del lavoro.
Questo, perché il lavoratore in questione non è titolare di una posizione contributiva presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006,e che dopo essersi iscritto ad una qualsiasi previdenza obbligatoria risulta partecipare a forme di previdenza integrativa, collettiva o individuale.
Il quinquennio di iscrizione alla previdenza complementare durante il quale si forma il plafond da utilizzare successivamente è sempre quello successivo alla prima occupazione, in cui applicare la deduzione fiscale.
Quindi, il lavoratore del caso di esempio, potrà applicare l’agevolazione considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno 2019 (quello di prima occupazione), mentre non rileva l’iscrizione alla previdenza complementare avvenuta in data precedente. E rileva il fatto che i familiari avessero versato per suo conto e dedotto dal proprio reddito complessivo i contributi negli anni precedenti alla deduzione agevolata del neo assunto, perché in quell’arco temporale non sussisteva ancora la condizione di lavoratore di prima occupazione.