Polizze catastrofali: un rinvio in extremis (e restano alcune incertezze)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 27 febbraio 2025, del Decreto Ministeriale 18 del 30 gennaio 2025 si è data attuazione definitiva all’obbligo di copertura dei rischi catastrofali, introdotto come noto dalla legge 213 del 2023. Il termine concesso per l’attuazione dell’obbligo, fissato al 31 marzo 2025, lasciava al mercato assicurativo ed al mondo […] L'articolo Polizze catastrofali: un rinvio in extremis (e restano alcune incertezze) proviene da Economy Magazine.

Mag 10, 2025 - 13:59
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Polizze catastrofali: un rinvio in extremis (e restano alcune incertezze)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 27 febbraio 2025, del Decreto Ministeriale 18 del 30 gennaio 2025 si è data attuazione definitiva all’obbligo di copertura dei rischi catastrofali, introdotto come noto dalla legge 213 del 2023.

Il termine concesso per l’attuazione dell’obbligo, fissato al 31 marzo 2025, lasciava al mercato assicurativo ed al mondo delle imprese solo qualche settimana per l’individuazione della copertura e la stipulazione di una polizza conforme alle previsioni di legge.

È pervenuta da più parti la richiesta di concessione di una proroga, e a ridosso del termine il Consiglio dei Ministri ha un decreto-legge che ha graduato i tempi di applicazione della disciplina, distinguendo tra imprese di medie dimensioni (chiamate a stipulare le polizze entro il 1 ottobre 2025), e piccole e microimprese, per  le quali invece l’adeguamento è fissato al 1 gennaio 2026.

Per le grandi imprese l’obbligo di assicurarsi è rimasto fermo al 1 aprile, ma si è previsto un differimento di 90 giorni per l’applicazione delle misure conseguenti all’eventuale inadempimento dell’obbligo.

Restano dubbi in relazione a situazioni particolari.

Ad avviso di alcuni  l’obbligo andrebbe esteso anche a società tra professionisti (Stp)  e società tra avvocati (Sta), in quanto anch’esse iscritte al Registro delle imprese.

Sembra tuttavia difficile assimilare l’attività svolta da professionisti a quella di natura prettamente imprenditoriale.

I beni oggetto di copertura

L’individuazione dei beni oggetto della copertura e dei soggetti che, di conseguenza, sono tenuti ad assicurarli è stata fin dal primo momento uno dei punti più controversi.

I beni per i quali è previsto l’obbligo assicurativo sono le immobilizzazioni iscritte in bilancio di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (articolo 1 del Decreto).

Una interpretazione letterale porterebbe a confinare l’obbligo al solo soggetto che risulta proprietario dei beni.

Il Dm tuttavia aggiunge che devono essere assicurate le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, alludendo dunque non solo a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali di proprietà, ma anche detenuti ad altro titolo (leasing, locazione, comodato, affitto e usufrutto d’azienda).

Il punto è chiarito dall’articolo 1-bis del Dl 155/2024 convertito in legge 189/2024 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze) che  prevede che i beni da assicurare sono quelli “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Naturalmente, l’attribuzione in capo a più soggetti di un obbligo di copertura renderà  necessario (in effetti, indispensabile) un coordinamento tra le parti del contratto che ha ad oggetto l’utilizzo dei beni da assicurare (locatore e conduttore, cedente e cessionario dell’azienda, concedente e conduttore in leasing) affinché vi sia la certezza che una di esse (se rientra tra le imprese tenute a farlo) ha provveduto in modo adeguato e tempestivo alla stipulazione della copertura.

In effetti, molto spesso i contratti di leasing immobiliare prevedono obblighi di copertura assicurativa in capo al conduttore, obblighi che andranno ora definiti alla luce delle nuove prescrizione di legge.

Si potrà fare ricorso a schemi ampiamenti consolidati nella prassi, quali l’inserimento di clausole o appendici di vincolo in virtù delle quali il versamento dell’indennizzo può essere riconosciuto in favore del conduttore solo previa approvazione del proprietario concedente, che mantiene dunque la legittimazione a far valere i diritti nascenti dalla polizza, oppure attraverso la stipulazione di polizze per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c.

È rimasta ferma l’esclusione per i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in  carenza delle autorizzazioni previste,  ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. 

Si tratta di previsione generica, che con ogni probabilità determinerà numerosi problemi sul piano pratico.

La norma ad esempio apparentemente include anche casi di abuso sanabile o in corso di sanatoria, determinando una sorta di limbo assicurativo nel quale verrebbe a trovarsi un immobile in pendenza di regolarizzazione.

Inoltre, la verifica nello specifico della situazione dell’immobile sul piano urbanistico e amministrativo,  al fine di verificare l’eventuale sussistenza di un obbligo di copertura,  richiederebbe un’istruttoria laboriosa e spesso non semplice.

Gli eventi per i quali sussiste l’obbligo di copertura

Il decreto di attuazione ha confermato la definizione degli eventi per i quali vige l’obbligo di copertura.

La definizione di alluvioni, inondazioni ed esondazioni  è la seguente: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Il riferimento agli eventi atmosferici naturali dovrebbe avere come conseguenza che disastri quale quello della diga del Vajont del 1963, causata dal cedimento di una parete di roccia precipitata all’interno del bacino artificiale della diga, non rientrerebbe nell’ambito degli eventi coperti, poiché non determinato da eventi atmosferici.

Per la frana il testo definitivo del DM  ha confermato la scelta di includere nella copertura assicurativa solo l’evento che si manifesta in maniera rapida, escludendo il movimento, scivolamento o distacco “graduale” della roccia.

La scelta è stata presumibilmente dettata dalla considerazione che includere anche le situazioni di distacco graduale avrebbe determinato (in capo agli assicuratori) obblighi di copertura estesi  a danni evitabili attraverso interventi  di messa in sicurezza dell’area, rientranti nelle misure di salvataggio poste a carico dell’assicurato ai sensi degli articoli  1914  e  1915 c.c.

Le conseguenze della mancata stipulazione

La legge prevede che, dell’inadempimento dell’obbligo da parte delle imprese,  si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La previsione è (volutamente)  generica.

Probabilmente allo scopo di dare maggiore concretezza a tale disposizione lo schema di Decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi prevede che le imprese che non abbiano adempiuto all’obbligo sono escluse dall’accesso alle agevolazioni pubbliche.

Il Decreto Legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre ed è in attesa di essere trasmesso al Parlamento per i necessari pareri e la successiva definitiva approvazione da parte dello stesso Consiglio dei Ministri.

di Claudio Perrella, Partner,  Rplt Rp Legalitax e socio Anra

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