Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore: inammissibile laddove nello stesso vengano inclusi debiti di natura non consumeristica (seppure in percentuale irrisoria rispetto all’ammontare del passivo esposto).

di Gaia Candiollo CASA & ASSOCIATI Studio Legale La ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista nel nuovo Codice della Crisi agli artt. 65-73 si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Ai sensi dell’art. 67 CCII la legittimazione attiva per azionare […]

Mar 17, 2025 - 14:02
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Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore: inammissibile laddove nello stesso vengano inclusi debiti di natura non consumeristica (seppure in percentuale irrisoria rispetto all’ammontare del passivo esposto).

di Gaia Candiollo

CASA & ASSOCIATI Studio Legale

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista nel nuovo Codice della Crisi agli artt. 65-73 si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza.

Ai sensi dell’art. 67 CCII la legittimazione attiva per azionare la procedura in esame spetta solo al consumatore, così come definito dall’art. 2 lett. e) CCII nella versione ratione temporis applicabile, ossia “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Anche recentemente, la Cassazione, con la sentenza 22699/2023 ha confermato la validità di quanto in precedenza già statuito con la pronuncia 1869/2016 ossia che “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l’esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l’imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell’insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria”.

Tale conclusione ha trovato da ultimo conferma anche nel correttivo al CCII introdotto dal d.lgs. 136/2024, il quale ha meglio identificato la nozione di consumatore, identificandolo con “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”;

Qualora pertanto fra i debiti esposti nel piano sia rinvenibile anche solamente un debito di natura non consumieristica -perché, ad esempio, contratto dal soggetto al tempo garante di società e ricoprente carica societaria- l’intero ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile non rilevando neppure il fatto che il debito risalga nel tempo e rappresenti una minima parte del passivo complessivo.

La relativa eccezione può essere avanzata da qualsiasi creditore destinatario del piano proposto, non rilevando che il soggetto passivo direttamente interessato non abbia proposto osservazioni.

Diverse le soluzioni alternative per il debitore: possibilità di proporre un piano del consumatore che escluda l’indicato debito di natura non consumieristica (con conseguente esclusione dello stesso dal beneficio della esdebitazione); richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata dei beni, ovvero richiesta di apertura della procedura di concordato minore (soggetta al voto dei creditori). In tale ultima ipotesi deve infatti ritenersi operante la vis attractiva -già sancita per le procedure familiari in presenza di debiti misti- della procedura riservata al soggetto non consumatore ex artt. 74 e ss CCII, nella specifica del secondo comma dell’art. 74 in caso di mancanza di continuità di attività imprenditoriale o professionale.

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