Nuovo Codice della Strada: perché rifiutare l’alcoltest è un errore fatale

lentepubblica.it Tengono banco ancora dopo circa cinque mesi dalla sua entrata in vigore, cronache, notizie che riguardano il nuovo codice della strada e l’inasprimento delle pene in caso di positività all’alcoltest e al test per rilevare le eventuali droghe assunte: misure che si possono evitare e rifiutare, ma ciò può anche costare caro. Come ormai è […] The post Nuovo Codice della Strada: perché rifiutare l’alcoltest è un errore fatale appeared first on lentepubblica.it.

Mag 5, 2025 - 13:12
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Nuovo Codice della Strada: perché rifiutare l’alcoltest è un errore fatale

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Tengono banco ancora dopo circa cinque mesi dalla sua entrata in vigore, cronache, notizie che riguardano il nuovo codice della strada e l’inasprimento delle pene in caso di positività all’alcoltest e al test per rilevare le eventuali droghe assunte: misure che si possono evitare e rifiutare, ma ciò può anche costare caro.


Come ormai è chiaro a tutti, anche rispetto a quanto ribadito da sentenze e pronunciamenti in questi primi mesi di applicazione, il conducente di un qualsiasi veicolo non può rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest in caso di semplice controllo da parte della polizia, ancora di più in caso di incidente stradale. La pena, in quel caso, risponde del reato di guida in stato di ebbrezza. E la condanna risulta applicata come la più alta prevista dalla legge per tale condotta.

Le possibile mosse per “dribblare” l’alcoltest

Esistono, però, alcune rare evenienze che rendono possibile evitare la condanna. Vediamole insieme per renderci conto anche di quali siano le tutele applicate e le garanzie applicate, da adottare, ogni qualvolta si debba procedere a un atto urgente ed irripetibile nei confronti di un potenziale indagato.

Taratura/revisione

Per cominciare il nostro elenco, ricordiamo come si può sperare in una assoluzione se il dispositivo con il quale si effettua l’alcoltest non risulta essere stato sottoposto a taratura/revisione nell’ultimo anno.

Avvocato di fiducia

In termini procedurali, invece, la principale discriminante riguarda il momento nel quale al conducente, qualora fermato in stato di ebbrezza, evenienza che può avere come risultato la sanzione e la condanna penale, si applichi un verbale che non contenga l’invito a farsi assistere da un avvocato di fiducia prima dell’avvio del test dell’alcol. Infatti, la procedura formalmente corretta, nel caso in cui venga formalizzato l’invito del conducente a sottoporsi al test alcolemico, prevede che le forze dell’ordine, prima di procedere all’accertamento tecnico, debbano avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un proprio difensore.

Il codice penale prevede, in caso di invito del conducente a sottoporsi al test alcolemico, che prima di procedere all’accertamento tecnico, si debba procedere come recita l’art. 114 disp. att cod. proc. pen. dal titolo esplicito “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore” che recita testualmente: «Nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia».

Assenza dello struemento di misura

Altra evenienza si può verificare nel caso in cui ci si trovi in assenza di uno strumento di misura, l’alcoltest appunto. In questo caso la polizia può accertare la guida in stato di ebbrezza in base all’osservazione di sintomi evidenti dal comportamento del conducente, come l’alito con forte sentore di alcol, un linguaggio disconnesso, le difficoltà a camminare, gli occhi rossi, che possono avere come esito una sanzione per guida in stato di ebbrezza che, tuttavia, in assenza di strumentazione tecnica – e, quindi, di certezza oggettiva – non potrà mai raggiungere la soglia massima del reato.

Per meglio accertare il reato, un agente di polizia può obbligare il conducente a recarsi direttamente in caserma per effettuare l’alcoltest ma soltanto in presenza di un incidente stradale o di chiari sintomi di ebbrezza e sempre che la stazione di forza pubblica più vicina non disti più di 30 chilometri. In tutti gli altri casi, il conducente fermato da una pattuglia per controlli non è obbligato a seguire gli agenti in caserma per effettuare l’alcoltest.

Nuovo Codice della Strada: perché rifiutare l’alcoltest è un errore fatale

Attenzione però ai comportamenti che si assumono, se non si oppone resistenza e ci si reca al posto di polizia, una volta arrivati a destinazione si è obbligati ad effettuare il test: il rifiuto di effettuare l’esame, è infatti configurabile come reato. In caso di incidente stradale, solo in questo caso, le forze dell’ordine intervenute possono effettuare il test dell’alcol, senza il consenso del conducente, attraverso le analisi del sangue se condotto in ospedale perché bisognoso di cure, mentre non può costringere l’automobilista a seguirla in ospedale se non c’è stato un sinistro e senza bisogno di cure mediche.

Il parere della Cassazione

Entrambi questi riferimenti comportamentali derivano da alcune recenti sentenze con le quali la Cassazione ha stabilito che il prelievo di sangue compiuto in ospedale, a seguito di un incidente, potrebbe essere effettuato anche in assenza del consenso dell’interessato su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria Cass. sent. n. 12134/2021 del 31.03.2021. Come abbiamo visto, diversamente, qualora non ci sia un incidente e una necessità di cure, l’orientamento prevalente della Cassazione, come dettagliato nella Cass. sent. n. 11458/2021 del 12.02.2021 ritiene che la mancanza del consenso del conducente renda inutilizzabili le prove ematiche raccolte, a meno che le analisi non siano effettuate per finalità di cura all’interno di un preciso protocollo sanitario.

Il caso

Sempre in questa direzione la più recente la sentenza n. 47324 del dicembre 2024, con la quale la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per una giovane neopatentata rifiutatasi di svolgere l’accertamento del tasso alcolemico. In questo specifico caso, alla conducente non risultava fornito l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest.

Colpevole di aver tamponato l’auto che la precedeva, e trasportata e medicata al pronto soccorso più vicino dal personale del 118, aquesto punto, all’arrivo della polizia municipale, che richiedeva di svolgere anche gli esami medici necessari per misurare il tasso alcolemico dell’imputata ed i livelli tossicologici, scattava il rifiuto dell’imputata che chiedeva anzi le dimissioni.

Inizialmente assolta dal Tribunale…

Il primo grado di giudizio aveva visto il Tribunale assolvere l’imputata per la duplice motivazione:

  • che l’illecito penale non risultava perfezionato, stante l’omesso avviso all’imputata di farsi assistere dal difensore
  • e per il fatto che il Giudice di prime cure sosteneva che la richiesta di accertamento dello stato alcolemico e tossicologico non risultava rivolta all’interessata dalla Polizia, ma direttamente dal personale medico, seppure sempre su richiesta della polizia stessa.

A seguito però del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, si nota come l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità valuta che il reato risulta integrato a prescindere che sia stata o meno somministrato l’avviso.

…successivamente condannata dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha invece condannato la ragazza, trovandosi concorde con l’indirizzo del Pubblico Ministero, dettagliando nello specifico come non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente di un veicolo a motore della facoltà di farsi assistere da un difensore.

L’avvertimento garantisce che la presenza del difensore durante l’accertamento dell’ebbrezza (o di alterazione da sostanze psicotrope) assicura che l’atto – a sorpresa e non ripetibile – risulti effettuato nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Tale obbligo di avviso, tuttavia, decade in caso di rifiuto a compiere l’atto, poiché, in tale momento, risulta già integrato il reato ex art. 186, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992.

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