Nota di commento alle “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza”

di Viviana Albano Praticante avvocato In data 13 febbraio 2025, Banca d’Italia ha adottato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” (le “Disposizioni”), così ultimando il processo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (“Secondary Market Directive”, la “SMD”) relativa ai gestori […]

Mar 19, 2025 - 13:14
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Nota di commento alle “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza”

di Viviana Albano

Praticante avvocato

In data 13 febbraio 2025, Banca d’Italia ha adottato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” (le “Disposizioni”), così ultimando il processo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (“Secondary Market Directive”, la “SMD”) relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti. Tale processo era stato avviato con il d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 che recepiva la SMD, apportando importanti modifiche al Capo II, Titolo V del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il “TUB”) e rimettendo al contempo a Banca d’Italia l’adozione delle relative disposizioni di attuazione. Queste sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2025 e sono pienamente in vigore dall’8 marzo 2025.

Con le Disposizioni in commento, Banca d’Italia ha concretizzato gli obiettivi primari della SMD, ossia, da un lato, la liberalizzazione del mercato dei crediti in sofferenza e, dall’altro, lo sviluppo di un mercato secondario europeo di detti crediti più competitivo, efficiente e trasparente. È stato infatti consentito l’acquisto di tali crediti anche a soggetti non vigilati, e, nello specifico, a qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che intenda acquistare crediti in sofferenza nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale. Tuttavia, al fine di garantire un controllo sull’esercizio dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza, quest’ultima resta riservata a soggetti vigilati. Tra questi, le Disposizioni disciplinano la nuova figura dei gestori di crediti in sofferenza, i quali sono sottoposti ad autorizzazione e attento controllo da parte della Banca d’Italia nell’esercizio della propria attività, così da garantire una tutela rafforzata dei debitori.

 

1. Ambito di applicazione.

La normativa in commento trova integrale applicazione con riferimento ai gestori di crediti in sofferenza, ossia alle società iscritte nell’albo istituto dal d.lgs. 116/2024 all’articolo 114.5 del TUB e che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

Le Disposizioni non trovano invece integrale applicazione con riferimento all’attività di gestione svolta da gestori per conto degli OICR gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati da detti OICR, alle banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati, e agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attività è esercitata in Italia. Troveranno, tuttavia, applicazione con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB le disposizioni di cui alla Parte II delle Disposizioni, la quale pone a carico di detti soggetti principalmente obblighi di natura informativa nei confronti di Banca d’Italia ed estende agli stessi l’applicazione di talune regole organizzative riguardanti il processo di gestione dei rischi dell’attività di gestione di crediti in sofferenza. Con specifico riferimento agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, troverà applicazione un’apposita procedura autorizzativa dettata dalle Disposizioni laddove questi intendano esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia.

Le Disposizioni non si applicano, fermo quanto previsto dal nuovo art. 114.10 del TUB in materia di informativa ai debitori ceduti, alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130, se l’acquirente di crediti deteriorati è una società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402. 

 

2. I gestori di crediti in sofferenza e le relative procedure autorizzative.

Come già anticipato in precedenza, sono gestori di crediti in sofferenza le società iscritte nell’albo istituto dal d.lgs. 116/2024 all’articolo 114.5 del TUB e che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

L’iscrizione all’albo è condizionata all’ottenimento di idonea autorizzazione da parte di Banca d’Italia all’esercizio dell’attività, ai sensi degli artt. 114.6 co. 5, del TUB e 114.2, co. 1, lett. c) del TUB.

Il procedimento autorizzativo si distingue a seconda che ad esercitare l’attività siano:

  • società di nuova costituzione.

In tal caso è previsto che, dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, l’organo di amministrazione deliberi la presentazione della domanda di autorizzazione. Banca d’Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, se completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive richieste. L’ottenimento dell’autorizzazione è condizione per l’iscrizione della società di nuova costituzione nel registro delle imprese. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, Banca d’Italia provvede all’iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell’albo di cui all’art. 114.5;

  • società già esistenti.

In questo caso la domanda di autorizzazione è presentata dopo l’approvazione della delibera di modifica dell’atto costitutivo e prima che l’atto venga iscritto con le relative modifiche nel registro delle imprese;

  • intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB che intendono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia.

In tal caso la domanda di autorizzazione può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell’albo di cui all’art. 106 del TUB.

Gli intermediari adottano la delibera con la quale viene modificato l’oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie e, successivamente all’approvazione della delibera di modifica ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese, trasmettono la domanda di autorizzazione. In questo caso particolare la delibera dovrà indicare le valutazioni effettuate dall’intermediario in ordine all’economicità dell’iniziativa, con particolare riguardo all’analisi dei costi che l’azienda dovrà sostenere per svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia.

Infine, specifiche procedure sono disciplinate dalle Disposizioni, in materia di operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani che intendono operare in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia ovvero in Stati terzi nonché in materia di operatività in italia dei gestori di crediti dell’Unione europea che intendano operare in Italia.

 

3. Le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e l’esternalizzazione.

Le attività svolte dai gestori di crediti in sofferenza sono indicate all’art. 114.1, co. 1, lett. b) del TUB.

I gestori di crediti in sofferenza devono svolgere almeno la c.d. attività di servicing, ossia l’attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, attività che deve essere svolta, almeno in parte, in territorio italiano.

Tuttavia, possono svolgere anche una o più delle seguenti attività:

  • rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza e purché l’attività non si sostanzi in concessione di finanziamenti ex 106 TUB;
  • gestire i reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori dei crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate le funzioni aziendali concernenti la gestione dei crediti in sofferenza;
  • fornire adeguata informativa al debitore circa ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o ogni pagamento dovuto.
  • L’art. 114.3 del TUB prevede anche la possibilità di svolgere attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lett. a) dell’art. 114.1 e prestare attività connesse, per tali intendendosi le attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggette a riserva, che consentono di sviluppare l’attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata e che sono svolte in via accessoria rispetto all’attività principale, o strumentali, ossia quelle avente carattere ausiliario rispetto a quella svolta in via principale. In particolare, i gestori di crediti in sofferenza possono gestire i crediti in sofferenza dagli stessi acquistati da banche e altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti, in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

È consentita al gestore dei crediti in sofferenza l’esternalizzazione di una o più delle attività svolte ad un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, purché vengano rispettate alcune rigorose condizioni, tra le quali si segnalano in particolare le seguenti:

  • non possono essere esternalizzate tutte le attività svolte dal gestore allo steso tempo;
  • il gestore è tenuto a mantenere una capacità di controllo sulle attività esternalizzate, oltre che una piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi in materia di gestione;
  • non possono essere alterati il rapporto e gli obblighi contrattuali con gli acquirenti di crediti in sofferenza né gli obblighi nei confronti dei debitori;
  • il gestore non può mettere a rischio la propria capacità di rispettare i requisiti per la sua autorizzazione e gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, né può consentire che sia ostacolato l’esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • l’attività deve essere svolta in modo tale da mantenere la qualità dei controlli interni del gestore o la solidità o la continuità delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore è tenuto a mantenere un registro aggiornato delle informazioni relative agli accordi di esternalizzazione in essere e dovrà mettere lo stesso a disposizione di Banca d’Italia, su richiesta.

 

4. Vigilanza ispettiva, informativa e obblighi di comunicazione.

Il controllo di Banca d’Italia sui gestori di crediti in sofferenza è espletato innanzitutto tramite lo svolgimento da parte dell’autorità di attività ispettiva nei confronti dei gestori. Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi lo rappresenta, i quali hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo del gestore di crediti al fine di acquisire la documentazione rilevante. Qualora dalle ispezioni emergano risultanze significative, queste sono esposte nel “Rapporto ispettivo”, contenente la descrizione dei fatti e atti aziendali riscontrati che non risultano in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa che disciplina l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti.

Il controllo è espletato anche tramite l’imposizione in capo ai gestori di crediti in sofferenza di obblighi informativi nei confronti della Banca d’Italia. Con periodicità semestrale, i gestori di crediti in sofferenza devono inviare all’autorità le segnalazioni di vigilanza relative ai crediti in gestione riportando alcune informazioni (come l’importo dei crediti o dei contratti gestiti nel semestre di riferimento; il numero e l’importo dei crediti gestiti e dei contratti gestiti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie, l’andamento dei recuperi, ecc.).

Infine, sia gli organi di controllo che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori di crediti in sofferenza sono tenuti ad informare senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell’esercizio dei rispettivi compiti e che possano tradursi in una irregolarità nella gestione dei gestori di crediti in sofferenza o in una violazione delle norme che ne disciplinano l’attività.

 

5. Disposizioni transitorie.

L’entrata in vigore delle Disposizioni in commento ha impatto sull’operatività dei soggetti che svolgevano attività di gestione di crediti in sofferenza prima dell’entrata in vigore del d.lgs.116/2024 recante le modifiche al TUB.

L’art. 3 del suddetto decreto detta, infatti, alcune disposizioni transitorie per i soggetti che svolgevano l’attività alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

È stato infatti previsto, al comma 2, che tali soggetti possono continuare a svolgere l’attività di gestione di crediti deteriorati per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni (quindi, 8 marzo 2025). Tuttavia, entro il suddetto termine di sei mesi, devono ottenere l’autorizzazione ex art. 114.6 del TUB, altrimenti dovranno cessare di svolgere tutte le attività che sono soggette ad autorizzazione ai sensi del predetto articolo.

Ai sensi del comma 3, invece, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni, i soggetti che svolgevano già in precedenza attività di gestione di crediti in sofferenza sono tenuti a presentare l’istanza autorizzativa ex art. 114.6 TUB ma, in pendenza del procedimento autorizzativo, possono continuare a svolgere l’attività anche oltre il termine di tre mesi. Al contrario, in caso di mancata presentazione dell’istanza o di mancato accoglimento della stessa, dovranno cessare di svolgere tutte quelle attività che sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 114.6.

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