1. Il fatto.
Il Tribunale di Reggio Emilia il 27.11.2024 ha emesso la sentenza n.1176 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui veniva richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto per presunta nullità della fideiussione per violazione della norma Antitrust, indeterminatezza del tasso Euribor, anatocismo nell’ammortamento alla francese, nullità dell’applicazione della clausola floor per presunti derivati impliciti nullità del contratto di mutuo per carenza di causa.
2. La fideiussione specifica non è investita dalla nullità tipica di quella omnibus.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di presunta nullità della fideiussione specifica oggetto di contestazione, perché non fideiussione omnibus. Il Magistrato, evocando ben chiara giurisprudenza, ha chiarito che in quanto fideiussione specifica “non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall’opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia sopra richiamata incidente soltanto sui contratti di fideiussione omnibus predisposti sul modello ABI adottato tra la fine del 2002 e l’estate del 2003 (cfr. Tribunale Napoli Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 24/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 24/05/2022), n.5125; (cfr. Tribunale Napoli Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 24/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 24/05/2022), n.5125; Corte appello Venezia sez. I, 23/01/2020, n. 193; Tribunale Roma sez. XVII, 21/10/2020, n. 12619; Tribunale Roma sez. XVII, 21/11/2019, n. 22440). “
Puntualizza infine l’accorto Giudice che lo schema ABI precisa già nella intestazione dello schema che esso inerisce alla sola fidejussione omnibus ed inoltre anche l’intestazione del punto 2 del provvedimento della Banca d’Italia è dedicato alla sola fidejussione omnibus.
Chiosa quindi la sentenza che la fideiussione specifica non può avvalersi della prova privilegiata della delibera della Banca d’Italia che rileva invece solo per i contratti di fideiussione omnibus predisposti sul modello ABI adottato tra la fine del 2002 e l’estate del 2003.
3. Non è nullo il mutuo destinato a ripianare debiti pregressi.
Il Tribunale emiliano, statuisce che non è nullo il mutuo destinato a ripianare una passività del mutuante nei confronti del medesimo mutuatario, giacché non si tratta di mutuo di scopo e precisa che si sarebbe potuto parlare di illiceità della causa di tale negozio solo se fosse stata offerta “rigorosa prova che il contratto abbia avuto la finalità di eludere norme imperative, di cui agli artt. 1343 e 1344 c.c., circostanza indimostrata nel caso che ci occupa (cfr.Trib. Teramo, 26/01/2017, n. 49). “.
4. Non vi è anatocismo nel piano di ammortamento alla francese.
La sentenza ha chiarito -in linea con costante giurisprudenza- che nel piano di ammortamento alla francese non vi è alcun anatocismo, in quanto nella struttura stessa del piano gli interessi aggregati nella rata successiva sono a loro volta calcolati solo ed unicamente sul capitale residuo e solo ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
5. La clausola floor non è vessatoria e non costituisce derivato implicito.
Il Tribunale si esprime con molta chiarezza, precisando che il contratto di mutuo che preveda al suo interno una clausola floor non è uno strumento finanziario derivato in grado di turbare la funzione del mutuo squisitamente creditizia, non è un contratto d’investimento mobiliare, ma è un contratto tipico regolato dal TUB e dal codice civile.
Precisa, il Magistrato emiliano che esso non è uno strumento finanziario teso a realizzare un investimento, in quanto lo scopo, l’intento del mutuatario resta quello di ottenere fondi per l’acquisto di un bene e non già di speculare su aspetti finanziari indicati in sentenza come “ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia”.
La sentenza offre un importante chiarimento, precisando che non si può assolutamente paragonare la clausola floor di un contratto di mutuo con quella di un contratto di investimento.
Fa di più la sentenza specificando che la clausola floor è legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile e resterebbe tale anche se nel caso essa fosse inserita in un contratto di natura finanziaria regolato dal TUF come previsto dall’art. 21 TUF (ABF Milano n. 688/2011; ABF Roma n. 2688/2011 e 8605/2014; ABF Napoli n. 395/2012 e n. 2735/ 2014; ABF nn. 7669/2015, 7355/2015; ABF 8867/2016; ABF 10381/2016; Trib. Como 13 luglio 2017; Trib. Trento 6 luglio 2017; Trib. Bologna 26 giugno 2017 e 31 gennaio 2018; Trib. Lanciano 17 ottobre 2017 e 20 novembre 2017; Trib. Chieti 3 ottobre 2017).
Precisazione ulteriore viene offerta dall’attento Magistrato allorquando esclude che la clausola floor possa essere qualificata come clausola vessatoria, giacché essa non è tra le clausole previste dall’art. 1341 c.c.
6. Indeterminatezza del tasso EURIBOR.
La sentenza rigetta l’eccezione della presunta indeterminatezza per la pattuizione degli interessi con rinvio al parametro di indicizzazione dell’Euribor, precisando con estrema chiarezza che la determinazione della misura degli interessi può essere pattuita anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato.
Il Magistrato precisa che i tassi EURIBOR, in quanto rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Ba. Federation) sono da ritenersi forniti dei requisiti di certezza e determinatezza, pertanto, conclude la sentenza, il rinvio al parametro EURIBOR non comporta l’indeterminatezza del tasso.