Natura illiquida dei titoli: prescrizione, obblighi informativi (e profilativi) dell’intermediario e onere della prova in caso di richiesta di risarcimento.
Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 760.

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L’interessante pronuncia qui in commento trae origine da una serie di circostanze di fatto che così si riassumono: acquisto da parte dei clienti (attori) della banca (convenuta) dei relativi titoli; nullità/ assenza dei relativi contratti quadro; inadempimento agli obblighi informativi relativamente ai rischi connessi agli strumenti finanziari cd illiquidi e non quotati in mercati regolamentati.
La banca convenuta si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo la prescrizione, la sottoscrizione dei contratti quadro e l’assolvimento degli obblighi informativi in seguito alla corretta profilazione.
È in primo luogo necessario specificare cosa si intende per titoli “illiquidi”. Come suggerisce facilmente la definizione per titoli illiquidi I prodotti finanziari illiquidi sono titoli non quotati nei mercati regolamentati per i quali la vendita avviene mediante riacquisto da parte di chi li ha emessi. Pertanto, tali prodotti, per natura appaiono di difficile vendita e realizzazione.
Ora passiamo ai principi espressi dalla pronuncia.
Per quanto riguarda l’eccezione preliminare di merito come già specificato dallo stesso Tribunale[1], in precedente pronuncia, il Giudice ha ritenuto che vertendosi in materia di inadempimento e, dunque, responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione necessariamente debba essere decennale (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
E il dies a quo? Nel caso che ci occupa l’intermediario si è limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale senza allegare elementi idonei a determinare l’inizio del decorso del termine (2935 c.c.). Semplicemente la banca ha proposto la tesi per la quale il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla sottoscrizione degli ordini. Il Tribunale, censurando tale ricostruzione, fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di provare il momento in cui si siano manifestati all’esterno i danni (Cass. Sez. III, n.14662/2016). È chiaro, quindi, che seguendo tale impostazione è impossibile ritenere la data della sottoscrizione degli ordini quale dies a quo.
Successivamente, il Tribunale, espone le motivazioni della gravità dell’inadempimento dell’intermediario che così si riassumono. Fermo restando il necessario adempimento integrale degli obblighi che scaturiscono dalla generale clausola che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente, nel caso di specie (titoli illiquidi) si è rivelata inadeguata la profilatura del Cliente. Infatti, il profilo assegnato all’investitore da parte dell’emittente era “Medio Alto” e lo stesso cliente dichiarava, di voler proteggere nel tempo il capitale accettando il rischio solo parzialmente.
Dunque, l’obiettivo posto dall’investitore risulta configgere con l’elevata rischiosità insita nella natura illiquida dei titoli. Il Tribunale ha ritenuto, dunque, quale logica conseguenza dell’assenza di prova contraria dell’investitore relativa alla scelta realmente consapevole, l’obbligo di risarcire il danno causato (azioni dal valore azzerato). Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dalla pronuncia, grava sull’intermediario finanziario, l’obbligo di riequilibrio “dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole” e da ciò “scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario” (Cass., n. 33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell’investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l’investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
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[1] Il riferimento è a Trib. Bari, Sez. IV, 30 ottobre 2024, n. 4440, pubblicata su questo Portale, Lo “scherzetto” delle azioni illiquide: la nostra sentenza di Halloween. – Diritto del Risparmio.
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