L’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio

L’approvazione del bilancio rappresenta un momento cruciale e complesso nella vita di ogni società di capitali. Il bilancio d’esercizio è definito come l’insieme dei documenti che l’impresa deve redigere periodicamente al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della gestione sociale, come stabilito dall’articolo 2423 […] L'articolo L’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio proviene da Fiscomania.

Apr 30, 2025 - 13:55
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L’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio

L’approvazione del bilancio rappresenta un momento cruciale e complesso nella vita di ogni società di capitali. Il bilancio d’esercizio è definito come l’insieme dei documenti che l’impresa deve redigere periodicamente al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della gestione sociale, come stabilito dall’articolo 2423 del codice civile. Esso funge primariamente da “autorendiconto” dell’imprenditore, un mezzo oggettivo per accertare i risultati conseguiti e uno strumento efficace di controllo sulla gestione. Il tema dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ovvero l’atto con cui l’assemblea dei soci conferisce validità giuridica al documento contabile, non può prescindere dall’analisi della natura, del contenuto e delle funzioni di questo documento fondamentale.

L’importanza del bilancio d’esercizio ed i vizi

Il bilancio d’esercizio risente di un processo di formazione formato da una serie di atti ordinati e legati tra loro. In particolare, nel processo di formazione del bilancio intervengono tre organi societari:

  • L’organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio;
  • Il collegio sindacale che deve riferire all’assemblea sul bilancio;
  • L’assemblea dei soci, chiamata ad approvare il progetto di bilancio.

Questi tre organi, con portata diversa, influiscono fortemente sulla formazione della delibera di approvazione del bilancio. Di fatto, quindi, quando vi sono dei vizi legati alla procedura di approvazione del bilancio, è necessario andare a contestare la relativa delibera di approvazione. In questo senso assumono rilevanza le fattispecie di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari, di cui agli art. 2377 e 2379 del codice civile.

Le delibere assembleari di approvazione del bilancio rappresentano uno dei momenti più delicati della vita di una società. È di fondamentale importanza in questi casi rispettare sia la forma sia la sostanza dell’iter formativo della delibera. Tra cui ricordiamo:

  • La convocazione dell’assemblea, ed
  • Il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti.

Una volta approvato il bilancio, l’invalidità della delibera può essere causata da:

  • Irregolarità nei documenti che lo compongono, oppure da
  • Irregolarità nel procedimento di formazione o dalla delibera assembleare di approvazione.

Per fare valere tale irregolarità lo strumento da utilizzare è quello dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio. Attraverso questa azione i soci possono chiedere la nullità o l’annullamento.

Invalidità della delibera: cause di nullità e annullabilità

La possibilità di impugnare la delibera che approva il bilancio è un meccanismo legale volto a garantire che il bilancio stesso rispetti i principi di legge e statutari. Questa impugnazione può basarsi su diverse tipologie di vizi, principalmente riconducibili alle categorie della nullità e dell’annullabilità. Comprendere la distinzione tra queste due forme di invalidità, i soggetti legittimati ad agire, i termini per l’impugnazione e gli effetti di un’eventuale pronuncia giudiziale è essenziale per la corretta gestione e tutela degli interessi all’interno e all’esterno della società.

Le delibere assembleari possono essere invalide in quanto viziate dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare. Oppure nel caso in cui il loro contenuto non è conforme alla legge. Occorre distinguere due tipi di invalidità delle delibere assembleari:

  • L’annullabilità, che costituisce il principio generale del sistema sanzionatorio, di cui all’art. 2377 c.c. nel caso di non conformità alla legge o all’atto costitutivo;
  • La nullità, di cui all’art. 2379 c.c., che riguarda i casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto.

Per ciascuna di queste due cause è dettata un’autonoma disciplina per i soggetti legittimati a far valere il vizio, per i termini entro cui farli valere e per gli effetti dell’invalidità. Quindi, è a queste due categorie debbono essere ricondotte, senza eccezioni, tutti i possibili vizi delle deliberazioni assembleari.

Tra le cause più frequenti che possono causare l’invalidità del bilancio d’esercizio riguardano i suo contenuti, oppure il procedimento di formazione. Come ad esempio nel caso di omesso deposito del bilancio nella sede sociale. In tutti questi casi l’azione che può essere esercitata è l’annullabilità della delibera. Volendo creare una criterio generale possiamo dire che i vizi di procedimento, che riguardino la delibera nel suo complesso o il singolo voto, danno sempre vita all’annullabilità della delibera. Mentre la nullità riguarda i vizi relativi al contenuto della delibera.

L’Annullabilità

L’annullabilità è considerata la categoria generale che comprende la maggior parte dei vizi attinenti alla formazione della volontà assembleare. Le delibere sono annullabili in ogni caso in cui risultino presenon in conformità della legge o dell’atto costitutivo” (art. 2479 c.c., applicabile anche alle SPA per rinvio e disciplina analoga).

  • Vizi procedimentali: La gran parte dei vizi attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare rientrano nell’annullabilità. Esempi di vizi procedimentali che possono portare all’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio includono:
    • Convocazione dell’assemblea da parte di soggetto non legittimato;
    • Mancato rispetto del termine di convocazione;
    • Esorbitanza della deliberazione rispetto all’ordine del giorno;
    • Vizio del verbale tale da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione;
  • Vizi di contenuto (con limitata incidenza): Sebbene i vizi relativi al contenuto siano espressamente contemplati nell’ambito dell’articolo 2379 c.c. (che disciplina la nullità), un orientamento giurisprudenziale, sebbene dibattuto, ha ravvisato una causa di annullabilità, e non di nullità, per quelle violazioni al contenuto del bilancio che non implichino un contrasto con gli interessi generali e non trascendano il rapporto con il singolo socio. Un esempio storico di questa distinzione, basata sulla contrapposizione tra verità e precisione, riteneva che un difetto di “precisione” importasse solo l’annullabilità siccome inidoneo a ledere interessi generali. Tuttavia, questa posizione è considerata superata, dato che entrambi i criteri (verità e precisione/chiarezza) sono finalizzati a garantire la funzione informativa del bilancio

Vizi legati alla convocazione dell’assemblea

L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364, co. 2 c.c.). Questo in ordine all’approvazione del bilancio dell’esercizio. Tale termine può essere derogato qualora l’atto costitutivo preveda un termine maggiore, comunque non superiore ai sei mesi, quando particolari esigenze lo determinano. E’ il caso, ad esempio, dell’attesa dei bilanci delle società partecipate per la capogruppo, etc.

La convocazione dei soci è un requisito indispensabile per riconoscere la collegialità dell’assemblea, in mancanza del quale si determina l’impossibilità di costituzione dell’organo deliberativo. In questo senso la mancata convocazione dei soci è ritenuta causa di annullamento della delibera, costituendo un vizio che riguarda l’inosservanza di norme che tutelano l’interesse dei singoli soci al regolare svolgimento dell’attività interna della società, e non già dell’interesse generale. Tuttavia, l’omessa convocazione anche di un solo socio è da ritenersi ipotesi di nullità della delibera assembleare (che non rappresenta più un atto collegale, in quanto non tutti i soci sono stati convocati).

Per quanto riguarda la mancata osservazione dei termini statutari o legali di convocazione dell’assemblea, deve considerarsi annullabile la successiva deliberazione, se tempestivamente impugnata da un soggetto legittimato ex lege a proporla, ai sensi dell’art. 2377 c.c. Le stesse soluzioni riguardano il caso di svolgimento dell’assemblea in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione regolarmente comunicato ai sensi dell’art. 2366 c.c.

Mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede

Il bilancio della società con le copie dell’ultimo bilancio e quello delle controllate deve essere depositato presso la sede sociale, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Questo deve avvenire nei 15 giorni che precedono l’assemblea, in modo che i soci possano prenderne visione. Questo è quanto prevede l’art. 2429, co. 3 del c.c.

Il mancato deposito presso la sede sociale del bilancio costituisce una causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio.

La nullità

La nullità della deliberazione assembleare è costruita attorno a una tipologia di casi ritenuti tassativi. Originariamente, questa includeva i casi di impossibilità e illiceità dell’oggetto. La disciplina della nullità, nel contesto della riforma, è caratterizzata da un ampliamento delle fattispecie previste, ma sempre all’interno di un elenco tassativo. Questa riserva di legge mira a escludere ipotesi di invalidità atipiche e a circoscrivere gli interventi interpretativi.

Le delibere sono nulle solo in casi specifici:

  • Mancata convocazione dell’assemblea;
  • Mancanza di un verbale regolarmente redatto;
  • Oggetto impossibile od illecito. Nel contesto del bilancio, l’oggetto della delibera di approvazione è il bilancio stesso. L’illegalità del contenuto del bilancio può comportare la nullità per illiceità dell’oggetto. Un bilancio “falso o redatto violando i principi di chiarezza e precisione” può comportare la nullità. L’illeceità del bilancio ricorre ogniqualvolta la violazione dei precetti inderogabili di legge, che presiedono alla sua formazione, non permetta di percepire con sufficiente chiarezza le informazioni specifiche che il documento deve offrire. La nullità si verifica quando i vizi di contenuto si traducono in una falsa rappresentazione delle poste attive e passive, pregiudicando gli interessi generali tutelati dalla norma.

Per le Società a Responsabilità Limitata (Srl), il richiamo alle norme sulla nullità e annullabilità delle SPA (articoli 2377 e 2379 c.c.) è operato dall’articolo 2479-ter c.c. Tuttavia, per le SRL è prevista una specifica causa di nullità per la delibera di approvazione del bilancio: l’assoluta mancanza di informazione. Questa causa di nullità può essere censurata in giudizio “da chiunque vi abbia interesse“.

La distinzione tra annullabilità e nullità per vizi di contenuto si basa sull’impatto dei vizi: si ha nullità ogni qual volta il vizio si traduca in una falsa rappresentazione delle poste, pregiudicando l’interesse generale all’informazione veritiera e corretta. La violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio rende nulla la delibera solo quando siano in concreto pregiudicati gli interessi generali, non per violazioni meramente formali o insignificanti.

Il falso in bilancio

In relazione al contenuto, il bilancio può dirsi irregolare se redatto in violazione ai principi generali di chiarezza, verità e correttezza in modo tale da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. In questi casi si parla di “falso in bilancio”, il che determina automaticamente la nullità della delibera ad esso relativa.

La nullità della delibera deriva dal fatto che l’assemblea ha deliberato su un oggetto illecito. Cioè sul bilancio redatto in contrasto con norme imperative e inderogabili di interesse generale. Nei casi di nullità, la l’azione giudiziale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo da rispettare.

Soggetti danneggiati

Nei casi in cui si prefigura la fattispecie del falso in bilancio la società, al fine di tutelare il proprio patrimonio sociale, potrà agire nei confronti degli amministratori e dei sindaci responsabili del falso in bilancio. Soggetti che saranno chiamati ad utilizzare la diligenza del mandatario nell’espletamento dei loro incarichi. In questi casi è possibile sfruttare la disciplina offerta dall’articolo 2393 e ss del Codice civile, che disciplina l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Tale possibilità può essere esercitata anche direttamente in sede di approvazione del bilancio d’esercizio. Tuttavia, questo a condizione che i fatti siano di competenza dell’esercizio in corso di approvazione.

I soci che possono risultare danneggiati dalla non veridicità del bilancio non sono unicamente quelli della società a cui il bilancio si riferisce. Tuttavia, anche quelli della eventuale società controllante, che influenza le scelte gestionali e di investimento della controllata.

L’interesse ad agire in capo al socio si ravvisa quando esso ravvisi la mancanza di una rappresentazione chiara e precisa della situazione patrimoniale della società e dell’andamento economico dell’esercizio. Questo indipendentemente dai riflessi immediati sull’utile e sulla partecipazione.

Azioni nei confronti degli amministratori

Il diritto societario profila due ipotesi nelle quali i soci possono agire nei confronti degli amministratori, anche per il caso di non corretto bilancio: l’azione della minoranza e l’azione individuale.

La prima è stata prevista al fine di rendere più pregnante il controllo da parte dei soci, mentre la seconda può essere fatta valere soltanto nel caso in cui la condotta degli amministratori abbia danneggiato direttamente il patrimonio di uno dei soci. In questi casi, entro il termine di decadenza di 5 anni, il socio può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. Oltre al socio, la mala condotta degli amministratori può danneggiare anche i terzi, il che può verificarsi in varie ipotesi. Si pensi al classico caso nel quale il terzo è indotto ad acquistare azioni della società influenzato da una situazione contabile non veritiera. Tuttavia, in questo caso è onere del terzo dimostrare il nesso di causale tra la violazione commessa dagli amministratori e il danno patrimoniale subito. Tutti questi aspetti devono essere tenuti in considerazione da tutti i soci chiamati a pronunciarsi sull’approvazione del bilancio di esercizio per tutelare al meglio i propri diritti e il proprio patrimonio.

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