L’IA rimette mano allo Statuto
Intelligenza artificiale (IA) trasparente nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a informare i dipendenti dell’utilizzo dei robot. L’adempimento è stato ribadito dall’articolo 11 del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, approvato in prima lettura dal Senato il 20/3/2025, il quale, a ben vedere, è una legge-quadro in materia di […] L'articolo L’IA rimette mano allo Statuto proviene da Iusletter.

Intelligenza artificiale (IA) trasparente nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a informare i dipendenti dell’utilizzo dei robot. L’adempimento è stato ribadito dall’articolo 11 del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, approvato in prima lettura dal Senato il 20/3/2025, il quale, a ben vedere, è una legge-quadro in materia di IA nei rapporti di lavoro. Peraltro, in questo settore, sono necessari ulteriori interventi mirati di specifico aggiornamento della legislazione, primo tra tutti quello relativo alla disciplina dei controlli a distanza, definita dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Il ddl in esame ha due articoli ad hoc sull’IA in materia di lavoro. La prima disposizione (articolo 11) elenca alcuni astratti principi a proposito del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori e delle finalità dell’IA, tese a aumentare la produttività e a migliorare le condizioni di lavoro.
La seconda disposizione (articolo 12) istituisce un osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro, che ha compiti amplissimi: definire una strategia sull’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo; monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati; promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di IA.
A parte il nuovo osservatorio, l’articolo 11 non ha diretto impatto precettivo, essendo meramente ripetitivo di principi generali, sparsi nella legislazione giuslavoristica.
In effetti, anche l’obbligo informativo preventivo sull’uso di sistemi automatizzati, a favore dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, è previsto dal paragrafo 7 dell’articolo 26 del Regolamento UE sull’IA n. 2024/1689 (AI Act). Quest’ultima norma impone ai “deployer” (cioè agli utilizzatori), che sono datori di lavoro, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, di informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori che saranno soggetti all’uso del sistema di IA. Al riguardo, l’articolo 11 del ddl sull’IA richiama gli obblighi informativi, nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, già disposti dall’articolo 1-bis del d.lgs. 152/1997, introdotto dal d.lgs. 104/2022.
Più in generale, inoltre, l’articolo 2, paragrafo 11, dell’AI Act, con una formula di chiusura, dichiara che rimangono ferme le norme nazionali, anche contrattuali, più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all’uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro.
Questo rinvio operato dall’AI Act è da considerare, tuttavia, la base per porre mano a una serie di aggiornamenti normativi.
Si consideri, infatti, che l’allegato III, punto 4, del regolamento UE qualifica ad alto rischio quasi tutti i sistemi di IA utilizzabili sul luoghi di lavoro, tra cui quelli usati per l’assunzione e selezione del personale e quelli utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro.
L’uso di tali sistemi presenta, dunque, aspetti che impattano con le norme dell’ordinamento italiano sui rapporti di lavoro, da sottoporre ad analitica revisione. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni sui controlli a distanza: rispetto all’articolo 4 della legge 300/1970 occorrerà capire se i sistemi di IA sono strumenti di lavoro o se, invece, ricadono nell’ambito di applicazione del comma 1 del citato articolo 4, con necessità dell’accordo sindacale o in alterativa dell’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Altra ipotesi potrebbe essere la regolamentazione del diritto di difesa del lavoratore in un procedimento disciplinare, nel quale un robot potrà essere utilizzato per l’istruttoria dei fatti accaduti.
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