Lavoro in somministrazione per massimo 2 anni

Limiti e novità per i contratti in somministrazione nel decreto Collegato Lavoro: applicazione e chiarimenti nella circolare ministeriale attuativa.

Apr 2, 2025 - 10:38
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Lavoro in somministrazione per massimo 2 anni

In base a una modifica normativa prevista dal collegato Lavoro, le imprese non possono più superare il limite dei 24 mesi di impiego di un lavoratore a termine in somministrazione, anche se quest’ultimo è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.

La circolare applicativa del ministero sulle disposizioni contenute nella legge 203/2024, articolo 10, chiarisce che questa regola si applica a partire dal 12 gennaio 2025, e che rilevano però solo i mesi successivi a tale data.

Il documento di prassi (circolare 6/2025) dettaglia poi tutte le altre regole applicative delle novità in materia di somministrazione stabilite dal collegato lavoro, relative al limite quantitativo del 30% rispetto all’organico e la flessibilità sull’obbligo di causale in specifici casi di contratto a termine rivolti a particolari categorie di lavoratori.

Contratti a termine in somministrazione per massimo 24 mesi

Partiamo dal limite dei 24 mesi. Il collegato lavoro interviene sull’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 81/2015, eliminando la possibilità di superare i 24 mesi di contratto a termine che era transitoriamente prevista fino al 30 giugno 2025, solo in relazione agli assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Non solo: in base alla nuova regola il superamento di questo limite impone un’assunzione a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Il collegato lavoro è entrato in vigore il 12 gennaio 2025, ed è quindi questa la data dalla quale si applica la nuova disposizione. Ai fini del calcolo dei 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi a termine effettuati per i contratti avviati successivamente al 12 gennaio 2025. Quindi se precedentemente c’erano stati degli altri contratti a termine con la stessa azienda, questi non rilevano.

Esempio: lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione e inviato presso l’utilizzatore in una missione a termine per un periodo di 30 mesi, cessato prima del 12 gennaio 2025. Questo contratto non viene calcolato per il raggiungimento del limite dei 24 mesi, e di conseguenza al lavoratore potranno essere affidate una o più missioni a termine dopo il 12 gennaio, nel limite massimo di 24 mesi.

Se invece la missione presso l’utilizzatore era già in atto al 12 gennaio, e prosegue oltre questa data, può giungere a scadenza entro il 30 giugno anche se supera complessivamente i 30 mesi, senza la trasformazione a tempo indeterminato. Però, i periodi di missione maturati successivamente al 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi.

Tetto del 30% per i contratti a termine: gli esclusi

Un’altra novità riguarda il limite del 30% riferito ai lavoratori a termine, anche in somministrazione. Sono escluse da questa fattispecie nuove categorie di lavoratori: innanzitutto, non si conteggiano i lavoratori in somministrazione con contratto a termine che sono assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione e in secondo luogo, vengono ricomprese le ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2, del dlgs 81/2015.

Questi lavoratori sono esclusi dal tetto del 30% nel caso di contratti a termine, e ora lo diventano anche nel caso della somministrazione. Si tratta dei seguenti contratti:

  • avvio di nuove attività;
  • start- up innovative;
  • attività stagionali;
  • svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori over 50.

Nuovi rinnovi senza obbligo di causale

L’obbligo di causali viene eliminato per il lavoro a termine in somministrazione relativi a soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e a lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Sono lavoratori svantaggiati, come disciplinati dal dm 17 ottobre 2017:

  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • hanno superato i 50 anni di età;
  • sono adulti che vivono soli, con una o più persone a carico;
  • sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengano al genere sottorappresentato;
  • appartengano a minoranze etniche di uno Stato membro della UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Sono invece lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che rientrano nelle ipotesi dell’elenco sopra citato, esclusa la prima, e risultano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.