Con la recente ordinanza in oggetto, il Tribunale di Roma si è espresso su una richiesta di provvedimento di urgenza, finalizzato a ottenere l’immediata cancellazione di una segnalazione pregiudizievole a carico della nostra cliente nel sistema informativo CR della Banca d’Italia .
Ebbene, ponendosi nel solco di precedenti pronunce della Suprema Corte sul tema, il giudice romano ha chiarito che la violazione da parte della banca, della normativa emanata al fine di dare attuazione all’art. 51, comma 1, TUB “genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grava l’onere, in coerenza con i principi generali di cui all’art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l’adempimento dei propri obblighi”.
Evidenzia inoltre la corte Capitolina che in caso di segnalazione illegittima alla Centrale Rischi si configura a carico dell’intermediario creditizio una responsabilità contrattuale per violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento del rapporto oltre che una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. che espone la banca segnalante all’obbligo del risarcimento del danno per fatto illecito.
Nella stessa pronuncia il Tribunale di Roma rimarca come la dottrina e la giurisprudenza ipotizzano inoltre quali possibili conseguenze della illegittima segnalazione di un soggetto alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia o alle banche dati private costituenti il SIC (Sistema Informativo Creditizio) a cui appartiene la CRIF S.P.A., il danno non patrimoniale determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU e il danno patrimoniale che può consistere nella difficoltà o impossibilità di accesso al credito a causa delle illegittime segnalazioni da parte dell’imprenditore o del consumatore.