Impugnazione della cartella solo per vizi propri
Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere quindi contestata solo per vizi propri e non già per vizi relativi all'avviso di accertamento presupposto.
