Il femminicidio sarà punito con l’ergastolo. La decisione di Giorgia Meloni

Il contenuto della legge sarà presentato probabilmente dalla stessa premier, insieme a Roccella e Nordio, questa sera dopo il consiglio dei ministri L'articolo Il femminicidio sarà punito con l’ergastolo. La decisione di Giorgia Meloni proviene da Open.

Mar 7, 2025 - 18:16
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Il femminicidio sarà punito con l’ergastolo. La decisione di Giorgia Meloni

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Il femminicidio sarà punito praticamente sempre con l’ergastolo. E non solo, come accadeva finora nelle previsioni contenute dal cosiddetto Codice Rosso varato nel 2019, quando c’è una relazione tra la vittima e il suo assassino. E’ la novità contenuta nella bozza di disegno di legge anticipata da Francesco Bechis sull’edizione on line del Messaggero.

Il testo della legge

Come spiega il giornale, si inserirebbe nel codice penale un articolo 577 bis, proprio intitolato femminicidio, che spiega che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo”. Attualmente, il codice rosso prevedeva semplicemente un’aggravante. Nei casi in cui nessuna delle fattispecie si verifica e non c’è legame (ma diventerà di fatto una circostanza molto residuale) si continuerà ad applicare l’articolo 575, quello dell’omicidio volontario, che bilancia tra attenuanti ed aggravanti. Gli altri contenuti del disegno di legge saranno presentati in conferenza stampa questa sera da Giorgia Meloni assieme ai ministri Eugenia Roccella, Carlo Nordio e Elisabetta Casellati.

Il meccanismo di attenuanti e aggravanti

L’articolo 577 bis sarebbe dunque una aggravante specifica dell’omicidio volontario, che regola anche il meccanismo di calcolo tra attenuanti e aggravanti, in modo che quando una attenuante è prevalente su una aggravante, la pena non è inferiore ai 24 anni e se ci sono più attenuanti prevalenti la pena non scende comunque mai sotto i 15 anni. L’articolo prevede anche una serie di aggravanti specifiche relative all’odio verso le donne, per gli altri crimini violenti.

Il coinvolgimento nel procedimento

In generale, la legge prevede un maggior coinvolgimento e attenzione alla vittima in tutte le fasi del procedimento collegato ad un reato da codice rosso. Dal parere, non vincolante, in caso di patteggiamento, all’obbligo per il pm di non delegare alla polizia giudiziaria l’audizione della vittima stessa, al fatto che questa venga informata in caso di misure premiali e uscita dal carcere dell’autore di un delitto da codice rosso.

I maltrattamenti

“La pena è aumentata da un terzo alla metà se”, nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi, “il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Pene aumentate anche per minacce e revenge porn.

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