Il concordato minore con sola finanza esterna: una prassi legittima, una risorsa per l’advisor.

Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 7 aprile 2025, n. 305.

Mag 6, 2025 - 10:14
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Il concordato minore con sola finanza esterna: una prassi legittima, una risorsa per l’advisor.

Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 7 aprile 2025, n. 305.

di Andrea Gerardi

Dottore Commercialista e Gestore della Crisi

La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 305/2025 apre formalmente all’ammissibilità di un concordato minore fondato su sola finanza esterna, offrendo una prospettiva operativa rilevante per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento prive di attivo patrimoniale. Il contributo analizza i presupposti giuridici e documentali della decisione, valutandone la portata in termini di prassi virtuosa e opportunità per l’advisor, chiamato a progettare soluzioni negoziali flessibili ma rigorose.

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1. Premessa.

Nel panorama delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il concordato minore rappresenta una delle soluzioni più flessibili e versatili. Tuttavia, la possibilità che tale proposta sia interamente fondata su risorse provenienti da soggetti terzi, senza alcuna componente patrimoniale interna del debitore, ha sollevato diverse perplessità, sia sotto il profilo sistematico che giurisprudenziale. La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 305/2025 offre un’importante conferma della legittimità di tale impostazione.

 

2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 305/2025.

2.1 Il caso concreto.

La pronuncia in commento ha riguardato un debitore persona fisica, privo di beni aggredibili, la cui proposta di concordato minore si fondava esclusivamente sull’apporto di finanza esterna da parte di un familiare. Il piano prevedeva la distribuzione delle somme raccolte secondo i criteri di cui all’art. 74 CCII, con pagamento parziale dei creditori.

2.2 I principi espressi.

Il Tribunale ha ritenuto che non esista, nel dato normativo, alcun vincolo in ordine alla provenienza delle risorse utilizzate nel piano, purché le stesse siano concretamente esigibili, documentate e idonee a garantire l’esecuzione dell’accordo. È stata dunque affermata l’ammissibilità del concordato minore con sola finanza esterna, valorizzando l’obiettivo di effettiva esdebitazione e il ruolo propositivo dell’advisor.

 

3. La finanza esterna come elemento strutturale del piano.

3.1 Requisiti documentali e motivazionali.

L’ammissibilità della finanza esterna quale unica fonte di soddisfacimento dei creditori impone precisi oneri probatori. È necessario che l’apporto da parte di terzi sia puntualmente documentato, preferibilmente mediante scrittura privata autenticata o accordi contrattuali vincolanti, che dimostrino l’effettività e l’irrevocabilità dell’impegno assunto. Inoltre, il piano deve contenere una motivazione esauriente circa la coerenza dell’intervento esterno con la capacità di rimborso e con l’equilibrio complessivo della proposta. L’autorità giudiziaria, in tale prospettiva, è chiamata a una verifica sostanziale della realizzabilità del piano, alla luce del combinato disposto degli articoli 74 e 76 del Codice della Crisi.

3.2 Riflessioni sulla sostenibilità economico-giuridica.

Il ricorso esclusivo a risorse esterne pone interrogativi sulla reale sostenibilità del piano sotto il profilo economico. Sebbene il legislatore non imponga limiti alla provenienza delle risorse, è evidente che un piano privo di basi reddituali o patrimoniali proprie del debitore deve fondarsi su una valutazione prudente della disponibilità dei terzi finanziatori. Da un lato, ciò amplia le possibilità di accesso alle procedure per soggetti altrimenti esclusi; dall’altro, richiede un controllo più penetrante sull’affidabilità delle
fonti di finanziamento e sulla volontarietà dell’intervento, onde evitare strumentalizzazioni o manovre elusive.

 

4. Il ruolo dell’advisor: tra architettura negoziale e responsabilità professionale.

4.1 Il dialogo strategico con i terzi finanziatori.

Nel contesto di un piano fondato su sola finanza esterna, l’advisor assume un ruolo determinante nella costruzione di un equilibrio tra le esigenze del debitore e l’affidabilità degli apporti da parte di terzi. L’interlocuzione preventiva con familiari, investitori o società veicolo deve essere condotta con attenzione sia tecnica che relazionale, valutando le implicazioni fiscali, giuridiche e reputazionali dell’intervento. La chiarezza degli accordi, la trasparenza delle fonti e la solidità dell’impegno assunto costituiscono elementi fondamentali di successo.

4.2 Il bilanciamento tra legalità e fiducia dei creditori.

L’advisor è chiamato a garantire che la proposta mantenga un corretto bilanciamento tra il rispetto della legalità e la riconoscibilità da parte dei creditori. Una proposta sostenuta da finanza esterna, infatti, potrebbe suscitare dubbi sulla serietà dell’impegno del debitore. Spetta quindi al professionista strutturare una narrazione coerente e trasparente, che dimostri come la soluzione proposta, sebbene atipica, sia orientata al soddisfacimento dell’interesse concorsuale e rispetti il principio della par condicio creditorum.

 

5. Osservazioni conclusive.

La pronuncia del Tribunale di Roma n. 305/2025 rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una prassi operativa che valorizza la centralità dell’advisor e la funzione sociale della procedura di concordato minore. L’apertura alla finanza esterna come unica fonte di soddisfazione dei creditori consente di estendere l’accesso alla procedura anche a soggetti totalmente incapienti, a condizione che la proposta sia ben
strutturata, motivata e documentata. In tale prospettiva, la professionalità dell’advisor emerge quale fattore determinante per il successo della procedura e per la costruzione di soluzioni negoziali efficaci e sostenibili.

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