Guida sotto l’effetto di droghe: nuove regole e test più rigorosi
lentepubblica.it Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nuova circolare che cambia le modalità con cui viene accertata la guida sotto l’effetto di droghe e i relativi test. Le novità si inseriscono nel quadro della legge n. 177 del 2024, che ha modificato l’articolo 187 del Codice della Strada eliminando il riferimento allo stato di alterazione psicofisica […] The post Guida sotto l’effetto di droghe: nuove regole e test più rigorosi appeared first on lentepubblica.it.

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Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nuova circolare che cambia le modalità con cui viene accertata la guida sotto l’effetto di droghe e i relativi test.
Le novità si inseriscono nel quadro della legge n. 177 del 2024, che ha modificato l’articolo 187 del Codice della Strada eliminando il riferimento allo stato di alterazione psicofisica come condizione necessaria per la punibilità.
Guida sotto l’effetto di droghe: nuove regole e test più rigorosi
Secondo la nuova impostazione normativa, non è più necessario dimostrare che il conducente si trovasse in uno stato evidente di alterazione. È sufficiente accertare che la persona abbia guidato dopo aver assunto una sostanza in grado di compromettere la lucidità e i riflessi. Tuttavia, questo non significa che basti rinvenire una qualsiasi traccia di droga nel corpo per far scattare la sanzione penale. Come precisa la circolare, affinché la condotta sia punibile, è indispensabile che esista un collegamento temporale tra l’assunzione e la guida, tale da far presumere che gli effetti della sostanza siano ancora attivi e stiano influenzando negativamente le capacità del conducente al momento in cui si trova alla guida.
Gli esami tossicologici
Proprio per questo, l’accertamento si basa su esami di tipo tossicologico effettuati su campioni di sangue o fluido orale, le uniche matrici biologiche che consentono di rilevare la presenza di principi attivi o metaboliti con effetto ancora in corso. Le analisi su urina, pur potendo segnalare un consumo pregresso, non forniscono indicazioni attendibili sull’effettiva incidenza della sostanza sul momento della guida, e non sono dunque sufficienti per determinare il reato. Tuttavia, restano utili per valutare l’idoneità psico-fisica al mantenimento della patente, come previsto dagli articoli 128 e 119 del Codice della Strada.
Nessun valore minimo di sostanza
Un altro elemento confermato dalla circolare è che non è previsto alcun valore minimo di sostanza per far scattare la punibilità: anche una minima quantità riscontrata attraverso analisi di secondo livello può essere sufficiente, purché sia accertato che la droga era ancora in grado di alterare l’abilità alla guida. Solo in presenza di un risultato positivo a questi esami si procede con la denuncia secondo l’articolo 187.
L’obiettivo dichiarato di questa revisione normativa è quello di rafforzare la sicurezza stradale, in linea con il piano “Vision Zero” dell’Unione europea che punta all’azzeramento delle vittime sulle strade. Per garantire l’uniformità e la validità giuridica degli accertamenti su tutto il territorio nazionale, la circolare stabilisce anche criteri tecnici dettagliati: le analisi devono seguire protocolli rigorosi, rispettando le linee guida tossicologico-forensi, la catena di custodia e l’utilizzo di metodi di conferma validi a fini medico-legali.
Due allegati alla circolare disciplinano nel dettaglio le fasi operative. Il primo descrive le modalità con cui gli agenti di polizia devono prelevare il fluido orale, come previsto dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 187. Il secondo illustra le procedure da adottare nei presidi sanitari, sia durante i controlli su strada sia in caso di incidente.
Le precisazioni del MIT
Il Ministero dei Trasporti sottolinea infine che le nuove disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno non si interpretano come un cambiamento di linea rispetto al Codice della Strada, ma come un adeguamento tecnico alle nuove regole introdotte dalla legge. E chiarisce anche che l’assunzione di farmaci, inclusi quelli a base di cannabinoidi, non viene equiparata all’uso di droghe: lo stesso ministro Matteo Salvini ha ribadito la volontà di non penalizzare chi si sottopone a cure mediche regolari.
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