Factoring pro-solvendo: il creditore cedente deve verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto

“Il regime del factoring pro-solvendo non esonera il creditore cedente dal verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto; peraltro, siffatto controllo non dovrebbe limitarsi solo all’andamento dei pagamenti del ceduto nei riguardi del factor, in quanto può anche capitare che – a fronte di ritardi contenuti verso il factor – il debitore si […] L'articolo Factoring pro-solvendo: il creditore cedente deve verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto proviene da Iusletter.

Mar 7, 2025 - 09:57
 0
Factoring pro-solvendo: il creditore cedente deve verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto

Il regime del factoring pro-solvendo non esonera il creditore cedente dal verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto; peraltro, siffatto controllo non dovrebbe limitarsi solo all’andamento dei pagamenti del ceduto nei riguardi del factor, in quanto può anche capitare che – a fronte di ritardi contenuti verso il factor – il debitore si trovi lo stesso in una situazione di grave sofferenza finanziaria desumibile – ad esempio – dai bilanci e conti economici societari, dai pignoramenti e protesti subiti. L’attenzione del cedente dovrebbe essere direttamente proporzionata all’entità degli “affari” che vedono coinvolto il debitore ceduto; tanto più elevato è il valore complessivo delle forniture pregresse ed in essere, tanto maggiore dovrebbe essere la cautela nel considerare la situazione economico-finanziaria del debitore. In altre parole, l’esistenza del factoring non mette al riparo il creditore né dal rischio di insoluto rispetto ai crediti oggetto di anticipazione, né – a maggior ragione – dal pericolo di insoluto di ulteriori crediti che potrebbero non diventare neppure oggetto di anticipazione, com’è accaduto nel caso in esame”.

È questo quanto deciso dalla Corte d’Appello di Venezia con la recente sentenza n. 247, pubblicata in data 13 febbraio 2025.

La decisione rappresenta la coda di una vicenda processuale giunta in sede di gravame all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto all’opponente di pagare in favore della Banca la somma di Euro 605.877,26, oltre interessi e spese di procedura, in virtù del contratto di factoring stipulato fra le parti ed avente ad oggetto la cessione dei crediti vantati nei confronti di un soggetto terzo.

Secondo la tesi dell’opponente/appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare infondata la pretesa della Banca, stante l’inammissibilità del factoring al mandatoe la conseguente inesistenza di una garanzia sulla solvenza del debitore ceduto, nonché l’inopponibilità alla cedente dell’accordo sottoscritto.

La Banca, invece, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto per due ordini di motivi: (i) la mancata contestazione specifica degli estratti conto depositati in atti e della sottoscrizione da parte della medesima della c.d. convenzione Maturity, ai sensi della quale la cessione doveva essere intesa “salvo buon fine”; (ii) la correttezza della sua condotta per avere garantito l’accesso al portale online per la verifica tempestiva dei pagamenti.

Delineato in questi termini il perimetro, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza che confermava il decreto ingiuntivo opposto in favore della Banca, la quale, ricevuto in seguito la notifica dell’appello, si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto di tutti i motivi di impugnazione proposti dalla società cliente.

In particolare, in questa sede, la Corte d’Appello di Venezia osservava quanto segue: “nella presente vertenza viene pacificamente in rilievo la fattispecie del factoring pro-solvendo che consiste nella cessione “continuativa” dei crediti commerciali, dei quali prevede l’eventuale anticipazione finanziaria e la gestione amministrativa; può contemplare o meno la notifica della cessione al debitore ceduto (una particolare modalità operativa del rapporto è proprio quella che non prevede la notifica della cessione al debitore ceduto); il rischio del mancato pagamento da parte del debitore rimane in capo al cedente. Nella sostanza, l’azienda riceve un’anticipazione finanziaria del corrispettivo dei crediti prima della loro scadenza, beneficia dell’esternalizzazione della gestione dei crediti e della terziarizzazione dell’emissione dei mezzi di pagamento. Il factor deve valutare preventivamente il c.d. merito creditizio dei debitori offerti in cessione; anticipa il corrispettivo del valore nominale dei crediti (in tutto o in parte); provvede al costante monitoraggio dei rischi; si occupa dell’incasso dei pagamenti e – in caso di ritardo – delle iniziative di sollecito. Dunque, in ipotesi di factoring pro-solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto – quantunque concluso da società di factoring – degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro-solvendo dei crediti, simile al c.d. sconto bancario di cui all’art. 1858 c.c. (v. Cass. n. 27648/2020)”.

Da qui, un’ulteriore e importante riflessione ai fini della decisione: “Tuttavia, il factoring implica ulteriori servizi accessori rispetto al mero sconto bancario, perché il factor – come già precisato – gestisce i crediti ceduti dal punto di vista “amministrativo”, valuta i rapporti post-fattura con il debitore, realizza un’analisi intensiva dal lato del creditore. Va detto che la L. n. 52/1991 ha riconosciuto in modo esplicito la facoltà per l’impresa di cedere in massa i crediti futuri a condizione che sia identificato il debitore ceduto e che i crediti ceduti possano derivare soltanto da contratti da stipulare entro e non oltre 24 mesi dalla stipula del factoring.  Il c.d. factoring maturity è noto – invece – come servizio attraverso il quale il factor provvede all’accredito al cedente del valore nominale dei crediti oggetto della cessione alla data della loro scadenza naturale e la sua principale funzione è quella di semplificare la programmazione dei flussi finanziari dei crediti maturati dal cedente verso soggetti di sicura solvibilità, ma non sempre tempestivi nei pagamenti. In quest’ultima tipologia è il factor a concedere al debitore ceduto una dilazione di pagamento oltre il termine di scadenza naturale dell’obbligazione, applicando direttamente a quest’ultimo eventuali tassi ultralegali ed eventuali interessi di mora in caso di ritardo sull’ulteriore dilazione concessa”.

Tuttavia, come precisato dalla Corte, trattandosi di factoring pro-solvendo ciò non comporta il venir meno degli obblighi del creditore cedente, il quale non potrà ritenersi esonerato dal verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto.

E ciò neppure in presenza, come nel caso di specie, di un servizio gratuito che si traduce nel concedere ai clienti della Banca la possibilità di accedere ad un “gestionale telematico” che consente loro di monitorare la situazione dei crediti ceduti.

Dunque, precisa la Corte d’Appello, a nulla può valere provare a sostenere che la Banca era onerata di compiti di vigilanza circa la solvibilità del debitore ceduto, poiché ciò vorrebbe dire sovvertire la naturale funzione del factoring, che ripone in capo alla cedente l’obbligo di garantire la solvibilità del debitore ceduto.

La conclusione, pertanto, non può essere che una: l’esistenza del factoring non mette al riparo il creditore cedente “dal rischio di insoluto rispetto ai crediti oggetto di anticipazione, né – a maggior ragione – dal pericolo di insoluto di ulteriori crediti che potrebbero non diventare neppure oggetto di anticipazione, com’è accaduto nel caso in esame”.

L'articolo Factoring pro-solvendo: il creditore cedente deve verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto proviene da Iusletter.