Dimissioni volontarie per assenza ingiustificata, le regole per il 2025

lentepubblica.it Nuovi dettagli sulla disciplina delle dimissioni volontarie per assenza ingiustificata, in vigore dal gennaio 2025. Il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che, secondo la normativa, l’assenza non giustificata non può protrarsi oltre 15 giorni, a meno che il contratto collettivo applicato preveda un termine superiore, nel qual caso quest’ultimo avrà prevalenza. Attraverso la circolare […] The post Dimissioni volontarie per assenza ingiustificata, le regole per il 2025 appeared first on lentepubblica.it.

Apr 2, 2025 - 10:36
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Dimissioni volontarie per assenza ingiustificata, le regole per il 2025

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Nuovi dettagli sulla disciplina delle dimissioni volontarie per assenza ingiustificata, in vigore dal gennaio 2025.


Il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che, secondo la normativa, l’assenza non giustificata non può protrarsi oltre 15 giorni, a meno che il contratto collettivo applicato preveda un termine superiore, nel qual caso quest’ultimo avrà prevalenza.

Attraverso la circolare n. 6/2025, il Ministero chiarisce che, dal 1° gennaio, in conformità alla legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro), un’assenza ingiustificata prolungata oltre il termine stabilito dal contratto collettivo o, in sua assenza, oltre 15 giorni, consente al datore di lavoro di segnalare il caso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Se il datore decide di procedere con tale segnalazione, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore. Ciò implica la perdita di ogni tutela legale normalmente prevista in caso di licenziamento, inclusa la NASpI. Tuttavia, la cessazione del rapporto non avviene in automatico: è necessaria un’azione esplicita del datore di lavoro, che deve tenere conto della presunta volontà del dipendente di dimettersi e avviare la procedura corrispondente.

La soglia dei 15 giorni rappresenta il minimo legale previsto dalla normativa, ma non vincola il datore di lavoro che può provvedere alla segnalazione all’INL anche successivamente.

Se il contratto collettivo stabilisce un periodo di tolleranza maggiore (ad esempio, 20 giorni), tale termine avrà prevalenza. Se, invece, il CCNL prevede un periodo inferiore, si applicherà il limite dei 15 giorni imposto dalla legge.

Alcuni contratti collettivi disciplinano le assenze ingiustificate con misure disciplinari che possono condurre al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche per periodi inferiori ai 15 giorni. In questi casi, si segue la procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970), che garantisce il diritto di difesa del dipendente.

La nuova procedura di dimissioni non sostituisce quindi il percorso disciplinare e di licenziamento, ma si configura come un’alternativa a esso.

Chiarimenti sulla comunicazione all’Ispettorato

La segnalazione all’INL funge anche da riferimento temporale per l’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto tramite il modello UNILAV, che deve avvenire entro cinque giorni.

Il Ministero precisa, inoltre, che l’eventuale presentazione di dimissioni formali da parte del lavoratore tramite il sistema telematico ministeriale prevale sulla procedura avviata dal datore di lavoro. In tal caso, la cessazione del rapporto avrà effetto dalla data indicata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere anteriore a quella della segnalazione all’INL.

Durante il periodo di assenza ingiustificata, il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere stipendio e contributi. Spetta comunque al dipendente – come disposto anche dalla nota n. 579/2025 dell’Ispettorato – dimostrare l’eventuale impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza (ad esempio, per ricovero ospedaliero o cause di forza maggiore) o di aver già provveduto alla comunicazione. Se tali circostanze vengono accertate, la risoluzione del rapporto di lavoro non avrà luogo.

Esclusione dei neo-genitori dalla nuova disciplina

La circolare n. 6/2025 chiarisce che la nuova normativa non si applica ai lavoratori tutelati dall’art. 55 del Testo Unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001). In particolare, rimangono soggette alla convalida obbligatoria le dimissioni:

  • della lavoratrice in gravidanza;
  • della madre o del padre lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni dall’accoglienza del minore adottato o affidato;
  • nei casi di adozione internazionale, nei tre anni successivi alla comunicazione dell’incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per l’abbinamento.

Trattandosi di una normativa speciale volta a tutelare soggetti in condizioni di maggiore vulnerabilità, per questi casi resta obbligatoria la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro, impedendo l’applicazione delle dimissioni implicite previste dalla nuova disciplina.

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